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Sentenza

Sentenza del 09/09/2016 n. 17836 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha denunciato la nullità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per omessa comunicazione dell'udienza di trattazione. Sebbene nell'atto di appello fosse stato eletto domicilio presso il difensore domiciliatario, l'avviso di udienza era stato indirizzato alla persona del legale rappresentante presso tale indirizzo, anziché all'avvocato domiciliatario. La comunicazione era quindi stata restituita con la dicitura "sconosciuto al civico", impedendo alla contribuente di partecipare al giudizio di secondo grado e di esercitare il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha stabilito che, in presenza di domicilio eletto, l'avviso di trattazione deve essere comunicato presso tale domicilio e indirizzato al difensore domiciliatario, oppure consegnato personalmente alla parte. L'errata indicazione del destinatario ha determinato l'omessa comunicazione dell'udienza e la conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. La sentenza della Commissione Regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Regionale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1

    Nel processo tributario, quando la parte ha eletto domicilio, le comunicazioni devono essere effettuate presso il domicilio eletto, con corretta indicazione del difensore domiciliatario, oppure mediante consegna in mani proprie.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61

    Le disposizioni disciplinano la comunicazione dell'avviso di trattazione nel giudizio tributario e si applicano anche al giudizio d'appello.

  • Principi del contraddittorio e del diritto di difesa

    La mancata o irregolare comunicazione dell'udienza, quando impedisce alla parte di partecipare al processo, comporta la nullità della trattazione e degli atti successivi, inclusa la sentenza.

Massime di principio

  • Se una parte ha eletto domicilio presso un difensore, gli avvisi processuali devono essere inviati a quel domicilio e correttamente intestati al difensore domiciliatario; non è sufficiente indirizzarli alla parte personalmente presso lo stesso recapito.
  • La mancata conoscenza dell'udienza per un errore imputabile all'ufficio giudiziario può determinare la nullità della trattazione e della sentenza, se ha concretamente impedito la partecipazione e la difesa della parte.
  • In caso di omessa comunicazione dell'udienza, la parte può chiedere la cassazione della sentenza e il rinvio a un diverso giudice affinché il giudizio sia nuovamente celebrato nel rispetto del contraddittorio.
  • La cassazione per vizi processuali non decide necessariamente il merito della controversia: in questo caso non stabilisce definitivamente se il credito d'imposta spettasse, ma impone una nuova decisione dopo una corretta convocazione della contribuente.

Testo integrale

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