Sentenza n. 1696/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all’accredito di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1078/2024 del Tribunale di Patti, passata in giudicato e non impugnata dal Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del docente, assunto a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ordinando l’accredito complessivo di € 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in data 23 luglio 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., del termine di deposito previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a. e dell’onere di notificazione del titolo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato il persistente inadempimento del Ministero, ha ordinato di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante assegnazione della Carta elettronica del docente e accredito dell’importo complessivo di € 2.500,00. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli ulteriori 90 giorni per l’adempimento sostitutivo. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La notificazione del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono presupposti per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto in forza del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente, cui l’Amministrazione deve dare attuazione in esecuzione del giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
Il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la regola sull’assenza di compenso del commissario ad acta anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, quando il commissario sia un dirigente dell’Amministrazione obbligata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando una sentenza passata in giudicato ha imposto a un’amministrazione l’attribuzione di un beneficio economico e l’accredito di una somma determinata, la persistente inerzia amministrativa legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti per l’esecuzione coattiva.
- In caso di ulteriore inadempimento dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell’amministrazione obbligata con facoltà di delega a un funzionario.
- L’attività del commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione obbligata può essere considerata compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza riconoscimento di un autonomo compenso, applicando per analogia la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
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