Tribunale, Sentenza T-24/16
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2016. — Sovena Portugal - Consumer Goods, SA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo FONTOLIVA – Marchio nazionale denominativo anteriore FUENOLIVA – Impedimento relativo alla registrazione – Validità della registrazione del marchio anteriore – Deduzione di fatti e prove nuovi dinanzi al Tribunale – Uso effettivo del marchio anteriore – Potere di riforma – Articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 42, paragrafi 2 e 3, 65 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009. — Causa T-24/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto il ricorso di Sovena Portugal contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO relativa al marchio FONTOLIVA. Ha ritenuto non dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore spagnolo FUENOLIVA, valorizzando la scarsa consistenza e l’irregolarità delle prove prodotte dall’opponente. Ha inoltre escluso che la commissione di ricorso fosse tenuta a verificare d’ufficio l’eventuale mancato rinnovo del marchio anteriore. Di conseguenza, ha annullato la decisione impugnata e respinto l’opposizione.
Marchio UE: il Tribunale annulla il rigetto della registrazione internazionale FONTOLIVA e respinge l’opposizione perché l’uso effettivo del marchio anteriore FUENOLIVA non era stato dimostrato in modo sufficiente.
La questione giuridica
1) Se la commissione di ricorso potesse fondare il rigetto dell’opposizione sul marchio anteriore FUENOLIVA senza verificare d’ufficio l’eventuale mancato rinnovo della registrazione prima della decisione. 2) Se le prove prodotte dalla titolare/opponente fossero sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore nel periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato con l’articolo 15. 3) Conseguentemente, se sussistesse il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
Principio di diritto
In un procedimento di opposizione contro una registrazione internazionale che designa l’Unione, il titolare del marchio anteriore deve dimostrare l’uso effettivo del segno con elementi concreti, oggettivi e sufficienti riferiti al periodo di riferimento; prove frammentarie, sporadiche e di modesto volume, non compensate da una costanza apprezzabile, non bastano. La commissione di ricorso non è tenuta a sollevare d’ufficio la possibile cessazione del rinnovo del marchio anteriore dopo la scadenza del termine fissato in opposizione; tuttavia, poiché l’uso effettivo non era provato, l’opposizione andava respinta e il Tribunale ha annullato la decisione impugnata, riformandola in tal senso.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 59 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (CE) n. 2868/95
- Regola 19, paragrafi 1 e 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 2868/95
- Regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95
- Regola 22, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95
- Regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell’Unione europea – opposizione tra FONTOLIVA e FUENOLIVA
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla protezione nell’Unione di una registrazione internazionale. Il contenzioso opponeva il marchio denominativo richiesto FONTOLIVA al marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA, invocato dall’opponente per impedimento relativo alla registrazione.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Sovena Portugal – Consumer Goods, SA aveva chiesto la protezione nell’Unione per il marchio internazionale FONTOLIVA, per prodotti della classe 29, in particolare oli e grassi alimentari e olio d’oliva. Mueloliva, SL, titolare di una licenza esclusiva del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA, aveva proposto opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione, ritenendo sussistente un rischio di confusione. La commissione di ricorso aveva confermato la decisione, rilevando che Mueloliva aveva provato l’uso effettivo del marchio anteriore in Spagna nel periodo di riferimento e che i segni e i prodotti erano tali da creare un rischio di confusione.
Domande e motivi dedotti nel ricorso
Davanti al Tribunale, la ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, la riforma della stessa con rigetto dell’opposizione e la protezione del marchio internazionale. I motivi principali erano due:
- insufficienza delle prove dell’uso effettivo del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, in combinato con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009;
- erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), anche perché la registrazione del marchio anteriore non sarebbe stata rinnovata.
Ricevibilità della domanda di riforma
Il Tribunale ha prima precisato che era irricevibile la domanda volta a ottenere direttamente la protezione nell’Unione, poiché la commissione di ricorso non può concedere essa stessa una registrazione. È stata invece ritenuta ricevibile la domanda di riforma limitata al rigetto dell’opposizione.
Questione del mancato rinnovo del marchio anteriore
Quanto al dedotto mancato rinnovo di FUENOLIVA, il Tribunale ha affermato che la legittimità della decisione impugnata va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Non risultava, inoltre, che le norme procedurali imponessero alla commissione di ricorso di sollevare d’ufficio la questione dell’eventuale cessazione della validità del marchio anteriore dopo il termine assegnato in opposizione per la prova della validità.
Il Tribunale ha quindi escluso che la commissione di ricorso potesse essere censurata per non aver considerato la successiva scadenza o il mancato rinnovo della registrazione del marchio spagnolo anteriore.
Uso effettivo del marchio anteriore: criteri applicati
Il Tribunale ha ricordato che l’uso effettivo del marchio anteriore deve risultare da uno sfruttamento commerciale reale, non simbolico, diretto a creare o mantenere uno sbocco per i prodotti, e che la valutazione deve essere complessiva, tenendo conto della natura dei prodotti, del mercato, dell’estensione, della frequenza e della durata dell’uso.
Ha ribadito che un uso anche quantitativamente modesto può bastare, ma solo se giustificato nel settore interessato e supportato da elementi concreti e oggettivi, non da semplici probabilità o presunzioni.
Valutazione delle prove prodotte da Mueloliva
Nel caso concreto, la prova diretta si riduceva essenzialmente a sette fatture recanti il marchio FUENOLIVA, concentrate tra marzo 2010 e febbraio 2011, per un volume complessivo di circa 42.000 litri. Il Tribunale ha ritenuto che tale documentazione, da sola, non bastasse a dimostrare un uso effettivo, perché:
- le vendite erano concentrate in un periodo relativamente breve;
- il volume era scarso rispetto alla dimensione dell’impresa opponente;
- l’olio d’oliva è un prodotto di largo consumo, venduto in flussi continui;
- le altre fatture con la dicitura abbreviata "FUE" non dimostravano con certezza il riferimento al marchio FUENOLIVA.
Anche gli ulteriori documenti prodotti, come schede logistiche, etichette, studi comparativi e articoli di stampa, sono stati ritenuti deboli o non decisivi, perché non provavano in modo serio un uso pubblico ed esterno del marchio nel periodo rilevante o non erano temporalmente pertinenti.
Esito sul primo motivo e conseguenze
Il Tribunale ha concluso che l’uso effettivo del marchio FUENOLIVA in Spagna per olio d’oliva vergine nel periodo di riferimento non era stato dimostrato. Di conseguenza, il primo motivo era fondato e non occorreva esaminare ulteriormente la seconda parte del secondo motivo relativa al rischio di confusione.
Potere di riforma del Tribunale e dispositivo
Poiché l’assenza di prova dell’uso effettivo consentiva di respingere l’opposizione e la commissione di ricorso aveva già esaminato la questione, il Tribunale ha esercitato il potere di riforma ex articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, annullando la decisione impugnata e respingendo l’opposizione.
Spese
L’EUIPO è stato condannato alle spese del giudizio dinanzi al Tribunale. Quanto alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, il Tribunale ha limitato la rifusione alle spese indispensabili in quella sede, ponendole per metà a carico dell’EUIPO e per metà a carico di Mueloliva; non sono state invece riconosciute le spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione.
Principio desumibile
In opposizione al marchio UE, l’opponente deve fornire prove sufficienti e pertinenti dell’uso effettivo del marchio anteriore per il periodo di riferimento; una documentazione episodica, limitata nel tempo e di volume modesto non è sufficiente se non dimostra uno sfruttamento commerciale reale e continuo. Inoltre, la commissione di ricorso non ha un obbligo generale di accertare d’ufficio l’eventuale scadenza o mancato rinnovo del marchio anteriore, salvo che la questione sia sollevata secondo le regole procedurali applicabili.
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