Sentenza n. 225/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 826/2021 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato al pagamento di € 2.540,30, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 826/2021 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, notificata al Ministero a mezzo PEC. La sentenza civile, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero al pagamento in favore della ricorrente di € 2.540,30, oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo sino al saldo. Il Ministero non ha provveduto al pagamento nonostante l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione integrale del giudicato e l’adozione delle conseguenti misure sostitutive.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni. Il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato ordinato a provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in base al titolo giudiziale, comprensive degli interessi. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il TAR ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il compenso sarà determinato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa domanda dovrà essere presentata entro i termini di decadenza decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni consente di promuovere l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche all’esecuzione di altre condanne pecuniarie.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle ulteriori spese di adempimento dell’incarico.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato, insieme all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla circolare ministeriale n. 75 del 3 dicembre 1991, per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario nell’adempimento dell’incarico.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di una somma di denaro, e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può ottenere l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza del soggetto nominato.
- La disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche all’esecuzione di altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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