Sentenza n. 4569/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento n. P-NA/L/Q/2023/103313 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura -U.T.G. di Napoli in data 10/03/2025 e conosciuto in data 09/07/2025; nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo anzitutto la violazione delle garanzie partecipative, poiché il preavviso di revoca non sarebbe stato comunicato a un indirizzo PEC a lui riferibile né al difensore che era intervenuto nel procedimento, munito di delega, prima della sua conclusione. Ha inoltre dedotto la violazione della disciplina di settore, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'eccesso di potere, lamentando la mancata considerazione di circostanze sopravvenute favorevoli: la propria buona fede, l'assunzione da parte di un diverso datore di lavoro intervenuta prima della revoca, la successiva assunzione presso altra ditta e la documentazione alloggiativa e lavorativa. L'amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha sostenuto l'infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo che, poiché il difensore era intervenuto nel procedimento con PEC del 26 febbraio 2025 allegando la delega, il provvedimento di revoca avrebbe dovuto essere notificato anche al nuovo difensore. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato la revoca. L'amministrazione avrebbe dovuto inviare il preavviso di revoca all'indirizzo PEC del difensore delegato e intervenuto prima della conclusione del procedimento, consentendo al ricorrente di presentare la documentazione relativa all'alloggio e alle assunzioni intervenute. Tali elementi dovevano essere valutati alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor per il lavoratore straniero in buona fede. Non possono essere addossate al lavoratore le omissioni del datore di lavoro originario, mentre deve essere valorizzato il positivo inserimento lavorativo ed economico-sociale, anche considerando il ritardo dell'amministrazione nella convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità della parte, disposto a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, quando il difensore del lavoratore straniero interviene formalmente prima della conclusione del procedimento, munito di delega, l'amministrazione deve indirizzare il preavviso e il provvedimento conclusivo anche al domicilio digitale del difensore intervenuto; l'omessa comunicazione incide sulle garanzie partecipative e sulla decorrenza del termine per impugnare.
- Prima di revocare un nulla osta per omissioni imputabili al datore di lavoro originario, l'amministrazione deve valutare la buona fede del lavoratore straniero e la documentazione relativa a successive o sopravvenute assunzioni e alla sistemazione alloggiativa, applicando i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- Le omissioni del datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta non possono essere automaticamente imputate al lavoratore straniero in buona fede; nella valutazione amministrativa deve essere valorizzato il positivo inserimento del lavoratore nella vita economica e sociale.
- La revoca del nulla osta deve tenere conto delle circostanze favorevoli intervenute prima della conclusione del procedimento e della loro possibile produzione da parte dell'interessato, ove l'amministrazione abbia correttamente assolto gli obblighi di comunicazione e partecipazione.
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