Cassazione Penale, Sentenza n. 46076/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Perna era stato condannato in primo grado e la sentenza era stata confermata in appello in relazione a: capo A) diffamazione (art. 595, comma 3 c.p.) per un post pubblicato sul suo account Facebook lesivo della reputazione di Maurizio Tito Santamaria; capo B) accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e violazione di corrispondenza (art. 616 c.p.) per essersi introdotto nell'account di posta elettronica della vittima, protetto da misure di sicurezza, modificandone credenziali e inoltrando e-mail. Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi: (1) insufficiente motivazione e vizi probatori in relazione all'attribuzione dell'accesso al Perna (anche per la possibilità che terzi conoscessero la password e per mancati accertamenti sull'intestatario dell'IP); (2) infondatezza dell'aggravante di cui al comma 2, n.3 dell'art. 615-ter perché non sarebbe stato provato un danno o una modifica del sistema; (3)-(4) questioni relative alla riconducibilità del contenuto diffamatorio alla persona offesa e all'aggravante per diffusione a più persone; (5) mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria con escussione di testi a discarico emersi dopo le motivazioni della sentenza di primo grado.
La decisione
La Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi del ricorso: i motivi sulla responsabilità per accesso abusivo (primo) e sulla valutazione probatoria (terzo e quarto) sono stati ritenuti infondati o inammissibili perché attengono a valutazioni di merito; il quinto motivo sulla rinnovazione istruttoria è stato dichiarato inammissibile perché le testimonianze non erano sopravvenute né necessarie ai fini del giudizio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la modifica della password e delle credenziali di recupero, benché temporanea, integri l'aggravante prevista dall'art. 615-ter, comma 2, n.3, e quindi ha confermato la sussistenza dell'aggravante. Tuttavia, il reato contestato ai sensi dell'art. 615-ter risultava estinto per prescrizione: per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali limitatamente al capo B) relativo all'art. 615-ter e ha trasmesso gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; il ricorso è comunque rigettato per il resto, e dichiarato inammissibile nelle residue censure. L'imputato è stato altresì condannato alla rifusione delle spese.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
La pubblicazione sul proprio profilo social di contenuti lesivi della reputazione di terzi può integrare il reato di diffamazione aggravata; la riconducibilità del contenuto alla vittima si valuta con elementi probatori concreti e non richiede un'indicazione formale del destinatario se altri elementi permettono l'identificazione
art. 615-ter cod. pen.
L'aggravante si applica quando dall'accesso abusivo derivi distruzione o danneggiamento del sistema o dei dati, o interruzione totale o parziale del funzionamento; la modifica della password e delle credenziali di recupero, anche se temporanea, costituisce alterazione di una componente essenziale del sistema e può integrare la fattispecie aggravata
art. 616 cod. pen.
La violazione della corrispondenza è integrata dall'accesso e dall'utilizzo abusivo di messaggi di posta elettronica diretti ad un soggetto; l'inoltro di e-mail riservate contro la volontà del titolare rientra nei profili di violazione
art. 635-bis cod. pen.
Richiamato per distinguere l'accesso abusivo non finalizzato a impedire il funzionamento del sistema (615-ter) dalla condotta che mira ad impedirne il funzionamento e che integra l'art. 635-bis
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. d) e lett. e)
Limita i motivi di ricorso in Cassazione: la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è sindacabile in Cassazione solo se riguardi prove sopravvenute dopo la sentenza di primo grado; il vizio di motivazione è rilevante quando la decisione non affronta argomentazioni decisive che possano dimostrare l'insussistenza delle contestazioni
Massime di principio
- La modifica delle credenziali di accesso (password o dati di recupero) è idonea a integrare l'aggravante dell'art. 615-ter, comma 2, n.3 anche se temporanea; pertanto anche un'interferenza breve può essere qualificata come 'danno' al sistema
- La semplice possibilità che terzi conoscano una password non esclude automaticamente la responsabilità dell'accusato: il giudice valuta il quadro probatorio complessivo (correlazioni tra account, invii di e-mail, associazione di utenze telefoniche e IP, ecc.)
- Le censure che sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio sono, in Cassazione, inammissibili se non si allega manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione del giudice del merito
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è ammissibile solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; se i testi erano già indicati e rinunciati, la Corte può legittimamente dichiararne la superfluità
- La Corte d'appello non deve rispondere espressamente a ogni singola argomentazione se il suo percorso logico-giuridico complessivo dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi; l'omesso esame esplicito non sempre costituisce vizio rilevante
- La prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente agli effetti penali del reato estinto, con trasmissione per la rideterminazione delle sanzioni residue quando necessario
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45891/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45892/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45895/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45897/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45902/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45907/2022 del 05/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →