Corte di giustizia, Sentenza C-439/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016. — Procedimento penale a carico di Emil Milev. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 3 e 6 – Applicazione nel tempo – Controllo giurisdizionale della custodia cautelare di un imputato – Normativa nazionale che vieta, durante la fase dibattimentale del procedimento, di esaminare se vi siano motivi plausibili di supporre che l’imputato abbia commesso un reato – Contrarietà all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Margine di discrezionalità lasciato dalla giurisprudenza nazionale ai giudici nazionali per decidere se applicare o meno detta Convenzione. — Causa C-439/16 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato, in sede di procedimento pregiudiziale d’urgenza, una questione relativa al mantenimento della custodia cautelare di un imputato in Bulgaria. Il giudice del rinvio dubitava della compatibilità con la direttiva 2016/343 di un parere della Corte suprema di cassazione che lasciava ai giudici nazionali la scelta se applicare la CEDU o la normativa interna nel controllo della custodia cautelare. La Corte ha escluso che tale parere potesse compromettere gravemente gli obiettivi della direttiva durante il periodo di trasposizione. Ha quindi risposto che gli articoli 3 e 6 della direttiva non ostano a un simile orientamento.
Rinvio pregiudiziale sull’incidenza della direttiva (UE) 2016/343 su una giurisprudenza nazionale che, nel controllo della custodia cautelare, lascia ai giudici la facoltà di valutare o meno i motivi plausibili di commissione del reato durante la fase dibattimentale.
La questione giuridica
Se gli articoli 3 e 6 della direttiva (UE) 2016/343 ostino a un parere vincolante della Corte suprema di cassazione bulgara, adottato durante il periodo di trasposizione della direttiva, che consente ai giudici nazionali investiti di un ricorso contro la custodia cautelare di scegliere se, nella fase dibattimentale, debbano verificare anche l’esistenza di motivi plausibili per ritenere che l’imputato abbia commesso il reato contestato, anziché applicare obbligatoriamente tale controllo.
Principio di diritto
La direttiva (UE) 2016/343, già in vigore ma ancora in corso di trasposizione, non osta a un parere nazionale che non impone ai giudici di escludere il controllo sui "motivi plausibili" della commissione del reato, ma si limita a lasciare loro la facoltà di applicare la CEDU o il diritto processuale penale nazionale: una siffatta presa di posizione non compromette gravemente, dopo la scadenza del termine di recepimento, il risultato perseguito dalla direttiva. La Corte afferma quindi che un orientamento interpretativo del genere non viola gli articoli 3 e 6 della direttiva 2016/343.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 5 CEDU
- Articolo 6 CEDU
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articoli 3 e 6 della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 15 della direttiva (UE) 2016/343
- Articoli 63, 64, 65, 256 e 270 del codice di procedura penale bulgaro (NPK)
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
Presunzione di innocenza e controllo della custodia cautelare nella fase dibattimentale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza proposto dallo Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato, Bulgaria) nel procedimento penale a carico di Emil Milev. Il tema centrale è la compatibilità con la direttiva (UE) 2016/343 di un parere della Corte suprema di cassazione bulgara che, in materia di controllo giurisdizionale della custodia cautelare, lascia ai giudici nazionali una certa discrezionalità quanto alla verifica dell’esistenza di motivi plausibili per ritenere che l’imputato abbia commesso il reato contestato.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Milev era in custodia cautelare dal 24 novembre 2013 in un procedimento per reati gravi, tra cui direzione di una banda criminale armata, rapimento, furti a mano armata e tentato omicidio. Il procedimento era entrato nella fase dibattimentale l’8 giugno 2015 e, da tale momento, il giudice nazionale aveva deciso numerose volte sulle richieste di revoca della custodia cautelare presentate dall’imputato. In base all’articolo 270, paragrafo 2, del codice di procedura penale bulgaro (NPK), tali decisioni venivano adottate senza esaminare se esistessero motivi plausibili per supporre la commissione del reato.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- gli articoli 3 e 6 della direttiva (UE) 2016/343, rispettivamente sulla presunzione di innocenza e sull’onere della prova;
- l’articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva, che fissa al 1° aprile 2018 il termine di trasposizione;
- l’articolo 15, che ne disciplina l’entrata in vigore il 31 marzo 2016;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, CEDU, sul diritto alla libertà e al controllo giurisdizionale della detenzione;
- varie disposizioni del NPK (articoli 63, 64, 65, 256 e 270) sul regime della custodia cautelare e sul controllo giudiziale della stessa.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli articoli 3 e 6 della direttiva 2016/343 ostino a un parere vincolante della Corte suprema di cassazione bulgara, reso il 7 aprile 2016, secondo cui i giudici nazionali aditi per il controllo di una custodia cautelare possono scegliere se applicare la CEDU oppure il diritto processuale penale interno, con riguardo alla verifica dei motivi plausibili di commissione del reato nella fase dibattimentale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2016/343 era già entrata in vigore, ma il termine di trasposizione non era ancora scaduto. Durante tale periodo, gli Stati membri non sono tenuti ad aver già trasposto la direttiva, ma devono astenersi dall’adottare misure che possano compromettere gravemente il risultato da essa perseguito.
Applicando questo principio, la Corte osserva che il parere della Corte suprema di cassazione bulgara non impone ai giudici nazionali una soluzione predeterminata. Al contrario, esso lascia loro la libertà di applicare la CEDU, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, oppure la normativa processuale interna. Per tale ragione, secondo la Corte, il parere non è idoneo a pregiudicare gravemente la realizzazione degli obiettivi della direttiva 2016/343 dopo la scadenza del termine di trasposizione.
Decisione
La Corte dichiara che il parere reso il 7 aprile 2016 dal Varhoven kasatsionen sad non compromette gravemente la realizzazione degli obiettivi della direttiva 2016/343 e, quindi, non è incompatibile con gli articoli 3 e 6 della direttiva.
Portata pratica per il professionista
La pronuncia chiarisce che, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore di una direttiva e la scadenza del termine di recepimento, rileva non l’obbligo di applicazione integrale della futura disciplina, ma il divieto di adottare o mantenere scelte interpretative o normative che ne svuotino l’effetto utile. In materia penale, ciò si traduce in un controllo sulla compatibilità di orientamenti nazionali con l’obiettivo della direttiva, senza che ogni divergenza rispetto alla futura disciplina configuri automaticamente una violazione.
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