Ordinanza n. 1025/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta istanza P NA/L/Q/2022/101363 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli in data 20/01/2025, notificato in data 29/01/2026 nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. In sede interinale ha dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative e procedimentali, con specifico riferimento alla posizione del datore di lavoro originariamente indicato. Ha inoltre rappresentato che il nulla osta era stato adottato nell'agosto 2022 e che il rapporto con il datore di lavoro originario era divenuto indisponibile, ma che, già dall'aprile 2024, aveva reperito nuove opportunità lavorative. La documentazione prodotta, comprendente contratti, modelli Unilav e buste paga, attestava il continuativo svolgimento di attività lavorative, ancora in corso, e la percezione di redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale e al conseguimento di un titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca. In base alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non manifestamente inconsistenti le censure relative alla pretermissione delle garanzie procedimentali, soprattutto quanto alla posizione del datore di lavoro originario. Ha inoltre valorizzato l'abnorme intervallo temporale trascorso dall'adozione del nulla osta, risalente all'agosto 2022, e il reperimento, nel frattempo, di nuove opportunità lavorative da parte del ricorrente. La documentazione versata in giudizio appariva dimostrare lo svolgimento di attività lavorative continuative e la percezione di redditi sufficienti a consentire la permanenza in Italia e il possibile rilascio di un titolo di soggiorno. La decisione cautelare non definisce il merito, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione, i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la non manifesta infondatezza delle censure relative alla violazione delle garanzie partecipative può concorrere a fondare la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo.
- Nella valutazione cautelare di una revoca riguardante un nulla osta al lavoro subordinato, il giudice può valorizzare il tempo eccezionalmente lungo trascorso dall'adozione del nulla osta e l'eventuale sopravvenienza di nuove opportunità lavorative.
- La documentazione relativa a contratti di lavoro, comunicazioni obbligatorie e buste paga può assumere rilievo cautelare per dimostrare l'effettivo e continuativo svolgimento dell'attività lavorativa e la percezione di redditi idonei alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
- La sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro originariamente indicato non esaurisce necessariamente la valutazione della posizione dello straniero quando, nelle more, siano comprovati nuovi rapporti lavorativi e redditi utili al conseguimento di un titolo di soggiorno.
Come è indicizzato
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