Cassazione Civile, Ordinanza n. 23768/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro temporaneo/somministrazione intercorsi tra un lavoratore e un'impresa utilizzatrice tramite agenzia interinale, con causali riferite in modo ripetitivo e generico ad aumenti temporanei di attività, richieste di mercato, acquisizione di commesse, lancio di nuovi prodotti e sostituzione di lavoratori assenti. Il tribunale aveva ordinato il ripristino del rapporto e condannato la società al risarcimento, mentre la corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione riducendo l'indennità riconosciuta. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ha dedotto che l'inerzia del lavoratore per oltre sei anni dopo la cessazione dell'ultimo contratto avrebbe dovuto integrare risoluzione per mutuo consenso; 2) ha censurato il rigetto delle istanze istruttorie dirette ad acquisire libretto di lavoro ed estratto contributivo INPS per provare che il lavoratore avesse svolto altri rapporti di lavoro nel periodo di inerzia; 3) ha contestato la declaratoria di invalidità delle causali dei contratti, sostenendo che non fossero generiche; 4) ha denunciato nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato accoglimento della prova testimoniale richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha affermato che la mera inerzia del lavoratore non basta, da sola, a integrare una rinuncia al diritto o una risoluzione per mutuo consenso; che, in tema di somministrazione/lavoro interinale, la causale deve essere specifica e l'onere di provare l'effettività delle ragioni giustificative grava sull'utilizzatore; e che la doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale era inammissibile per commistione di censure eterogenee e perché la motivazione di merito risultava comprensibile e congrua. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e con onere di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 c.c. e ss.
richiamati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle causali; la Corte non li considera decisivi in senso favorevole alla ricorrente.
art. 1372 c.c.
invocato per sostenere la risoluzione del rapporto per mutuo consenso; la Corte ribadisce che la volontà tacita di rinuncia richiede comportamenti concludenti univoci, non essendo sufficiente la sola inerzia.
art. 2729 c.c.
richiamato nel motivo sulla risoluzione per mutuo consenso e sulle presunzioni; la Corte esclude che dalla mera inerzia si possa inferire automaticamente la rinuncia.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte afferma che, in tema di somministrazione, la prova della causale effettiva grava sull'utilizzatore.
art. 210 c.p.c.
invocato per le istanze istruttorie di esibizione documentale.
art. 213 c.p.c.
invocato per l'acquisizione di documenti presso terzi/uffici ai fini istruttori.
art. 421 c.p.c.
richiamato in tema di poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro.
art. 24 Cost.
evocato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e delle richieste istruttorie.
L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 1, commi 1 e 2
consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per esigenze tipizzate e specificamente indicate; la causale non può essere generica o meramente riproduttiva della legge.
L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 10
in caso di illegittimità della fornitura, il rapporto si considera instaurato con l'utilizzatore.
L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 3, comma 3
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione alla disciplina del lavoro temporaneo.
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 20, comma 4
richiamato per la disciplina successiva della somministrazione di lavoro e la sua applicazione temporale.
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 21, comma 1, lett. c)
richiamato per contestare la valutazione di genericità delle causali.
art. 132 c.p.c.
invocato per la dedotta carenza/nullità di motivazione.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo per contestare la valutazione delle prove.
art. 245 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione alla prova testimoniale.
art. 420 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo con riferimento ai poteri istruttori e al rito del lavoro.
art. 360 c.p.c.
usato per impostare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 348-ter c.p.c.
la Corte richiama la preclusione del vizio motivazionale in caso di doppia conforme quando non sia allegata la diversità delle ragioni decisorie.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mera inerzia del titolare del diritto, anche protratta per lungo tempo, non è di per sé sufficiente a integrare una rinuncia tacita o una risoluzione per mutuo consenso: occorrono comportamenti concludenti, univoci e incompatibili con la volontà di far valere il diritto.
- Nel lavoro interinale o nella somministrazione, la causale che giustifica il ricorso al lavoro temporaneo deve essere specifica, concreta e riconducibile alle ipotesi legali; formule generiche o meramente riproduttive della previsione normativa rendono illegittimo il contratto.
- La prova dell'effettiva sussistenza delle ragioni giustificative del ricorso alla somministrazione grava sull'utilizzatore che intende avvalersene, trattandosi di elemento essenziale per la legittimità del rapporto.
- Se il contratto di fornitura è illegittimo, opera la conseguenza legale della costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore, secondo il divieto di intermediazione/interposizione nelle prestazioni di lavoro.
- In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando si scontri con una "doppia conforme" senza che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le motivazioni delle sentenze di merito.
- La deduzione di vizi di motivazione o nullità della sentenza non può risolversi in una commistione indistinta di motivi di ricorso eterogenei, dovendo essere chiaramente individuato il vizio denunciato e la sua incidenza decisiva sulla decisione.
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