Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13877/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società debitrice aveva chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex legge n. 3 del 2012. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per mancato raggiungimento delle maggioranze, e il tribunale aveva rigettato il reclamo ex art. 12, comma 2, della stessa legge. Nel ricorso straordinario per cassazione la debitrice ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 11, comma 1, e 12, comma 1, l. n. 3/2012, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente escluso l'applicabilità del meccanismo del silenzio-assenso e avesse ritenuto validi i dissensi espressi da Agenzia delle Entrate-Riscossione e da una banca creditrice, nonostante asseriti vizi formali (mancanza di sottoscrizione, assenza di documentazione di provenienza, difetto di procura o delega per il difensore che aveva trasmesso il dissenso). Dall'altro, ha denunciato violazione dell'art. 10, comma 2, l. n. 3/2012 per la mancata sospensione dell'esecuzione della procedura esecutiva pendente. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati, rilevando che il dissenso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, così come emergente dagli atti, non poteva essere automaticamente considerato validamente espresso senza un accertamento sulla riferibilità della volontà agli effettivi titolari del credito o sulla qualità di mero nuncius dell'agente della riscossione; in difetto, quei creditori dovevano considerarsi inerti ai fini del silenzio-assenso. Il secondo motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti della motivazione, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato il decreto del Tribunale di Cosenza e ha rinviato la causa allo stesso tribunale in diversa composizione collegiale per un nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre chiarito che il silenzio-assenso previsto dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 opera solo in caso di inerzia del creditore entro il termine, non quando vi sia una manifestazione di volontà espressa ma asseritamente viziata; tuttavia, la validità del dissenso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva un accertamento specifico sulla legittimazione e sulla riferibilità della dichiarazione, assente nella motivazione del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che decidono sul reclamo avverso il diniego di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex l. n. 3/2012.

  • art. 12, comma 2, L. n. 3/2012

    È il rimedio di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che decide sull'omologazione dell'accordo di composizione della crisi.

  • art. 11, comma 1, L. n. 3/2012

    "In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata"

    La regola del silenzio-assenso opera solo in caso di mancata espressione di consenso o dissenso entro il termine; se il creditore si esprime, anche negativamente, non si applica la fictio di consenso, salvo che occorra verificare se la dichiarazione sia realmente riferibile al titolare del credito.

  • art. 11, comma 2, L. n. 3/2012

    Ai fini dell'omologazione va ricalcolata la maggioranza considerando correttamente i consensi e i dissensi validamente espressi o, in difetto, i creditori rimasti inerti.

  • art. 12, comma 1, L. n. 3/2012

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla procedura di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

  • art. 10, comma 2, L. n. 3/2012

    La censura riguardava la mancata decisione sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della procedura esecutiva pendente.

  • art. 6, L. n. 3/2012

    Norma richiamata come base della proposta di accordo di composizione della crisi/sovraindebitamento.

  • art. 9, comma 1, L. n. 3/2012

    La Corte rileva che la norma distingue gli uffici fiscali dall'agente della riscossione, sicché il dissenso deve essere riferibile ai titolari del credito o comunque supportato da idonea legittimazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Dedotta come norma di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, il silenzio-assenso previsto dalla legge opera solo quando il creditore non manifesti alcuna volontà entro il termine stabilito; una dichiarazione espressa di consenso o dissenso esclude, di regola, l'inerzia rilevante ai fini della fictio iuris.
  • La validità del dissenso espresso da un soggetto diverso dal titolare del credito richiede un accertamento puntuale della sua legittimazione a rappresentare o a veicolare la volontà del creditore; in mancanza di tale verifica, non può presumersi la validità della manifestazione di volontà.
  • Ai fini del calcolo delle maggioranze nell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex l. n. 3/2012, occorre considerare come favorevoli i creditori rimasti inerti nel termine di legge, mentre i dissensi solo apparentemente espressi ma non adeguatamente riferibili ai titolari del credito non possono essere computati come contrari.
  • Il giudice del reclamo deve motivare specificamente sulla riferibilità e validità delle dichiarazioni di voto o di dissenso quando la loro efficacia sia contestata dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.