Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11331/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento del decreto -OMISSIS-.2022, notificato in data 27.04.2022, con cui il Ministro dell'Interno ha respinto l'istanza, presentata in data 14.07.2017, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera f) della Legge n. 91/1992 (doc. n. 1) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, compresi – ove occorra - i pareri resi dalla Prefettura di Barletta – Andria – Trani e dalla Questura di Bari, non conosciuti.

Giustizia amministrativa202208644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana motivato con riferimento ai precedenti penali del coniuge convivente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento ed erronea presupposizione dei fatti e violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 CEDU. In particolare, dopo aver ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi, la ricorrente aveva trasmesso tempestivamente osservazioni e documenti all'indirizzo indicato dall'amministrazione, ma il decreto ha affermato erroneamente che non erano pervenute osservazioni e che il termine era decorso. Con il secondo motivo ha dedotto carenza istruttoria, insufficienza e illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 19 e 30 del d.lgs. n. 286/1998, lamentando che il diniego non avesse considerato la sua integrità morale, la piena integrazione sociale ed economica e il rispetto delle regole di convivenza. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il diniego. L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone all'amministrazione, dopo la presentazione delle osservazioni dell'interessato, di valutarle e di dare conto nel provvedimento finale dell'eventuale mancato accoglimento. Nel caso concreto, la ricorrente ha provato l'invio delle osservazioni all'indirizzo indicato nella comunicazione dei motivi ostativi, mentre il provvedimento ha dichiarato che non erano state presentate, mostrando che l'amministrazione non le aveva neppure prese in considerazione. Tale omissione rende illegittimo il diniego, senza necessità di esaminare ulteriormente il secondo motivo. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, oggetto del diniego impugnato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. [...] Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento [...] sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.

    L'amministrazione deve esaminare le osservazioni tempestivamente presentate a seguito del preavviso di rigetto e motivare il loro eventuale mancato accoglimento. È illegittimo il provvedimento che affermi erroneamente l'assenza di osservazioni, quando il privato ne abbia provato l'invio.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza dell'amministrazione, ma la decisione è fondata specificamente sulla violazione dell'art. 10-bis.

  • artt. 19 e 30 d.lgs. 286/1998

    Sono richiamati nel secondo motivo in relazione alla posizione personale e familiare della ricorrente, ma il giudice accoglie il ricorso sulla base del primo motivo.

Massime di principio

  • Quando il privato presenta tempestivamente osservazioni e documenti dopo la comunicazione dei motivi ostativi, l'amministrazione ha l'obbligo di esaminarli prima dell'adozione del provvedimento finale e di motivare l'eventuale mancato accoglimento.
  • È illegittimo il provvedimento negativo che dichiari l'inesistenza di osservazioni, qualora il privato dimostri di averle trasmesse all'indirizzo indicato dall'amministrazione nella comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
  • La violazione dell'obbligo di considerare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 comporta l'annullamento del provvedimento finale negativo, anche quando l'amministrazione sostenga che non sia necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEccesso di potereBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.