Sentenza n. 206/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità ex artt. 31 e 117 c.p.a. del comportamento omissivo, ovvero del silenzio rifiuto formatosi, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/90, sulla istanza-diffida, per l'esercizio di poteri sanzionatori, presentata a mezzo P.E.C. in data 23 aprile 2025 al Comune di Napoli, perdurando, a tutt’oggi, l’inadempimento; NONCHÉ PER LA CONDANNA dello stesso Comune ad adottare, nei confronti della sig.ra Manzo Stefania, proprietaria dell'immobile oggetto degli interventi abusivi, i dovuti provvedimenti repressivi, ai sensi degli artt. 27 d.P.R. n. 380/01 e 167 d.lgs. n. 42/04.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Napoli sulla diffida a esercitare i poteri repressivi in materia edilizia e paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un'abitazione al secondo piano di un fabbricato, riferiva di avere accertato, tramite accesso agli atti, l'abusività di una veranda realizzata presso l'unità immobiliare sottostante. Con diffida trasmessa via PEC il 23 aprile 2025 chiedeva al Comune di adottare un'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 e 167, comma 1, d.lgs. 42/2004. Deduceva quindi l'illegittimità del silenzio formatosi per il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 l. 241/1990, ai sensi degli artt. 2 e 2-bis della medesima legge, chiedendo l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere e la condanna all'adozione dei provvedimenti repressivi. La controinteressata eccepiva l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al proprietario dell'immobile, da essa condotto in locazione, e per mancata indicazione di un pregiudizio effettivo derivante dall'opera. Nel corso del giudizio il Comune depositava la Disposizione Dirigenziale n. 202/A/2025 dell'11 novembre 2025, recante ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 33 d.P.R. 380/2001, adottata nei confronti della conduttrice quale responsabile dell'abuso e utilizzatrice dell'immobile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento repressivo adottato dal Comune l'11 novembre 2025, successivamente alla notificazione del ricorso e contestualmente al suo deposito, ha eliminato il silenzio-inadempimento oggetto del giudizio, poiché corrispondeva sostanzialmente al provvedimento richiesto dalla ricorrente. Il Collegio non ha quindi esaminato le eccezioni di inammissibilità né la fondatezza originaria della domanda sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate per il carattere processuale della pronuncia; il Comune è stato tuttavia condannato a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato eventualmente versato, considerato che l'ordine di demolizione è intervenuto dopo la notificazione del ricorso.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano, rispettivamente, l'azione di accertamento dell'obbligo di provvedere e il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento fonda l'impugnazione del silenzio quando l'amministrazione non provvede sull'istanza o diffida.
art. 2-bis l. 241/1990
È richiamato quale disposizione posta a fondamento dell'illegittimità del ritardo dell'amministrazione.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
È indicato dalla ricorrente quale base normativa dei poteri repressivi edilizi richiesti al Comune.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ordine di demolizione e ripristino adottato dal Comune nel corso del giudizio.
art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004
È indicato dalla ricorrente quale base normativa dei provvedimenti repressivi paesaggistici richiesti.
Massime di principio
- L'adozione, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 117 c.p.a., del provvedimento richiesto con l'istanza o diffida elimina il silenzio oggetto della controversia e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Quando il provvedimento amministrativo sopravvenuto è adottato dopo la notificazione del ricorso, ma prima della decisione, il giudizio sul silenzio può divenire improcedibile anche se l'adozione interviene contestualmente al deposito del ricorso.
- La sopravvenuta improcedibilità per adozione del provvedimento richiesto non impedisce la compensazione delle spese, ma può giustificare il rimborso del contributo unificato a carico dell'amministrazione quando il provvedimento sia stato adottato dopo la notificazione del ricorso.
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