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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06764/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente non profit)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva negato l'iscrizione dell'ente nell'anagrafe delle ONLUS perché il regolamento/statuto, al momento della prima domanda, non conteneva un'espressa clausola che l'attività fosse rivolta esclusivamente a beneficio di soggetti svantaggiati. L'ente aveva poi modificato il regolamento e ottenuto l'iscrizione da una data successiva, ma aveva chiesto che l'iscrizione retroagisse alla data di approvazione del regolamento originario. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi dell'ente valorizzando la sostanza solidaristica dell'attività e il breve intervallo temporale tra testo originario e modifica. Con un unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 10 d.lgs. 460/1997 e del d.m. 266/2003, sostenendo che il controllo dell'Ufficio è solo formale e documentale: l'Amministrazione deve verificare soltanto la presenza nello statuto delle clausole richieste dalla legge, senza potere supplire con accertamenti fattuali sull'effettivo svolgimento di attività solidaristica, e quindi l'assenza originaria di tali indicazioni escludeva la retrodatazione dell'iscrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato l'esito favorevole all'ente, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c. Ha affermato che il controllo preventivo dell'Agenzia sulle ONLUS è sì formale e documentale, ma non può essere reso eccessivamente formalistico: tra i requisiti formali da inserire nello statuto non rientra l'indicazione dei soggetti svantaggiati destinatari delle attività, perché tale elemento è oggetto di una presunzione legale desumibile dall'art. 10, comma 2, d.lgs. 460/1997. Conseguentemente, la mancata espressa indicazione di tale profilo non giustificava il diniego di iscrizione. Spese a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    comma 1, lett. a) e b); comma 2; comma 3; comma 4

    Le ONLUS devono avere nello statuto le clausole previste dalla legge; il fine di solidarietà sociale è requisito essenziale. Tuttavia la destinazione delle attività a persone svantaggiate, nei settori indicati, opera come presunzione legale e non deve essere espressamente indicata nello statuto come requisito formale.

  • art. 3 d.m. 18 luglio 2003, n. 266

    Il controllo dell'Agenzia è preventivo, formale e documentale: verifica la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti formali dell'art. 10 d.lgs. 460/1997 e la documentazione allegata.

  • art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Richiamato solo per la modalità di trattazione camerale da remoto.

  • art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, conv. in L. 25 febbraio 2022 n. 15

    Richiamato solo per la proroga delle modalità di trattazione camerale da remoto.

  • d.m. 10 marzo 2014 n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Il controllo dell'Amministrazione sull'iscrizione in anagrafe ONLUS è preventivo, formale e documentale, e deve limitarsi alla verifica delle clausole statutarie espressamente richieste dalla legge.
  • I requisiti formali previsti per le ONLUS non possono essere integrati da accertamenti sul concreto svolgimento dell'attività, ma nemmeno interpretati in modo eccessivamente formalistico quando la legge non richiede una specifica clausola.
  • La destinazione delle attività a persone svantaggiate, nei settori tipizzati dall'art. 10 d.lgs. 460/1997, costituisce una presunzione legale di solidarietà sociale e non deve essere enunciata come autonomo requisito formale nello statuto.
  • Quando il giudice di merito fonda il diniego o l'accoglimento su una lettura formalistica di requisiti non richiesti dalla legge, la motivazione può essere corretta in cassazione se il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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