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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23206/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito di una società per l'anno d'imposta 2005, contestando l'emissione di otto fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di una terza società. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non adeguatamente supportato l'accertamento induttivo e valorizzando l'assenza di un quadro probatorio idoneo a escludere che le operazioni commerciali inesistenti fossero state effettivamente poste in essere dalla società terza, all'insaputa della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, la violazione delle norme sull'accertamento IVA e delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, censurando la CTR per avere richiesto prove certe all'Ufficio e per avere mal governato il riparto dell'onere probatorio in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione della procura, ritenendo che l'Avvocatura dello Stato non debba allegare la procura ricevuta dall'Agenzia delle entrate per rappresentarla in giudizio. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che, in presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti posti a base dell'accertamento, l'Ufficio non è tenuto a fornire prove certe dell'inesistenza delle operazioni, mentre grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    L'indicazione della procura nel ricorso riguarda la procura processuale, non l'incarico sostanziale conferito all'Avvocatura dello Stato; perciò non occorre allegare la procura ricevuta dall'Agenzia per la sua rappresentanza in cassazione.

  • art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso relativo all'accertamento IVA e alle operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 55, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso relativo all'accertamento IVA e alle regole probatorie.

  • art. 2697 c.c.

    Rileva ai fini del riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, l'inesistenza delle operazioni; il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

  • art. 2727 c.c.

    Rileva per il ricorso alle presunzioni semplici nell'accertamento tributario.

  • art. 2729 c.c.

    Rileva per la valutazione delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme indicate come violate.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme indicate come violate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme indicate come violate in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme indicate come violate in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    In tema di imposte dirette, l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di prova certa.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale norma che estende il criterio dell'art. 39 per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    In tema di IVA, le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di prova certa.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti; non è tenuta a fornire una prova piena e certa dell'inesistenza delle operazioni contestate.
  • Quando viene contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni grava sul contribuente, e tale onere non è assolto con la sola esibizione della fattura, con la regolarità formale della contabilità o con i mezzi di pagamento utilizzati.
  • Il giudice di merito deve valutare gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio sia singolarmente sia complessivamente; solo se li ritiene dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza deve esaminare la prova contraria offerta dal contribuente.
  • In presenza di un quadro indiziario idoneo a sorreggere l'accertamento e di una motivazione del giudice di merito che richieda all'Ufficio una prova certa dell'inesistenza delle operazioni, ricorre violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio e sul governo delle presunzioni.
  • Per la rappresentanza in cassazione dell'Agenzia delle entrate da parte dell'Avvocatura dello Stato non è necessaria l'allegazione della procura all'atto del ricorso, poiché l'indicazione della procura processuale ex art. 366 c.p.c. attiene allo ius postulandi e non all'incarico sostanziale conferito al difensore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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