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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46076/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perna era stato condannato in primo grado e la sentenza era stata confermata in appello in relazione a: capo A) diffamazione (art. 595, comma 3 c.p.) per un post pubblicato sul suo account Facebook lesivo della reputazione di Maurizio Tito Santamaria; capo B) accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e violazione di corrispondenza (art. 616 c.p.) per essersi introdotto nell'account di posta elettronica della vittima, protetto da misure di sicurezza, modificandone credenziali e inoltrando e-mail. Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi: (1) insufficiente motivazione e vizi probatori in relazione all'attribuzione dell'accesso al Perna (anche per la possibilità che terzi conoscessero la password e per mancati accertamenti sull'intestatario dell'IP); (2) infondatezza dell'aggravante di cui al comma 2, n.3 dell'art. 615-ter perché non sarebbe stato provato un danno o una modifica del sistema; (3)-(4) questioni relative alla riconducibilità del contenuto diffamatorio alla persona offesa e all'aggravante per diffusione a più persone; (5) mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria con escussione di testi a discarico emersi dopo le motivazioni della sentenza di primo grado.

La decisione

La Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi del ricorso: i motivi sulla responsabilità per accesso abusivo (primo) e sulla valutazione probatoria (terzo e quarto) sono stati ritenuti infondati o inammissibili perché attengono a valutazioni di merito; il quinto motivo sulla rinnovazione istruttoria è stato dichiarato inammissibile perché le testimonianze non erano sopravvenute né necessarie ai fini del giudizio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la modifica della password e delle credenziali di recupero, benché temporanea, integri l'aggravante prevista dall'art. 615-ter, comma 2, n.3, e quindi ha confermato la sussistenza dell'aggravante. Tuttavia, il reato contestato ai sensi dell'art. 615-ter risultava estinto per prescrizione: per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali limitatamente al capo B) relativo all'art. 615-ter e ha trasmesso gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; il ricorso è comunque rigettato per il resto, e dichiarato inammissibile nelle residue censure. L'imputato è stato altresì condannato alla rifusione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    La pubblicazione sul proprio profilo social di contenuti lesivi della reputazione di terzi può integrare il reato di diffamazione aggravata; la riconducibilità del contenuto alla vittima si valuta con elementi probatori concreti e non richiede un'indicazione formale del destinatario se altri elementi permettono l'identificazione

  • art. 615-ter cod. pen.

    L'aggravante si applica quando dall'accesso abusivo derivi distruzione o danneggiamento del sistema o dei dati, o interruzione totale o parziale del funzionamento; la modifica della password e delle credenziali di recupero, anche se temporanea, costituisce alterazione di una componente essenziale del sistema e può integrare la fattispecie aggravata

  • art. 616 cod. pen.

    La violazione della corrispondenza è integrata dall'accesso e dall'utilizzo abusivo di messaggi di posta elettronica diretti ad un soggetto; l'inoltro di e-mail riservate contro la volontà del titolare rientra nei profili di violazione

  • art. 635-bis cod. pen.

    Richiamato per distinguere l'accesso abusivo non finalizzato a impedire il funzionamento del sistema (615-ter) dalla condotta che mira ad impedirne il funzionamento e che integra l'art. 635-bis

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. d) e lett. e)

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione: la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è sindacabile in Cassazione solo se riguardi prove sopravvenute dopo la sentenza di primo grado; il vizio di motivazione è rilevante quando la decisione non affronta argomentazioni decisive che possano dimostrare l'insussistenza delle contestazioni

Massime di principio

  • La modifica delle credenziali di accesso (password o dati di recupero) è idonea a integrare l'aggravante dell'art. 615-ter, comma 2, n.3 anche se temporanea; pertanto anche un'interferenza breve può essere qualificata come 'danno' al sistema
  • La semplice possibilità che terzi conoscano una password non esclude automaticamente la responsabilità dell'accusato: il giudice valuta il quadro probatorio complessivo (correlazioni tra account, invii di e-mail, associazione di utenze telefoniche e IP, ecc.)
  • Le censure che sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio sono, in Cassazione, inammissibili se non si allega manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione del giudice del merito
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è ammissibile solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; se i testi erano già indicati e rinunciati, la Corte può legittimamente dichiararne la superfluità
  • La Corte d'appello non deve rispondere espressamente a ogni singola argomentazione se il suo percorso logico-giuridico complessivo dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi; l'omesso esame esplicito non sempre costituisce vizio rilevante
  • La prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente agli effetti penali del reato estinto, con trasmissione per la rideterminazione delle sanzioni residue quando necessario

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