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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2185 del 12/06/2026

COMUNE DI BARI - SHARING MOBILITY

AGCMAS2185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM risponde al Comune di Bari sulla qualificazione dei servizi free floating di sharing di monopattini, auto e scooter elettrici ai sensi del d.lgs. n. 201/2022. Il servizio ha natura economica, ma diventa servizio pubblico locale di rilevanza economica solo se, nel contesto concreto, il mercato non soddisfa adeguatamente bisogni della comunità e l’ente lo assume dopo un’istruttoria conforme all’art. 10. L’Autorità considera in linea con il quadro normativo la scelta del Comune di consentire l’attività in concorrenza tra operatori autorizzati e di non assumere il servizio pubblico nel caso specifico.

Parere ex art. 22 L. 287/1990 al Comune di Bari: l’AGCM condivide la gestione concorrenziale dello sharing mobility e chiarisce che la sua qualificazione come servizio pubblico locale va valutata caso per caso.

Parere sulla sharing mobility nel Comune di Bari

Con il parere del 12 giugno 2026, adottato ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, l’AGCM risponde al Comune di Bari sulla qualificazione dei servizi free floating di sharing di monopattini, auto e scooter elettrici ai sensi del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. L’Autorità condivide la scelta comunale di consentire l’attività in concorrenza tra operatori privati autorizzati e fornisce i criteri per valutare quando possa configurarsi un servizio pubblico locale di rilevanza economica.

Quadro normativo e nozione di servizio pubblico locale

L’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 201/2022 definisce congiuntamente i servizi pubblici locali di rilevanza economica e i servizi di interesse economico generale di livello locale. Rientrano nella definizione le attività erogate o suscettibili di essere erogate dietro corrispettivo economico su un mercato. La natura economica non dipende dalla forma giuridica o dal finanziamento del prestatore, né richiede la realizzazione di un utile: è sufficiente che il servizio sia remunerato, indipendentemente da chi corrisponda il compenso.

La qualificazione richiede inoltre che il mercato presenti, anche solo in parte, un’insufficienza o inadeguatezza nel garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza previste dalla legge o ritenute necessarie dall’ente locale per soddisfare i bisogni della comunità e favorire coesione sociale. Se la legge non ha già definito il servizio come pubblico, l’ente locale può individuarlo nell’ambito delle proprie competenze, ma deve motivarne la necessità e la doverosità rispetto ai bisogni locali.

Istruttoria e tutela della concorrenza

L’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 201/2022 subordina l’istituzione del servizio a un’apposita istruttoria, basata sul confronto tra le diverse soluzioni disponibili. L’ente deve verificare che le imprese liberamente operanti sul mercato o i cittadini, singoli e associati, non siano in grado di soddisfare adeguatamente i bisogni della comunità. La deliberazione istitutiva deve dar conto degli esiti dell’istruttoria e, ai sensi del comma 5, può essere sottoposta a consultazione pubblica.

In applicazione dei principi di libera iniziativa economica, concorrenza e proporzionalità, la concorrenza nel mercato, senza limitazioni del numero degli operatori, costituisce l’opzione da valutare prioritariamente. L’ente può anche sostenere gli operatori con misure di incentivazione senza per questo istituire un servizio pubblico o restringere l’accesso al mercato. La valutazione sull’esistenza di un servizio pubblico locale è concreta e dipende dalle circostanze del caso.

Sharing mobility: valutazione caso per caso

La sharing mobility è un’attività economica, poiché gli utenti pagano un corrispettivo al prestatore. Ciò non basta, tuttavia, a qualificarla automaticamente come servizio pubblico locale: occorre accertare perché, con quali modalità e a quali condizioni l’amministrazione intenda assumersi la responsabilità del servizio, ritenendolo necessario per bisogni locali che il mercato non soddisfa adeguatamente. Tale accertamento deve precedere la decisione e rispettare l’istruttoria prevista dall’art. 10.

Tra gli interessi che l’ente può considerare rientra il godimento effettivo del diritto alla mobilità, tutelato indirettamente dall’art. 16 della Costituzione. I servizi di sharing possono integrare o sostituire gli spostamenti con veicoli privati, completare l’offerta di autobus, metropolitana e tram e contribuire all’intermodalità e alla pianificazione della mobilità urbana. La valutazione può inoltre riguardare l’accessibilità fisica, cioè la consistenza della flotta e la copertura delle zone periferiche, e quella economica, con riferimento alle tariffe. L’estensione della copertura può comportare maggiori costi e tariffe capaci di ridurre l’utenza potenziale. Per i monopattini vanno considerati anche i costi e le difficoltà operative connessi all’obbligo di fornire il casco.

Modalità di gestione e obblighi di servizio

Se l’istituzione del servizio pubblico risulta necessaria, l’art. 12 del d.lgs. n. 201/2022 richiede comunque di verificare se gli obiettivi possano essere raggiunti mediante la semplice imposizione di obblighi di servizio pubblico a uno o più operatori, senza limitare il numero dei soggetti abilitati. La deliberazione prevista dall’art. 10, comma 5, deve indicare le eventuali compensazioni economiche.

L’art. 13 consente l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, soltanto quando sia indispensabile per adempiere la funzione affidata, non vi siano soluzioni meno restrittive della libertà d’impresa e l’ente abbia effettuato un’adeguata analisi economica, dandone conto nella deliberazione. Qualora il servizio venga istituito, l’art. 14 prevede l’affidamento a terzi con procedura a evidenza pubblica, a società mista o a società in house; per i servizi diversi da quelli a rete ammette anche la gestione in economia o tramite aziende speciali.

Valutazione conclusiva dell’AGCM

La qualificazione dei servizi di sharing di monopattini, auto e scooter elettrici come servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere decisa dall’ente affidante caso per caso, sulla base delle modalità concrete di progettazione e dei risultati dell’istruttoria sul mercato. Nel caso sottoposto, il Comune di Bari ha concluso che nel proprio contesto territoriale non ricorressero le condizioni per assumere l’erogazione dello sharing mobility come servizio pubblico. L’AGCM ritiene tale scelta conforme ai parametri normativi e considera in linea con il quadro vigente la regolazione dell’attività in concorrenza tra operatori autorizzati.

Punti principali

Concorrenza tra operatori autorizzati

L’AGCM prende atto positivamente della scelta del Comune di Bari di regolare lo sharing mobility in regime di concorrenza tra operatori privati autorizzati. In via generale, più imprese possono prestare simultaneamente questi servizi sul libero mercato, salvo circostanze specifiche che giustifichino limiti alle prestazioni o al numero degli operatori.

Criteri per qualificare un servizio pubblico locale

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 201/2022, rilevano l’erogazione o la possibilità di erogare il servizio dietro corrispettivo su un mercato e un’insufficienza o inadeguatezza del mercato rispetto a condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. La remunerazione è sufficiente a caratterizzare l’attività come economica: non occorre che il prestatore consegua un utile.

Istruttoria e priorità della soluzione meno restrittiva

Prima di istituire un servizio pubblico locale, l’ente deve svolgere l’istruttoria prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 201/2022, confrontando le soluzioni possibili e verificando se imprese liberamente operanti o cittadini possano già soddisfare i bisogni locali. La deliberazione di istituzione deve dar conto degli esiti dell’istruttoria e può essere sottoposta a consultazione pubblica, ai sensi del comma 5. Va privilegiata la concorrenza nel mercato; possono essere valutate anche misure di incentivazione agli operatori senza istituire un servizio pubblico o limitare il numero delle imprese.

Obblighi di servizio e diritti speciali o esclusivi

Anche quando sia necessario istituire il servizio, l’art. 12 del d.lgs. n. 201/2022 impone di verificare se esso possa essere assicurato imponendo obblighi di servizio pubblico a uno o più operatori, senza limitare il numero degli abilitati, indicando nella deliberazione le eventuali compensazioni economiche. In base all’art. 13, diritti speciali o esclusivi sono ammissibili solo se indispensabili, non esistono soluzioni meno restrittive e l’ente ha svolto un’adeguata analisi economica.

Fattori rilevanti per lo sharing mobility

La valutazione concreta può considerare il contributo del servizio al diritto alla mobilità e alla mobilità integrata, anche come complemento o alternativa al trasporto pubblico e ai veicoli privati. Sono pertinenti la disponibilità numerica dei mezzi, la copertura delle periferie e le tariffe: l’estensione capillare può aumentare i costi e ridurre l’utenza potenziale. Per i monopattini rilevano inoltre i costi e le difficoltà operative legati all’obbligo di fornire il casco.

Esito per il Comune di Bari

La qualificazione dello sharing di monopattini, auto e scooter elettrici come servizio pubblico locale di rilevanza economica non è automatica e va valutata caso per caso, in relazione a come il servizio è progettato e ai bisogni locali. Nel caso esaminato, il Comune ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per assumere l’erogazione come servizio pubblico; l’AGCM giudica questa scelta, e il mantenimento dell’attività in concorrenza, conforme ai parametri normativi.

Come è indicizzato

Materieparereadvocacy concorrenzialeservizi pubblici localisharing mobilityconcorrenza nel mercato

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