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Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento immediato del diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura di gara stagione balneare 2026, nonché — in via cumulativa e non alternativa — per l'annullamento e, ove occorrer possa, la declaratoria di nullità previa concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. e di sospensione cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a., nonché — in via di tutela in forma specifica — ordine di ammissione cautelare dei ricorrenti alla procedura di gara, e in via subordinata sospensione integrale della medesima fino alla decisione di merito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LIGIO SRLS il 19\5\2026 : (1) i Decreti di decadenza prot. nn. 0020740, 0020745 e 0020760, tutti del 27/04/2026, adottati dal Responsabile del Servizio Demanio del Comune di Minturno nei confronti dei ricorrenti; (2) il Disciplinare allegato all'Avviso pubblico per l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere per la stagione balneare 2026, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti (segnatamente: art. 4, lett. i, sul «contenzioso con l'ente»; art. 4, lett. j, sulla «revoca»; art. 9 sulla decurtazione del punteggio finale per segnalazioni di demerito); (3) la presupposta Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 10/04/2026; nonché, ove occorrer possa, per l'annullamento della nota di riscontro del Responsabile del Servizio Demanio del Comune di Minturno, Ing. Angelo Forte, prot. n. .0024703/2026 del 19 maggio 2026 (trasmessa via PEC in riscontro alla nota di chiarimenti formali del difensore dei ricorrenti del 16/05/2026), nella parte in cui dispone che “i soggetti destinatari dei provvedimenti di decadenza saranno esclusi dalla procedura 2026”; e per l'accertamento, in via interinale, del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi e non essere esclusi dalla procedura di gara per la stagione balneare 2026 e a vedere esaminate le proprie offerte tecniche dalla Commissione di gara, con stesura della graduatoria comprensiva delle relative offerte.

Giustizia amministrativa202600439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti di decadenza dai rapporti relativi alla gestione dei servizi balneari, nota di esclusione dalla procedura valutativa per la stagione 2026, nonché clausole del disciplinare e della deliberazione comunale sulla decurtazione del punteggio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le ricorrenti, partecipanti alla procedura per l'affidamento temporaneo dei servizi connessi alla balneazione su tre lotti distinti, hanno impugnato i decreti di decadenza adottati dal Responsabile del Servizio Demanio, motivati per relationem mediante richiamo a una nota della Segreteria comunale e a una precedente sentenza del Consiglio di Stato. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche la successiva nota con cui il Comune aveva comunicato che i destinatari dei provvedimenti di decadenza sarebbero stati esclusi dalla procedura 2026, nonché le clausole del disciplinare e della deliberazione di Giunta concernenti il contenzioso con l'ente, la revoca e la decurtazione del punteggio per segnalazioni di demerito. Le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto a partecipare alla procedura, l'annullamento o la declaratoria di nullità degli atti, l'ammissione cautelare e l'esame delle offerte tecniche. In sede cautelare il TAR aveva sospeso la nota di esclusione e ammesso le ricorrenti alla procedura. Successivamente il Comune ha annullato in autotutela i tre decreti di decadenza e la nota di esclusione, eliminando inoltre il requisito relativo all'assenza di contenzioso con l'ente, prorogando il termine per le domande e completando la procedura, nella quale tutte le ricorrenti sono state ammesse e risultate aggiudicatarie. Le ricorrenti hanno dichiarato cessata la materia del contendere quanto agli atti di decadenza e di esclusione, insistendo tuttavia sull'impugnazione del criterio di decurtazione del punteggio. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha inoltre rilevato l'inammissibilità del ricorso cumulativo originario, volto a impugnare provvedimenti di decadenza distinti e non perfettamente coincidenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al ricorso principale e ai motivi aggiunti diretti contro i provvedimenti di decadenza e la nota di esclusione, poiché gli atti impugnati erano stati annullati in autotutela e le ricorrenti avevano ottenuto il bene della vita perseguito, ossia l'ammissione alla procedura e l'aggiudicazione dei lotti. Ha invece dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i motivi aggiunti contro l'art. 9 del disciplinare e il punto d) della deliberazione di Giunta, che prevedevano la decurtazione del punteggio: una volta ottenuto il risultato utile, le ricorrenti non avevano indicato uno specifico interesse concreto e attuale alla caducazione di tali previsioni. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'inammissibilità del ricorso cumulativo contro distinti provvedimenti di decadenza.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    La tutela cautelare monocratica è stata concessa nelle more della camera di consiglio, con sospensione della nota di esclusione e ammissione delle ricorrenti alla procedura.

  • art. 55 c.p.a.

    sospensione cautelare collegiale

    È stato richiesto il provvedimento cautelare collegiale, ma la sentenza definisce il giudizio alla luce degli eventi sopravvenuti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il Comune ha annullato in autotutela i decreti di decadenza e la nota di esclusione, facendo venir meno gli atti oggetto delle impugnazioni.

  • art. 6, comma 2, Regolamento Regionale Lazio n. 19/2016

    le violazioni reiterate del divieto di preposizionamento avrebbero dovuto dar luogo a risoluzione ex art. 1456 c.c. ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento Regionale Lazio n. 19/2016, e non già a decadenza

    Secondo l'indirizzo comunale posto a fondamento dell'autotutela, le violazioni contestate avrebbero potuto comportare la risoluzione contrattuale, non la decadenza, e comunque i rapporti contrattuali non erano in corso.

  • art. 1456 c.c.

    risoluzione ex art. 1456 c.c.

    È richiamato quale rimedio contrattuale conseguente alle violazioni reiterate, distinto dalla decadenza adottata nei provvedimenti originari.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela gli atti impugnati e il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito, il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente a tali atti.
  • La sopravvenuta ammissione alla procedura e il conseguimento dell'aggiudicazione fanno venir meno l'interesse concreto e attuale all'impugnazione di clausole che incidono sul punteggio, se il ricorrente non dimostra quale utilità residua potrebbe derivargli dal loro annullamento.
  • Un ricorso cumulativo contro distinti provvedimenti sfavorevoli è inammissibile quando gli atti non siano perfettamente coincidenti quanto a destinatari, contenuto e presupposti, anche se inseriti in una vicenda amministrativa complessivamente unitaria.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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