Ordinanza n. 84/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - degli atti con cui la Provincia di Grosseto-Stazione Unica Appaltante, su delega del Comune di Monte Argentario, ha indetto "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 svolta in modalità telematica inerente all'affidamento della concessione di servizi per la gestione delle aree destinate ad ormeggio ricadenti nella concessione demaniale marittima intestata al Comune di Monte Argentario in regime di art. 45-bis del Codice della Navigazione"; - della deliberazione di Giunta del Comune di Monte Argentario n. 252 del 27.11.2025, nonché della Determina a contrarre del Dirigente del Dipartimento II Area Pianificazione territoriale del Comune di Monte Argentario n. 1009 del 02.12.2025, modificata e integrata dalla Determinazione n. 1054 del 15.12.2025, e relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra i quali di tutti gli atti (già gravati dinanzi a codesto ecc.mo Tar con ricorso n. 1999/2024) con cui il Comune di Monte Argentario si è auto-assegnato la concessione demaniale del porto di Porto Ercole (concessione demaniale n. 1846/2025) ai fini della sua successiva sub-concessione a terzi, e in particolare delle delibere del Comune di Monte Argentario n. 87/2024, n. 184/2024, n. 7/2025, n. 74/2025 e n. 86/2025 e relativi allegati, nonché dei connessi atti attuativi, tra cui la determinazione dirigenziale n. 223/2025, nonché ancora per quanto occorra dell'art. 23 NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole e del relativo ATF.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e atti presupposti di una procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi relativa alla gestione di aree destinate ad ormeggio nel porto di Porto Ercole
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti con cui la Provincia di Grosseto-Stazione Unica Appaltante, su delega del Comune di Monte Argentario, ha indetto una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento della concessione di servizi relativa alla gestione delle aree destinate ad ormeggio ricadenti nella concessione demaniale marittima intestata al Comune. Sono stati inoltre impugnati la deliberazione della Giunta comunale, la determina a contrarre e la successiva determinazione modificativa e integrativa, nonché ulteriori atti presupposti, compresi quelli relativi all'auto-assegnazione al Comune della concessione demaniale del porto di Porto Ercole e alla sua successiva sub-concessione a terzi, oltre alle pertinenti previsioni del Piano Regolatore Portuale. Nell'istanza cautelare la ricorrente ha rappresentato un pericolo derivante dall'“affastellarsi di altre posizioni” conseguente all'aggiudicazione della procedura. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti né procede al loro esame nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora, indispensabile ai sensi dell'art. 55 c.p.a. per concedere la sospensione. Il pericolo prospettato dalla ricorrente è stato considerato generico, poiché fondato esclusivamente sul possibile “affastellarsi di altre posizioni” derivante dall'aggiudicazione. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che la procedura risultava, allo stato, appena giunta alla fase di presentazione delle offerte, circostanza incompatibile con la dimostrazione di un pregiudizio cautelare concreto e imminente. La decisione non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sull'illegittimità degli atti impugnati. È stata fissata l'udienza pubblica per la discussione del merito al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura aperta oggetto di impugnazione; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare richiede, tra gli altri presupposti, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non dimostrato il periculum in mora.
art. 45-bis Codice della navigazione
in regime di art. 45-bis del Codice della Navigazione
La disposizione è richiamata in relazione al regime della concessione demaniale marittima cui si riferisce la procedura, senza specifica interpretazione nella fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora non può essere fondato su allegazioni generiche circa il possibile consolidamento di ulteriori posizioni derivanti dall'aggiudicazione, ma deve essere dimostrato mediante la prospettazione di un pregiudizio concreto, grave e imminente.
- Quando una procedura di gara risulta ancora nella fase iniziale di presentazione delle offerte, la mera impugnazione degli atti di indizione non dimostra di per sé la sussistenza di un danno cautelare attuale e irreparabile.
- Il difetto del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza cautelare, senza che il giudice debba definire in via anticipata la fondatezza dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara.
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