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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-477/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016. — Procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Ruslanas Kovalkovas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “decisione giudiziaria” – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. — Causa C-477/16 PPU

Giurisprudenza europea62016CJ0477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il sistema del mandato d’arresto europeo presuppone un controllo giudiziario effettivo sia nella fase di emissione sia in quella di esecuzione. Un Ministero, in quanto organo dell’esecutivo, non può essere designato come autorità giudiziaria emittente ai sensi della decisione quadro. La pronuncia conferma quindi che il riconoscimento reciproco opera solo se il mandato proviene da un’autorità che partecipa all’amministrazione della giustizia.

Mandato d’arresto europeo: un Ministero nazionale, in quanto organo del potere esecutivo, può essere qualificato come "autorità giudiziaria emittente" ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI?

La questione giuridica

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza: (i) se le nozioni di "autorità giudiziaria" e di "decisione giudiziaria" di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI siano nozioni autonome del diritto dell’Unione; (ii) quali criteri debbano valere per identificare un’autorità giudiziaria emittente; (iii) se il Ministero della Giustizia lituano rientri in tale nozione; (iv) in subordine, se la designazione di tale Ministero come autorità emittente sia conforme al diritto dell’Unione.

Principio di diritto

La nozione di "autorità giudiziaria" di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e deve essere interpretata nel senso che esclude un organo del potere esecutivo, quale un Ministero della Giustizia. Di conseguenza, un mandato d’arresto europeo emesso da un Ministero non può essere considerato una "decisione giudiziaria" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro, anche se l’emissione avviene per l’esecuzione di una sentenza nazionale e su impulso del giudice che ha pronunciato la condanna.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articoli 4 e 4 bis, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 5, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 6, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 7, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 111 del regolamento di procedura della Corte

Mandato d’arresto europeo emesso da un Ministero della Giustizia e nozione di autorità giudiziaria emittente

La Corte si pronuncia, in via pregiudiziale d’urgenza, sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo. Il rinvio proviene dal Rechtbank Amsterdam, investito dell’esecuzione nei Paesi Bassi di un mandato emesso dal Ministero della Giustizia lituano nei confronti di Ruslanas Kovalkovas, ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva in Lituania.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Kovalkovas era stato condannato da un tribunale lituano a una pena privativa della libertà. Successivamente, il Ministero della Giustizia lituano aveva emesso un mandato d’arresto europeo per ottenere la sua consegna dai Paesi Bassi. Il giudice olandese ha dubitato che un ministero, in quanto organo del potere esecutivo, potesse essere qualificato come "autorità giudiziaria" ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, e quindi che il mandato potesse essere considerato una "decisione giudiziaria" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se le nozioni di "autorità giudiziaria" e di "decisione giudiziaria" siano nozioni autonome del diritto dell’Unione;
  • quali criteri debbano essere utilizzati per individuare l’autorità giudiziaria emittente;
  • se il Ministero della Giustizia lituano possa rientrare in tale nozione;
  • in subordine, se la designazione di un ministero come autorità emittente sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI;
  • l’articolo 6, paragrafi 1-3, della medesima decisione quadro;
  • l’articolo 7, relativo al ricorso all’autorità centrale;
  • gli articoli 3, 4, 4 bis e 5, che disciplinano i motivi di non esecuzione e le garanzie;
  • i considerando 5, 6, 7, 8 e 9 della decisione quadro;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte: interpretazione autonoma e uniforme

La Corte afferma anzitutto che la nozione di "autorità giudiziaria" non può essere lasciata alla discrezionalità dei singoli Stati membri. Benché l’articolo 6, paragrafo 1, faccia riferimento al diritto interno per individuare l’autorità competente, tale rinvio riguarda solo la designazione dell’autorità e non la definizione della nozione stessa.

Ne consegue che la nozione di "autorità giudiziaria" è autonoma e uniforme in tutta l’Unione. Essa va interpretata tenendo conto del testo della disposizione, del contesto e della finalità della decisione quadro.

Contenuto della nozione di autorità giudiziaria

La Corte osserva che il termine "autorità giudiziaria" non si limita necessariamente ai soli giudici o tribunali, ma può comprendere, in generale, le autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia. Tuttavia, tale nozione non può estendersi a un organo del potere esecutivo, come un ministero.

La Corte fonda questa esclusione su tre elementi principali:

  • l’accezione comune del termine "giudiziario", che si riferisce al potere giudiziario e non al potere esecutivo;
  • l’impianto della decisione quadro, che richiede che tanto la decisione di emissione quanto quella di esecuzione siano adottate sotto controllo giudiziario;
  • il ruolo limitato dell’autorità centrale ex articolo 7, che può assistere solo sul piano pratico e amministrativo, senza sostituirsi all’autorità giudiziaria competente.

Finalità della decisione quadro e ruolo del riconoscimento reciproco

La Corte ricorda che la decisione quadro mira a sostituire la tradizionale estradizione tra Stati sovrani con un sistema semplificato di consegna tra autorità giudiziarie, fondato sulla fiducia reciproca e sul riconoscimento reciproco. Proprio perché l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve poter confidare nel fatto che il mandato sia stato emesso da un organo giurisdizionale, l’intervento di un soggetto appartenente all’esecutivo non offre le garanzie richieste dal sistema.

Secondo la Corte, se si ammettesse che un ministero possa emettere un mandato d’arresto europeo, si reintrodurrebbe nel meccanismo un potere decisionale politico, incompatibile con l’obiettivo di "depoliticizzare" la consegna tra Stati membri.

Esclusione del Ministero della Giustizia lituano

Pur prendendo atto che il Ministero lituano interveniva nel contesto dell’esecuzione di una sentenza definitiva e su impulso del tribunale di condanna, la Corte ritiene decisivo che la decisione finale di emettere il mandato spettasse comunque al Ministero stesso. Inoltre, tale ministero verificava le condizioni necessarie e disponeva di un margine discrezionale, anche quanto alla proporzionalità.

Per questo la Corte conclude che il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania non può essere qualificato come "autorità giudiziaria emittente".

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la nozione di "autorità giudiziaria" di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI è una nozione autonoma del diritto dell’Unione;
  • tale disposizione osta a che un organo del potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia lituano, sia designato come "autorità giudiziaria emittente";
  • di conseguenza, il mandato d’arresto europeo emesso da tale Ministero ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva non può essere considerato una "decisione giudiziaria" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1.

Questione sulla limitazione temporale degli effetti

La Corte respinge la richiesta di limitare nel tempo gli effetti della sentenza. Osserva che già una relazione di valutazione del Consiglio del 2007 aveva criticato la prassi lituana relativa all’emissione di mandati da parte del Ministero della Giustizia, sicché non vi era un’oggettiva e rilevante incertezza tale da giustificare una deroga al principio di applicazione retroattiva dell’interpretazione resa dalla Corte.

Rilievo pratico per gli operatori

La pronuncia è significativa perché ribadisce che, nel sistema del mandato d’arresto europeo, la legittimazione dell’autorità emittente non può essere puramente formale o rimessa alle scelte organizzative interne dello Stato membro. Per avvocati e operatori, ciò implica che il controllo sulla natura giudiziaria dell’autorità emittente è un profilo essenziale e preliminare dell’esecuzione del MAE.

Come è indicizzato

Materiemandato d’arresto europeocooperazione giudiziaria penalericonoscimento reciprocoestradizione e consegna tra Stati membriseparazione dei poteri

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