Cassazione Civile, Ordinanza n. 25110/2025 del 12/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una permuta di autoveicolo gravato da fermo amministrativo. La società, per poter rivendere il veicolo, ha versato all'Agenzia delle Entrate l'importo necessario alla cancellazione del fermo, corrispondendo euro 3.596,37, e ha poi chiesto alla controparte la restituzione di tale somma. In primo grado la domanda è stata rigettata, ritenendosi applicabile la disciplina dei vizi della cosa venduta e ravvisandosi una decadenza. In appello il rigetto è stato confermato. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 1180, 2033 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che essa aveva adempiuto un'obbligazione non dovuta e avrebbe erroneamente individuato l'accipiens nell'Agenzia delle Entrate anziché nella controparte della permuta. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse costruita sull'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ma che tale schema non fosse pertinente, poiché il debito per il fermo amministrativo esisteva; ha inoltre osservato che il pagamento era stato spontaneo e non sorretto da un errore scusabile, con conseguente impossibilità di ricondurre la fattispecie all'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. Né era stata utilmente prospettata, nei gradi di merito, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., che richiede specifica allegazione dei presupposti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto carente l'esposizione dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c. e, comunque, infondata la sola tesi giuridica sviluppata, poiché il pagamento effettuato dalla società non integrava indebito oggettivo. La Corte ha affermato che il credito per la cancellazione del fermo era dovuto quantomeno all'Agenzia delle Entrate, che aveva legittimamente imposto il fermo; il pagamento non poteva essere ripetuto ex art. 2033 c.c. e non poteva essere riqualificato come indebito soggettivo o arricchimento senza causa, mancando un errore scusabile e una specifica allegazione/domanda nei gradi di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, n. 3, c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità del ricorso a causa di un'esposizione dei fatti di causa imprecisa e inadeguata.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza accoglimento della censura.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza accoglimento della censura.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza accoglimento della censura.
art. 1180 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la rilevanza nel caso concreto.
art. 2033 c.c.
la disciplina dell'indebito oggettivo si applica solo ai trasferimenti patrimoniali non dovuti in assoluto, per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo; non ricorre quando il debito esisteva.
art. 2036 c.c.
l'indebito soggettivo richiede un errore scusabile del solvens; nel caso concreto tale errore non è stato dedotto né provato.
art. 2041 c.c.
l'azione di arricchimento senza causa è residuale ma autonoma e deve essere specificamente allegata nei suoi presupposti di fatto e di diritto nei gradi di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- L'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. presuppone un pagamento privo di causa debendi in assoluto: non è configurabile quando il debito esisteva ed era dovuto, anche se il pagamento sia stato effettuato da un soggetto diverso dal debitore originario.
- Chi paga spontaneamente il debito altrui senza esservi obbligato non può invocare automaticamente la ripetizione dell'indebito oggettivo; occorre verificare se ricorrano, in alternativa, i presupposti dell'indebito soggettivo o dell'azione di arricchimento senza causa.
- L'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. presuppone un errore scusabile, di fatto o di diritto, del solvens; in mancanza di tale errore, la ripetizione nei confronti dell'accipiens non è esperibile su tale base.
- L'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ha natura residuale ma richiede specifica allegazione e prova dei suoi presupposti nei gradi di merito; non può essere introdotta in cassazione come diversa base fattuale della domanda se non risulta tempestivamente prospettata.
- Nel giudizio di legittimità, la carenza nell'esposizione dei fatti di causa, quando impedisce la comprensione della censura e della vicenda sostanziale, può condurre all'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.
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