Provvedimento AGCM AS2177 del 03/06/2026
REGIONE ABRUZZO - RICOGNIZIONE SPL 2025 E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM rivolge un parere alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, in relazione alla ricognizione 2025 ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 e alla programmazione dei nuovi affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. L’Autorità prende atto della scadenza delle proroghe e dell’intenzione regionale di riallineare le scadenze al 31 dicembre 2027, ma sollecita atti immediati per approvare i nuovi assetti entro tale data e ridurre il protrarsi degli effetti restrittivi per concorrenza e utenti. Nel merito, raccomanda una configurazione dei lotti più aperta al mercato, evitando frazionamenti artificiosi e favorendo efficienza, contendibilità e controllabilità dei servizi; richiama inoltre gli obblighi motivazionali e istruttori del d.lgs. n. 201/2022, nonché le regole su gare, in house, servizi ferroviari e bus sostitutivi.
Parere ex art. 22 L. 287/1990 alla Regione Abruzzo sulla ricognizione SPL 2025 e sui futuri affidamenti del trasporto pubblico locale e regionale: sollecitata una rapida transizione alla gara e una maggiore apertura al mercato
Regione Abruzzo - ricognizione SPL 2025 e affidamenti del trasporto pubblico locale e regionale
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, rivolge alla Regione Abruzzo osservazioni in merito alla ricognizione ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 e alla programmazione dei nuovi affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Il parere prende atto dello stato degli affidamenti attuali e sollecita un rapido passaggio a un assetto più conforme alla disciplina pro-concorrenziale e agli obblighi di trasparenza e motivazione previsti dall’ordinamento.
Quadro degli affidamenti e urgenza della transizione
L’AGCM rileva che l’ultima proroga dei 26 affidamenti diretti dei servizi di TPL su gomma scade il 31 dicembre 2026, mentre l’affidamento in house dei restanti servizi di TPL su gomma e di parte del trasporto pubblico ferroviario regionale scade il 31 dicembre 2027. Pur prendendo atto dell’intenzione regionale di allineare le scadenze, l’Autorità osserva che le attività per definire la nuova configurazione organizzativa sono ancora preliminari e invita la Regione ad adottare con la massima urgenza gli atti prodromici ai nuovi affidamenti, così da completare la transizione entro il 31 dicembre 2027 ed evitare il protrarsi del sacrificio per concorrenza e utenza derivante dall’assetto attuale.
Suddivisione in lotti e apertura al mercato
L’Autorità sottolinea l’importanza che la Regione colga l’occasione per riorganizzare integralmente il TPL locale e regionale dopo circa trent’anni di servizi svolti dai medesimi gestori senza confronto concorrenziale. La scelta sulla suddivisione in lotti dovrebbe essere orientata alla massima apertura al mercato, sia per il TPL su gomma sia per la porzione oggi in house del trasporto ferroviario regionale, discostandosi dall’assetto ipotizzato nel 2019, quando erano stati previsti 19 lotti da affidare direttamente accanto alla quota in house.
Nella dimensione dei lotti l’AGCM raccomanda un equilibrio tra diverse esigenze:
- lotti non troppo ampi, per non scoraggiare la partecipazione degli operatori e per tener conto della limitata incidenza delle economie di scala nel TPL su gomma;
- lotti non troppo piccoli, perché un eccessivo frazionamento può favorire esiti collusivi tra piccoli operatori;
- configurazioni che evitino un numero elevato di affidamenti diretti di minima dimensione, poiché ciò priverebbe il sistema dei benefici della gara e potrebbe integrare un artificioso frazionamento volto a eludere l’obbligo di gara.
Contendibilità, comparabilità e vigilanza del committente
L’AGCM richiama anche il profilo della concorrenza per confronto nella fase esecutiva dei contratti, evidenziando la necessità di dimensionare i lotti in modo da rendere facilmente comparabili i risultati delle imprese affidatarie, sia sul piano degli obiettivi e degli indicatori contrattuali, sia su quello delle caratteristiche del servizio. In questa prospettiva occorre evitare sia lotti troppo eterogenei sia un disegno che favorisca il cherry picking; al contempo, per incrementare la contendibilità ed evitare la conferma automatica degli operatori incumbent, non dovrebbero essere replicati esattamente i bacini di affidamento storici.
L’Autorità segnala inoltre che un numero elevato di piccoli affidamenti richiede maggiori risorse di monitoraggio e può rendere difficoltoso l’effettivo controllo dell’esecuzione dei contratti da parte del committente. Tale aspetto è considerato decisivo per la sostenibilità del sistema, anche alla luce della centralità attribuita dal d.lgs. n. 201/2022 alla vigilanza del soggetto affidante e agli obblighi di trasparenza e motivazione sull’andamento dei servizi.
Obblighi istruttori e motivazionali per i nuovi affidamenti
Con riferimento alle future modalità di affidamento dei servizi in scadenza al 31 dicembre 2027, l’AGCM richiama gli obblighi del d.lgs. n. 201/2022, applicabili sia al TPL su gomma sia al trasporto pubblico regionale, compreso quello ferroviario. In particolare, evidenzia:
- la necessità di predisporre una relazione sulla forma di gestione prescelta per ciascun nuovo affidamento, ai sensi dell’art. 14;
- per gli affidamenti in house oltre le soglie euro-unitarie, l’obbligo di una motivazione qualificata ex art. 17 che dia conto anche delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei risultati gestionali pregressi.
L’Autorità ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 34-octies del d.l. n. 179/2012, i servizi bus sostitutivi che integrano in modo continuativo la modalità ferroviaria devono essere scorporati dall’affidamento del trasporto ferroviario e messi a gara.
Ricognizione ex art. 30, misure correttive e profili sanzionatori
L’AGCM rammenta infine le modifiche recenti all’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, che impongono agli enti di prevedere adeguate misure correttive in caso di andamento gestionale insoddisfacente, e il nuovo art. 31-bis, che prevede sanzioni amministrative da parte di ANAC in alcuni casi di violazione degli obblighi di trasparenza. Sottolinea che la ricognizione regionale pubblicata sul portale ANAC appare carente sotto diversi profili richiesti dalla legge, in particolare quanto a:
- evidenze consuntive sul raggiungimento degli obiettivi contrattuali;
- risultati sulla qualità dei servizi, sia erogata sia percepita;
- andamento economico-finanziario delle società affidatarie.
Su tali basi, l’Autorità invita la Regione Abruzzo a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per recepire indicazioni e suggerimenti contenuti nel parere.
Punti principali
Destinatario, base giuridica e contesto dell’intervento
Il parere è rivolto alla Regione Abruzzo ed è reso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990. L’Autorità interviene sulla ricognizione 2025 ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, pubblicata sul portale ANAC "Trasparenza SPL", e sul quadro degli affidamenti del trasporto pubblico locale e regionale, prendendo atto delle scadenze e delle proroghe in corso.
Esigenza di accelerare la transizione al nuovo assetto affidatario
L’AGCM rileva che risultano ancora in fase preliminare le attività per definire la nuova organizzazione dei servizi, mentre la proroga degli affidamenti TPL su gomma scade al 31 dicembre 2026 e l’affidamento in house dei restanti servizi di TPL su gomma e di parte del ferroviario regionale scade al 31 dicembre 2027. Sollecita quindi la Regione ad adottare con urgenza gli atti prodromici ai nuovi affidamenti, così da garantire la transizione alla piena conformità normativa entro e non oltre il 31 dicembre 2027.
Indicazioni sulla suddivisione in lotti e apertura al mercato
L’Autorità auspica una revisione integrale dell’assetto attuale e una scelta dei lotti orientata alla massima apertura al mercato, sia per il TPL su gomma sia per la quota oggi in house del trasporto ferroviario. Invita a non replicare l’assetto storico e a dimensionare i lotti in modo da massimizzare attrattività e contendibilità, tenendo conto che nel TPL su gomma le economie di scala hanno un’incidenza limitata.
Bilanciamento tra contendibilità, efficienza e rischio collusivo
Secondo l’AGCM, i lotti non dovrebbero essere troppo ampi, per non scoraggiare la partecipazione degli operatori, né troppo piccoli, perché un numero elevato di lotti di dimensioni ridotte può favorire esiti collusivi. L’Autorità segnala inoltre che un’eccessiva frammentazione di affidamenti diretti pregiudicherebbe i benefici del confronto concorrenziale e potrebbe costituire un artificioso frazionamento finalizzato a eludere l’obbligo di gara.
Yardstick competition, comparabilità dei contratti e controllo del committente
L’AGCM richiama l’esigenza di configurare i lotti in modo da rendere comparabili i risultati delle imprese affidatarie, favorendo la concorrenza per confronto nella fase esecutiva. Raccomanda di evitare sia lotti troppo eterogenei sia lotti particolarmente difficili, e di non replicare esattamente i bacini storici per aumentare la contendibilità e ridurre la riconferma degli incumbent. Evidenzia anche che una pluralità di piccoli affidamenti richiede maggiori risorse di monitoraggio e può indebolire il ruolo di vigilanza del committente.
Obblighi del d.lgs. n. 201/2022, servizi ferroviari e bus sostitutivi
L’Autorità ricorda gli obblighi istruttori e motivazionali previsti dal d.lgs. n. 201/2022 per la scelta della forma di gestione, in particolare la relazione ex art. 14 e, per gli affidamenti in house oltre soglia, la motivazione qualificata ex art. 17 sul mancato ricorso al mercato e sui risultati gestionali pregressi. Richiama inoltre l’obbligo di scorporare dall’affidamento ferroviario e mettere a gara i servizi bus sostitutivi che integrano stabilmente la modalità ferroviaria, ai sensi dell’art. 34-octies del d.l. n. 179/2012.
Ricognizione ex art. 30, misure correttive e sanzioni
L’AGCM rammenta le modifiche recenti all’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, che impongono di prevedere adeguate misure correttive in caso di andamento gestionale insoddisfacente, nonché il nuovo art. 31-bis, che introduce sanzioni amministrative ANAC in caso di specifici inadempimenti degli obblighi di trasparenza. Segnala che la ricognizione regionale appare carente sotto diversi profili richiesti dalla norma, in particolare quanto a obiettivi contrattuali, qualità dei servizi e andamento economico-finanziario degli affidatari.
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