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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02889/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

Dopo la sentenza di scioglimento del matrimonio, che aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale, il coniuge proprietario ha intimato precetto per il rilascio dell'immobile. L'ex coniuge assegnataria ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo di occupare il bene come comproprietaria, perché acquistato durante il matrimonio e quindi rientrante nella comunione legale. In cassazione il soccombente ha dedotto, con un primo motivo, che tale preteso diritto di comproprietà non fosse opponibile in sede esecutiva perché avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di divorzio/separazione, ormai coperto da giudicato, e ha anche denunciato vizi motivazionali della sentenza d'appello. Con un secondo motivo ha contestato la qualificazione dell'acquisto come bene della comunione legale, sostenendo che si trattasse invece di bene rientrante nella comunione de residuo ex art. 178 c.c., in quanto destinato all'esercizio dell'impresa individuale; il motivo mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove documentali e dei fatti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio, fa venir meno il regime speciale collegato alla tutela della prole e ripristina l'ordinario regime civilistico di uso e godimento del bene; in tale contesto, la comproprietà dell'ex coniuge opponente è un titolo giuridicamente rilevante e può essere fatto valere in opposizione all'esecuzione, non essendo una questione preclusa dal giudicato formatosi sul provvedimento di assegnazione. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né incomprensibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura richiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e preclusa in cassazione. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente e dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è stata ritenuta il rimedio utilizzabile per contestare il diritto del creditore procedente a ottenere il rilascio, quando il debitore opponga un titolo di godimento o comproprietà rilevante dopo la revoca dell'assegnazione.

  • art. 155-quater c.c.

    ratione temporis applicabile

    L'assegnazione della casa familiare va disposta tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e tutela la conservazione dell'ambiente domestico; il titolo di proprietà dei coniugi rileva solo nei rapporti economici tra loro.

  • art. 6, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898

    In sede di scioglimento del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale risponde prioritariamente all'interesse dei figli e, una volta revocata, cessano gli effetti speciali sul godimento dell'immobile.

  • art. 178 c.c.

    Per l'applicabilità della comunione de residuo occorre la prova dell'effettiva e oggettiva destinazione del bene al servizio dell'azienda; tale prova era posta a carico del coniuge che la invocava.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'asserito errore di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta impropria o comunque infondata/inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Cassazione ha escluso che in sede di legittimità possa farsi una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che l'onere di provare i presupposti dell'esclusione dalla comunione legale gravava sul coniuge che li deduceva.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la preclusione derivante dal giudicato; la Corte ha escluso che la questione della comproprietà fosse coperta da giudicato nel senso prospettato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge, error in procedendo e vizio motivazionale sono state esaminate secondo i limiti del giudizio di legittimità, con esclusione della rivalutazione del merito.

  • art. 366, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha segnalato le perplessità derivanti dalla commistione, in un unico motivo, di censure eterogenee.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'assegnazione della casa familiare, e la successiva revoca, sono governate dalla funzione di tutela prioritaria dei figli; il titolo di proprietà dei coniugi non è decisivo nella fase di assegnazione, ma assume rilievo nella diversa regolazione dei rapporti economici e, dopo la revoca, nel ripristino del regime ordinario di godimento.
  • La revoca dell'assegnazione della casa coniugale costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile e consente al soggetto che vanta un titolo di godimento o una comproprietà di opporsi all'esecuzione, non essendo tale profilo automaticamente precluso dal giudicato formatosi sul provvedimento di assegnazione.
  • Per invocare l'esclusione di un bene dalla comunione legale, il coniuge interessato deve fornire la prova dei presupposti normativi dell'esclusione; in particolare, per la comunione de residuo occorre dimostrare l'effettiva e oggettiva destinazione del bene al servizio dell'azienda.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto storico, poiché tali attività appartengono al giudice di merito.
  • Il vizio motivazionale censurabile in cassazione è solo quello che si traduce in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile, non la semplice insufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSeparazioneDivorzioComunione
RamiEsecuzioniFamigliaDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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