Corte di giustizia, Sentenza C-452/16
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016. — Procedura relativa all'emissione di un mandato di arresto europeo nei confronti di Krzysztof Marek Poltorak. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “decisione giudiziaria” – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dal Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia) ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. — Causa C-452/16 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di urgenza, ha escluso che un servizio di polizia possa essere qualificato come "autorità giudiziaria emittente" ai fini del mandato d’arresto europeo. Ha precisato che la nozione di autorità giudiziaria è autonoma e uniforme nell’ordinamento dell’Unione e si riferisce a soggetti che partecipano all’amministrazione della giustizia, non al potere esecutivo. Ne deriva che un mandato emesso dalla polizia svedese per l’esecuzione di una pena non è una "decisione giudiziaria" ai sensi della decisione quadro.
Mandato d'arresto europeo emesso da un servizio di polizia: la Corte chiarisce che la nozione di "autorità giudiziaria" è autonoma e non comprende un’autorità di polizia.
La questione giuridica
Se le nozioni di "autorità giudiziaria" e di "decisione giudiziaria" nella decisione quadro 2002/584/GAI siano nozioni autonome del diritto dell’Unione; in caso affermativo, quali criteri le definiscano; e se un servizio di polizia svedese possa rientrarvi come autorità giudiziaria emittente, con conseguente validità del mandato d’arresto europeo da esso emesso. In via subordinata, se la designazione di una polizia nazionale come autorità giudiziaria emittente sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Principio di diritto
La nozione di "autorità giudiziaria" ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme. Essa non comprende i servizi di polizia, che appartengono al potere esecutivo e non offrono, per definizione, la garanzia di un controllo giudiziario preventivo richiesta dal sistema del mandato d’arresto europeo; di conseguenza, un mandato emesso da un servizio di polizia non costituisce una "decisione giudiziaria" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e non può essere eseguito come mandato d’arresto europeo sulla base della decisione quadro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articoli 3, 4 e 4 bis, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 5, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 7, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 31 UE
- Articolo 30 UE
Mandato d'arresto europeo emesso da un servizio di polizia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza, proposto dal Rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione nei Paesi Bassi di un mandato d’arresto europeo emesso dalla direzione generale della polizia nazionale svedese nei confronti di Krzysztof Marek Poltorak. La questione centrale è se tale autorità di polizia possa essere qualificata come "autorità giudiziaria emittente" ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Poltorak era stato condannato in Svezia a una pena detentiva di un anno e tre mesi per lesioni personali gravi. Successivamente, la Rikspolisstyrelsen aveva emesso un mandato d’arresto europeo per consentirne la consegna e l’esecuzione della pena. Il giudice olandese, investito della richiesta di esecuzione del mandato, ha dubitato che una struttura di polizia potesse rientrare nella nozione di "autorità giudiziaria" e che il mandato potesse quindi qualificarsi come "decisione giudiziaria".
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, che definisce il mandato d’arresto europeo e impone agli Stati membri di darvi esecuzione;
- l’articolo 6, paragrafo 1, che definisce l’"autorità giudiziaria emittente" come l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente competente secondo il diritto interno;
- gli articoli 3, 4, 4 bis e 5, relativi rispettivamente ai motivi di non esecuzione e alle garanzie richieste;
- l’articolo 7, che consente, a condizioni precise, il ricorso a un’autorità centrale per la sola assistenza pratica e amministrativa.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se "autorità giudiziaria" e "decisione giudiziaria" siano nozioni autonome del diritto dell’Unione;
- quali criteri debbano essere applicati per individuarle;
- se la polizia nazionale svedese possa rientrare in tale nozione;
- in subordine, se una normativa nazionale che attribuisca tale ruolo a una polizia sia compatibile con il diritto UE.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma anzitutto che la decisione quadro mira a sostituire l’estradizione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie fondato sul riconoscimento reciproco e su un elevato livello di fiducia tra Stati membri. Proprio per questo, il mandato d’arresto europeo deve essere emesso da un’autorità che partecipi all’amministrazione della giustizia e che garantisca un controllo giudiziario a monte della decisione di consegna.
La Corte osserva che il rinvio dell’articolo 6, paragrafo 1, al diritto nazionale riguarda solo l’individuazione dell’autorità competente in ciascuno Stato membro, non la definizione della nozione stessa di "autorità giudiziaria". Tale nozione deve quindi essere interpretata in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione.
Sotto il profilo letterale e sistematico, la Corte rileva che l’espressione "autorità giudiziaria" include più in generale le autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia, ma non i servizi di polizia, che appartengono al potere esecutivo. Il contesto della decisione quadro conferma questa distinzione, poiché la cooperazione giudiziaria in materia penale è separata dalla cooperazione di polizia.
La Corte valorizza inoltre il fatto che l’intera procedura di consegna è soggetta a controllo giudiziario e che l’articolo 7 consente alle autorità centrali solo un ruolo di assistenza pratica e amministrativa, non la sostituzione delle autorità giudiziarie nella decisione di emettere il mandato.
Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte osserva che la polizia svedese disponeva di un vero e proprio potere discrezionale nell’emissione del mandato, senza che fosse previsto un controllo giudiziario d’ufficio su tale decisione. Ciò è incompatibile con il requisito, insito nella decisione quadro, di un controllo giudiziario preventivo e con l’elevato livello di fiducia su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la nozione di "autorità giudiziaria" di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro è autonoma del diritto dell’Unione e che un servizio di polizia, come la direzione generale della polizia nazionale svedese, non rientra in tale nozione. Di conseguenza, il mandato d’arresto europeo da esso emesso non può essere considerato una "decisione giudiziaria" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1.
Effetti nel tempo
La Corte respinge la richiesta di limitare nel tempo gli effetti della sentenza. Richiama la regola generale secondo cui l’interpretazione fornita in via pregiudiziale chiarisce il significato della norma fin dalla sua entrata in vigore e osserva che non ricorrevano i presupposti eccezionali, in particolare una rilevante incertezza oggettiva, per derogare a tale principio.
Principio affermato
Il mandato d’arresto europeo può essere emesso solo da un’autorità che partecipi all’amministrazione della giustizia e assicuri un controllo giudiziario effettivo; un servizio di polizia, anche se competente secondo il diritto nazionale a disporre l’emissione del mandato, non soddisfa tale requisito e non può essere qualificato come autorità giudiziaria emittente.
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