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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-453/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016. — Procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Halil Ibrahim Özçelik. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “mandato d’arresto” – Nozione autonoma di diritto dell’Unione – Mandato d’arresto nazionale emesso da un servizio di polizia e convalidato da un procuratore ai fini dell’azione penale. — Causa C-453/16 PPU

Giurisprudenza europea62016CJ0453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la nozione di "decisione giudiziaria" nel contenuto del mandato d'arresto europeo. Stabilisce che rientra in tale nozione la convalida del mandato d'arresto nazionale da parte del pubblico ministero, anche se l'atto iniziale è stato emesso dalla polizia. La decisione valorizza il ruolo del pubblico ministero nell'amministrazione della giustizia penale e la necessità di garantire un controllo giudiziario sufficiente per il funzionamento del sistema di consegna fondato sul mutuo riconoscimento.

Mandato d'arresto europeo: se la convalida del mandato d'arresto nazionale da parte del pubblico ministero, a fronte di un atto inizialmente emesso dalla polizia, integri una "decisione giudiziaria" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI

La questione giuridica

Se l'espressione "decisione giudiziaria" di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI sia una nozione autonoma di diritto dell'Unione; in caso affermativo, se vi rientri la convalida da parte del pubblico ministero di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso da un servizio di polizia ai fini dell'azione penale.

Principio di diritto

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI va interpretato nel senso che la nozione di "decisione giudiziaria" comprende la convalida effettuata dal pubblico ministero di un mandato d'arresto nazionale in precedenza emesso da un servizio di polizia ai fini di azioni penali. Ciò vale perché il pubblico ministero partecipa all'amministrazione della giustizia penale e la sua convalida assicura che il mandato su cui si fonda il mandato d'arresto europeo abbia beneficiato di un controllo di natura giudiziaria, in coerenza con il sistema di fiducia reciproca e di riconoscimento reciproco su cui si fonda il meccanismo del mandato d'arresto europeo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 6 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articoli 3, 4, 4 bis e 5 della decisione quadro 2002/584/GAI

Mandato d'arresto europeo e convalida del pubblico ministero come "decisione giudiziaria"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale urgente del Rechtbank Amsterdam nell'ambito dell'esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d'arresto europeo emesso in Ungheria nei confronti di Halil Ibrahim Özçelik. Il tema centrale è l'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI, in relazione alla qualificazione della convalida del mandato d'arresto nazionale da parte del pubblico ministero.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, il mandato d'arresto europeo era stato emesso dal Veszprémi Járásbíróság e richiamava, nel formulario allegato alla decisione quadro, un mandato d'arresto nazionale emesso dal Dipartimento di polizia di Ajka e successivamente confermato dal procuratore di Ajka. Il giudice olandese ha chiesto chiarimenti sul ruolo del pubblico ministero ungherese e sul significato della convalida di un mandato emesso dalla polizia, dubitando che tale atto potesse costituire una "decisione giudiziaria" ai fini della decisione quadro.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha posto tre quesiti, sostanzialmente riconducibili a due profili:

  • se la nozione di "decisione giudiziaria" dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), sia una nozione autonoma e uniforme di diritto dell'Unione;
  • se la convalida di un mandato d'arresto nazionale emesso dalla polizia, effettuata dal pubblico ministero, rientri in tale nozione.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 5, 6, 8 e 10 della decisione quadro 2002/584/GAI, che evidenziano il superamento dell'estradizione, il principio del riconoscimento reciproco e l'elevato livello di fiducia tra Stati membri;
  • l'articolo 1, che definisce il mandato d'arresto europeo come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro;
  • l'articolo 6, che individua l'autorità giudiziaria emittente e quella dell'esecuzione;
  • l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), che richiede l'indicazione di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di altra decisione giudiziaria esecutiva;
  • gli articoli 3, 4, 4 bis e 5, relativi ai motivi di non esecuzione e alle garanzie richieste allo Stato emittente.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il sistema del mandato d'arresto europeo è fondato sul principio del mutuo riconoscimento e sulla fiducia reciproca tra Stati membri. In tale sistema, l'esecuzione costituisce la regola e il rifiuto può avvenire solo nei casi tassativi previsti dalla decisione quadro.

Con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), la Corte osserva che la nozione di "mandato d'arresto" si riferisce al mandato d'arresto nazionale, distinto dal mandato d'arresto europeo. Nel caso concreto, il mandato europeo si fondava su un mandato nazionale emesso dalla polizia e convalidato dal pubblico ministero. La Corte considera decisivo che la convalida del procuratore costituisca l'atto giuridico che controlla e conferma il mandato originario, tanto da rendere il pubblico ministero, ai fini della disposizione, assimilabile all'autore del mandato nazionale.

Per determinare se tale atto rientri nella nozione di "decisione giudiziaria", la Corte richiama la sentenza Poltorak, nella quale aveva precisato che, nel contesto della decisione quadro, la nozione di "autorità giudiziaria" designa le autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale, escludendo i servizi di polizia. Per ragioni di coerenza sistematica, la stessa interpretazione viene trasposta all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c): la "decisione giudiziaria" è quella adottata da autorità partecipanti all'amministrazione della giustizia penale.

Poiché il pubblico ministero partecipa a tale amministrazione, la sua decisione è qualificata come "decisione giudiziaria". La Corte sottolinea inoltre che questa lettura è coerente con gli obiettivi della decisione quadro, perché assicura che il mandato d'arresto europeo si fondi su un atto che ha beneficiato di un controllo di natura giudiziaria, rafforzando così la fiducia tra Stati membri.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI deve essere interpretato nel senso che costituisce una "decisione giudiziaria" la convalida, da parte del pubblico ministero, di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia.

Principio affermato

La nozione di "decisione giudiziaria" contenuta nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI comprende gli atti del pubblico ministero che partecipano all'amministrazione della giustizia penale e che convalidano un mandato d'arresto nazionale emesso dalla polizia, purché tale convalida realizzi il controllo richiesto dal sistema del mandato d'arresto europeo.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalericonoscimento reciprocoautorità giudiziariaprocedimento pregiudiziale d'urgenza

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