Ordinanza n. 34/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00643/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento prefettizio antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro la reiezione, da parte del TAR, della domanda cautelare. I motivi di impugnazione riguardavano la valutazione prefettizia secondo cui l'impresa avrebbe remunerato continuativamente le casse mafiose e instaurato con una cosca un rapporto strutturale di reciproci vantaggi, consistente anche nell'imporsi sul territorio in posizione dominante. Dal testo emerge, inoltre, che l'appellante contestava la qualificazione del rapporto come non meramente occasionale e non riconducibile a una situazione di mera vittimizzazione. Il quadro considerato dall'amministrazione comprendeva una continuità temporale dal 2017 al 2025 e la presenza di dipendenti con profili di controindicazione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, non emergessero adeguati ed evidenti profili di fumus boni iuris. La motivazione del provvedimento impugnato indicava elementi idonei a configurare, almeno allo stato, un rapporto strutturale con la cosca, caratterizzato da reciprocità di vantaggi, anziché una mera vittimizzazione dell'impresa. La continuità temporale del rapporto, protrattosi dal 2017 al 2025, e la presenza di dipendenti con profili di controindicazione sono stati ritenuti elementi che supportano provvisoriamente la valutazione prefettizia sulla non occasionalità. Il Collegio ha precisato che tale quadro dovrà essere ulteriormente approfondito e adeguatamente valutato nella sede di merito. Le spese del grado cautelare sono state compensate; l'ordinanza è stata trasmessa al TAR per la fissazione dell'udienza di merito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR; il giudice d'appello ha esaminato la domanda nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris resta necessariamente sommaria e non richiede una valutazione definitiva della legittimità del provvedimento prefettizio.
- Ai fini della valutazione prefettizia antimafia, la continuità temporale dei rapporti con ambienti mafiosi e la presenza di reciproci vantaggi possono sostenere, in via cautelare, la qualificazione del rapporto come strutturale e non occasionale, distinguendolo dalla mera vittimizzazione dell'impresa.
- La presenza di dipendenti con profili di controindicazione può concorrere, insieme agli altri elementi del quadro indiziario, a supportare la valutazione prefettizia sulla non occasionalità dei rapporti con ambienti mafiosi.
- La valutazione cautelare favorevole alla tenuta provvisoria dell'atto non pregiudica l'esame di merito, nel quale il quadro indiziario deve essere ulteriormente approfondito e adeguatamente valutato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 83/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 84/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 85/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 86/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 87/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →