Cassazione Penale, Ordinanza n. 10572/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo proposto. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sassari che l'aveva ritenuta responsabile di un furto aggravato, deducendo un unico motivo di ricorso: violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che tale beneficio sarebbe stato richiesto in via subordinata e che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato il suo diniego. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che nelle conclusioni della difesa la richiesta ex art. 131-bis c.p. era stata formulata solo in via subordinata rispetto ad altre domande, tra cui la concessione del minimo della pena e dei benefici di legge; la scelta del giudice di accogliere una richiesta alternativa di trattamento sanzionatorio minore implicava l'esclusione dei presupposti per la particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Disposizione richiamata per qualificare il fatto come furto.
art. 625 n. 7 c.p.
Disposizione richiamata per l'aggravante del furto contestato.
art. 131-bis c.p.
La Corte ritiene che, quando la difesa formula la relativa istanza in via subordinata e il giudice accorda un diverso trattamento sanzionatorio richiesto in subordine, la motivazione sul punto può ritenersi implicitamente resa con esclusione dei presupposti della particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- La censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere ritenuta infondata quando la difesa abbia prospettato tale richiesta solo in via subordinata rispetto ad altre domande incompatibili o logicamente alternative.
- Il riconoscimento di un trattamento sanzionatorio diverso, richiesto in via subordinata dalla difesa, può implicare sul piano logico l'esclusione della particolare tenuità del fatto, senza necessità di una motivazione espressa sul diniego dell'art. 131-bis c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto non supera la soglia della manifesta infondatezza, specie se la doglianza si risolve nella contestazione di una motivazione solo apparente ma in realtà desumibile dal complesso delle conclusioni e della decisione di merito.
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