Corte di giustizia, Ordinanza C-32/16
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2016. — Ute Wunderlich contro Bulgarian Air Charter Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Dresden. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Assenza di ragionevole dubbio – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 2, lettera l) – Nozione di “cancellazione del volo” – Volo che ha effettuato uno scalo non programmato. — Causa C-32/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza resa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito che uno scalo non programmato non trasforma di per sé un volo in un volo cancellato ai sensi del regolamento n. 261/2004. Poiché il volo è partito e arrivato secondo la programmazione, la compensazione prevista per la cancellazione non era dovuta. La Corte richiama inoltre la distinzione tra cancellazione e ritardo prolungato e il principio di parità di trattamento.
Nozione di "cancellazione del volo" ex regolamento (CE) n. 261/2004: un volo che parte e arriva come previsto ma effettua uno scalo non programmato non è cancellato.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che vi sia "cancellazione del volo" quando il volo originariamente previsto decolla all’orario programmato, raggiunge la destinazione finale senza ritardo superiore a tre ore, ma effettua uno scalo non programmato.
Principio di diritto
L’articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che non costituisce "cancellazione del volo" un volo che abbia mantenuto i luoghi di partenza e di arrivo previsti, pur avendo effettuato uno scalo non programmato. In simili ipotesi non sorge il diritto alla compensazione pecuniaria prevista per la cancellazione, salvo che il passeggero abbia subito un ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore, ipotesi che può rilevare solo secondo il regime del ritardo prolungato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
Nozione di "cancellazione del volo" in presenza di uno scalo non programmato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Dresden nell’ambito di una controversia tra una passeggera e un vettore aereo in merito alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004. La Corte decide con ordinanza motivata, ritenendo che la risposta sia chiaramente desumibile dalla propria giurisprudenza.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Ute Wunderlich aveva prenotato un volo da Burgas a Dresda, previsto in partenza alle 11:40 e in arrivo alle 13:00 del 13 settembre 2014. Il volo è decollato regolarmente, ma ha effettuato uno scalo imprevisto a Praga ed è atterrato a Dresda alle 15:20, con un ritardo all’arrivo di 2 ore e 20 minuti. La passeggera ha chiesto la compensazione di EUR 250 ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004, sostenendo che il volo dovesse essere qualificato come cancellato.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se vi sia cancellazione del volo ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004 quando:
- il volo originariamente previsto è decollato all’orario programmato;
- l’arrivo a destinazione non ha subito un ritardo superiore a tre ore;
- il volo ha tuttavia effettuato uno scalo non programmato.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 1, 2 e 4 del regolamento n. 261/2004, relativi all’elevato livello di protezione dei passeggeri e alla tutela dei consumatori;
- l’articolo 2, lettera l), che definisce la cancellazione come la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che prevede la compensazione pecuniaria in caso di cancellazione, salvo talune eccezioni legate all’anticipo dell’informazione e all’offerta di un volo alternativo;
- l’articolo 7, paragrafo 1, che fissa l’importo della compensazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che, secondo la propria giurisprudenza, una cancellazione sussiste quando la programmazione del volo originario viene abbandonata e i passeggeri vengono trasferiti su un altro volo programmato. Viceversa, un volo che parta e arrivi secondo la programmazione iniziale non può essere considerato come non effettuato ai sensi dell’articolo 2, lettera l), se non si è verificato un trasferimento dei passeggeri su un altro volo a seguito dell’annullamento del volo prenotato.
La circostanza che il volo abbia effettuato uno scalo non programmato non modifica tale conclusione. La Corte osserva che:
- lo scalo non programmato, di per sé, non è una situazione che comporti necessariamente i gravi disagi e fastidi che il regolamento associa a negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato;
- tali conseguenze rilevanti si verificano soltanto se lo scalo determina un ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore, ipotesi che può fondare, in via di principio, il diritto alla compensazione per ritardo prolungato;
- qualificare come cancellato un volo arrivato con meno di tre ore di ritardo comporterebbe una disparità di trattamento tra passeggeri che abbiano subito un medesimo ritardo finale, ma per cause differenti, in contrasto con il principio di parità di trattamento.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che un volo i cui luoghi di partenza e di arrivo siano stati conformi alla programmazione prevista, ma che abbia effettuato uno scalo non programmato, non può essere considerato cancellato ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004. Ne consegue che il passeggero non può invocare la compensazione prevista per la cancellazione solo in ragione dello scalo non programmato.
Rilievo pratico per gli operatori
Per la pratica forense e consulenziale, la pronuncia conferma la distinzione netta tra:
- cancellazione del volo, che presuppone la mancata effettuazione del volo originariamente previsto;
- ritardo prolungato, che rileva quando il passeggero raggiunge la destinazione finale con almeno tre ore di ritardo. Lo scalo non programmato, se non incide su tale soglia di ritardo, non fa scattare la compensazione propria della cancellazione.
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