Corte di giustizia, Sentenza C-104/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016. — Consiglio dell'Unione europea contro Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario). — Impugnazione – Relazioni esterne – Accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo a misure di liberalizzazione in materia di agricoltura e di pesca – Decisione che approva la conclusione di un accordo internazionale – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Applicazione territoriale dell’accordo – Interpretazione dell’accordo – Principio di autodeterminazione – Principio dell’effetto relativo dei trattati. — Causa C-104/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha annullato la sentenza del Tribunale che aveva parzialmente annullato la decisione del Consiglio di approvazione dell’accordo UE-Marocco di liberalizzazione agricola e della pesca. Ha ritenuto che l’accordo non potesse essere interpretato come applicabile al Sahara occidentale, sia per il suo ambito territoriale sia per il rispetto del diritto internazionale, in particolare autodeterminazione ed effetto relativo dei trattati. Statuendo nel merito, la Corte ha respinto il ricorso del Front Polisario in quanto irricevibile per difetto di legittimazione ad agire.
Impugnazione su accordo UE-Marocco: applicazione territoriale al Sahara occidentale, interpretazione conforme al diritto internazionale e legittimazione ad agire del Front Polisario
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che la decisione del Consiglio di approvare la conclusione dell’accordo di liberalizzazione UE-Marocco si applicasse anche al Sahara occidentale, sulla base dell’interpretazione dell’accordo di associazione e dell’accordo di liberalizzazione alla luce della convenzione di Vienna e dei principi di autodeterminazione ed effetto relativo dei trattati; e, conseguentemente, se il Front Polisario fosse legittimato ad agire per l’annullamento della decisione.
Principio di diritto
L’accordo di liberalizzazione UE-Marocco non poteva essere interpretato come applicabile al Sahara occidentale, poiché il territorio del Sahara occidentale ha uno status distinto e separato rispetto al Regno del Marocco in forza del principio di autodeterminazione, e l’inclusione di tale territorio nell’ambito di applicazione dell’accordo sarebbe stata comunque incompatibile con il principio dell’effetto relativo dei trattati, in assenza del consenso del popolo interessato. Di conseguenza, il Tribunale ha errato nel ritenere il contrario; la sentenza è stata annullata e, statuendo definitivamente, il ricorso del Front Polisario è stato dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione ad agire.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 252 TFUE
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
- Carta delle Nazioni Unite, articoli 1 e 73
- Risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale ONU
- Risoluzione 2229 (XXI) dell’Assemblea generale ONU
- Risoluzione 2625 (XXV) dell’Assemblea generale ONU
- Risoluzione 34/37 dell’Assemblea generale ONU
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, articoli 26, 29, 30, 31 e 34
- Accordo euromediterraneo di associazione UE-Marocco (in particolare articoli 1, 16, 17 e 94)
- Accordo in forma di scambio di lettere UE-Marocco del 13 dicembre 2010 (accordo di liberalizzazione)
- Decisione 2012/497/UE del Consiglio
Impugnazione su accordo UE-Marocco e Sahara occidentale
La Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, si pronuncia su un’impugnazione del Consiglio contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato in parte la decisione 2012/497/UE relativa alla conclusione dell’accordo di liberalizzazione UE-Marocco. La controversia ruota intorno alla possibilità di considerare tale accordo applicabile anche al Sahara occidentale e alle conseguenze di tale eventuale applicazione sulla ricevibilità del ricorso del Front Polisario.
Fatti e procedimento principale
Il Front Polisario aveva chiesto l’annullamento della decisione del Consiglio nella parte in cui approvava l’accordo di liberalizzazione, sostenendo che esso si applicasse illegittimamente al Sahara occidentale. Il Tribunale aveva respinto le eccezioni di irricevibilità e aveva accolto il ricorso, ritenendo che il Consiglio non avesse adeguatamente esaminato tutti gli elementi rilevanti prima di approvare un accordo destinato ad applicarsi a un territorio conteso. Il Consiglio ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte.
Quadro normativo internazionale e unionale richiamato
La Corte ricorda, tra l’altro, il principio di autodeterminazione dei popoli, desumibile dalla Carta delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni ONU sulla decolonizzazione, nonché le norme convenzionali rilevanti della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: articolo 26 (pacta sunt servanda), articolo 29 (applicazione territoriale), articolo 30 (trattati successivi), articolo 31 (interpretazione), articolo 34 (effetto relativo dei trattati). Sul versante unionale sono richiamati l’accordo di associazione UE-Marocco, in particolare l’articolo 94, e l’accordo di liberalizzazione del 2010, oltre alla decisione 2012/497/UE che ne approva la conclusione.
Ragionamento della Corte sull’ambito territoriale dell’accordo
La Corte censura il Tribunale per aver desunto, dal contesto e dalla prassi successiva, che le parti avessero tacitamente concordato di includere il Sahara occidentale nell’espressione "territorio del Regno del Marocco" dell’articolo 94 dell’accordo di associazione. Secondo la Corte, tale interpretazione era incompatibile con lo status separato e distinto del Sahara occidentale in forza del principio di autodeterminazione e con la regola dell’articolo 29 della convenzione di Vienna, che limita in via ordinaria l’efficacia territoriale del trattato al territorio dello Stato parte.
Effetto relativo dei trattati e assenza di consenso del popolo sahrawi
La Corte aggiunge che l’inclusione del Sahara occidentale nell’ambito di applicazione dell’accordo avrebbe avuto effetti nei confronti di un terzo, cioè il popolo del Sahara occidentale, senza che ne risultasse il consenso. Ciò contrasta con il principio dell’effetto relativo dei trattati, codificato all’articolo 34 della convenzione di Vienna. La prassi di applicazione "de facto" del regime preferenziale ad alcuni prodotti originari del Sahara occidentale non basta, per la Corte, a dimostrare un accordo interpretativo idoneo a modificare il significato giuridico del trattato.
Errori di diritto individuati nella sentenza del Tribunale
La Corte rileva tre errori principali:
- il Tribunale ha ritenuto erroneamente che le parti avessero tacitamente accettato un’interpretazione dell’accordo di associazione comprensiva del Sahara occidentale;
- ha attribuito valore interpretativo a una prassi successiva senza verificare se essa rivelasse un effettivo accordo tra le parti ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna;
- ha trascurato che una simile interpretazione sarebbe stata incompatibile con il principio dell’effetto relativo dei trattati. La Corte richiama anche la regola dell’articolo 30, paragrafo 2, della convenzione di Vienna, osservando che l’accordo di liberalizzazione, come accordo successivo e limitato che modifica parti specifiche dell’accordo di associazione, non poteva essere letto come estensivo al Sahara occidentale solo perché non conteneva una clausola espressa di esclusione.
Conseguenze sulla legittimazione ad agire del Front Polisario
Una volta esclusa l’applicabilità giuridica dell’accordo di liberalizzazione al Sahara occidentale, viene meno il presupposto su cui il Front Polisario fondava la propria legittimazione ad agire. La Corte afferma quindi che il Front Polisario non può essere considerato direttamente e individualmente interessato dalla decisione impugnata, con conseguente irricevibilità del ricorso ex articolo 263, quarto comma, TFUE.
Dispositivo e spese
La Corte annulla la sentenza del Tribunale, respinge il ricorso del Front Polisario in quanto irricevibile e condanna quest’ultimo alle spese sostenute dal Consiglio. Le spese degli Stati membri intervenuti, della Commissione e della Comader restano a loro carico.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, nell’interpretazione di un accordo internazionale dell’Unione, devono essere considerate le regole pertinenti del diritto internazionale generale, inclusi il principio di autodeterminazione, la regola di applicazione territoriale dei trattati e l’effetto relativo dei trattati. Un territorio non autonomo come il Sahara occidentale non può essere incluso nel campo di applicazione di un accordo UE-terzo Stato in assenza di base testuale chiara e di consenso del soggetto titolare del diritto all’autodeterminazione.
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