Sentenza n. 264/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. 3248/2022, trasmesso via pec il 29 aprile 2022, con il quale il Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha opposto diniego alla designazione del nuovo legale rappresentante dell’Associazione denominata “Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine”, corrente in L’Aquila.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo di procedere alla designazione del nuovo legale rappresentante dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine, con indicazione del Presidente della Giunta Regionale quale organo competente
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già dipendente dell'Accademia e munito di sentenze favorevoli relative al rapporto di lavoro, ha impugnato la nota con cui il Presidente del Consiglio Regionale ha negato la propria competenza a designare il nuovo legale rappresentante dell'associazione, indicando come competente il Presidente della Giunta Regionale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, della l.r. 100/1997, dell'art. 42, comma 3, dello Statuto regionale e dell'art. 13 dello Statuto dell'Accademia. Secondo il ricorrente, la designazione del presidente dell'Accademia era sempre stata effettuata dal Presidente del Consiglio Regionale e tale prassi, oltre alle precedenti nomine, sarebbe stata confermata da una nota regionale del 2016. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto comunque il rigetto. Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni processuali, decidendo il merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato congiuntamente l'art. 2, comma 3, della l.r. 100/1997, l'art. 13, lett. a), e l'art. 19 dello Statuto dell'Accademia. L'art. 2, comma 3, attribuisce al Presidente della Regione Abruzzo il compimento di tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione regionale all'associazione; lo Statuto dell'Accademia stabilisce che l'assemblea comprende il rappresentante regionale nominato ai sensi di tale disposizione e che il presidente dell'Accademia è nominato dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2 della l.r. 100/1997. Da questo combinato disposto deriva che la competenza alla designazione spetta al Presidente della Regione, non al Presidente del Consiglio Regionale. L'art. 42, comma 3, dello Statuto regionale, che assegna al Consiglio regionale le nomine regionali degli amministratori di aziende, agenzie ed enti, non è applicabile perché l'Accademia ha natura privatistica e la l.r. 100/1997 contiene una disciplina speciale che individua direttamente l'organo competente. La disposizione statutaria generale opera quindi soltanto in via residuale quando la normativa di settore attribuisce genericamente alla Regione il potere di nomina senza individuare l'organo titolare. La prassi delle precedenti nomine da parte del Presidente del Consiglio Regionale e la nota regionale del 2016 sono state ritenute irrilevanti, non potendo prevalere sulla chiara disciplina speciale. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, l.r. Abruzzo 100/1997
Il Presidente della Regione Abruzzo è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Associazione.
La disposizione individua nel Presidente della Regione l'organo regionale competente a compiere gli atti necessari a definire la partecipazione regionale all'Accademia, inclusa la designazione del rappresentante regionale e del presidente dell'associazione secondo lo Statuto.
art. 42, comma 3, Statuto della Regione Abruzzo
le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale …
La disposizione costituisce una regola generale e residuale, non applicabile quando una disciplina speciale attribuisce direttamente il potere di nomina a uno specifico organo regionale; inoltre, nel caso deciso, riguarda un'associazione di natura privatistica disciplinata da una legge regionale speciale.
art. 13, lett. a), Statuto dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine
L’Assemblea è composta da: a) il rappresentante della Regione Abruzzo nominato ai sensi dell’art. 2.3 della L.R. 100/’97…
Il rappresentante regionale nell'assemblea dell'associazione deve essere nominato secondo l'art. 2, comma 3, della l.r. 100/1997, che attribuisce il relativo potere al Presidente della Regione.
art. 19 Statuto dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine
Il Presidente viene nominato dalla Regione Abruzzo (art. 2 LR 100/97)…
La nomina del presidente dell'Accademia deve essere ricondotta alla disciplina speciale richiamata, con individuazione dell'organo competente secondo l'art. 2, comma 3, della l.r. 100/1997.
Massime di principio
- Quando una legge regionale speciale attribuisce a uno specifico organo regionale il compimento degli atti necessari per la partecipazione della Regione a un'associazione, tale attribuzione comprende gli atti di designazione previsti dallo statuto dell'associazione, salvo diversa previsione normativa.
- Una disciplina statutaria regionale generale sulle nomine degli amministratori opera in via residuale e non trova applicazione quando la normativa speciale di settore individua direttamente l'organo regionale titolare del potere di nomina.
- La prassi amministrativa precedente e gli atti interpretativi interni dell'amministrazione non possono prevalere su una chiara disposizione normativa speciale attributiva della competenza.
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