Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-679/22

Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 29 February 2024. — European Commission v Ireland. — Failure of a Member State to fulfil obligations – Article 258 TFEU – Directive (EU) 2018/1808 – Provision of audiovisual media services – Failure to transpose and to communicate transposition measures – Article 260(3) TFEU – Application for an order to pay a lump sum and a penalty payment. — Case C-679/22

Giurisprudenza europea62022CJ0679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accertato che l’Irlanda non aveva adottato né comunicato nei termini le misure necessarie per trasporre la direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi. Ha ritenuto che l’inadempimento rientrasse nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, perché la direttiva era stata adottata con procedura legislativa e la mancata comunicazione delle misure equival eva a mancata notifica della trasposizione. Pur prendendo atto dell’adozione parziale dell’Online Safety Act 2022, la Corte ha condannato l’Irlanda al pagamento di una somma forfettaria di 2.500.000 euro e, se l’infrazione persisteva alla data della sentenza, di una penalità di mora di 10.000 euro al giorno.

Inadempimento dell’Irlanda per mancata trasposizione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi e condanna a sanzioni pecuniarie ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE

La questione giuridica

Se l’Irlanda, non avendo adottato e comunicato entro il termine fissato dalla direttiva 2018/1808 le misure nazionali di trasposizione, sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 2 della direttiva; e, in caso affermativo, se debbano essere irrogate una somma forfettaria e una penalità di mora ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, nonché in quale misura.

Principio di diritto

Quando uno Stato membro non adotta entro il termine della direttiva le misure necessarie per trasporla, e non le comunica alla Commissione, viene meno agli obblighi imposti dalla direttiva e tale inadempimento rientra nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE se la direttiva è stata adottata mediante procedura legislativa. In tal caso la Corte può imporre sia una somma forfettaria sia una penalità di mora; nel determinare l’importo, la mancata trasposizione integrale di una direttiva considerata importante e protratta per oltre due anni e sette mesi è idonea a giustificare una somma forfettaria e, se l’inadempimento persiste alla data della decisione, anche una penalità di mora, pur con importi inferiori a quelli richiesti dalla Commissione in base alla sua valutazione dei criteri di gravità, durata e capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
  • Direttiva (UE) 2018/1808
  • Direttiva 2010/13/UE
  • Direttiva 2015/1535/UE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Direttiva (UE) 2017/541
  • Direttiva 2011/93/UE
  • Decisione quadro 2008/913/GAI
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Inadempimento dell’Irlanda per mancata trasposizione della direttiva 2018/1808 e sanzioni ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro l’Irlanda per mancata trasposizione della direttiva (UE) 2018/1808, che ha aggiornato la disciplina dei servizi di media audiovisivi e delle piattaforme di condivisione video. La Corte, nona sezione, decide anche sulla richiesta di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione aveva contestato all’Irlanda di non aver adottato né comunicato entro il termine del 19 settembre 2020 le misure nazionali necessarie per la trasposizione della direttiva 2018/1808, il cui articolo 2 imponeva l’adeguamento entro il 19 settembre 2020 e la comunicazione immediata delle misure alla Commissione. Dopo una lettera di costituzione in mora del 20 novembre 2020 e un parere motivato del 23 settembre 2021, la Commissione ha adito la Corte il 4 novembre 2022.

Nel corso del giudizio, l’Irlanda ha informato la Commissione dell’adozione dell’Online Safety and Media Regulation Act 2022, notificato il 2 marzo 2023, sostenendo che esso trasponeva la parte principale della direttiva. La Commissione ha comunque mantenuto la domanda di sanzioni, adattandone l’ammontare alla luce dei progressi compiuti.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva (UE) 2018/1808, soprattutto l’articolo 2 sul termine di trasposizione e sulla comunicazione delle misure nazionali;
  • la direttiva 2010/13/UE, come modificata, in particolare l’articolo 6a sulla protezione dei minori e l’articolo 28b sulle misure a tutela dei minori e del pubblico nei confronti delle piattaforme di condivisione video;
  • la direttiva 2015/1535, evocata dall’Irlanda per il periodo di standstill relativo al progetto di legge;
  • l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, relativo alle sanzioni pecuniarie per mancata comunicazione delle misure di trasposizione di direttive adottate con procedura legislativa.

Sono menzionati anche la direttiva 2000/31/CE, la direttiva (UE) 2017/541, la direttiva 2011/93/UE, la decisione quadro 2008/913/GAI e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto richiamate nelle disposizioni materiali della direttiva 2018/1808.

Questione di ammissibilità

L’Irlanda ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che la Commissione avrebbe violato il principio di decisione collegiale. La Corte ha respinto l’eccezione, osservando che l’argomento irlandese non riguardava l’ammissibilità del ricorso per inadempimento in sé, ma piuttosto il merito della domanda di sanzioni pecuniarie.

Accertamento dell’inadempimento ex articolo 258 TFUE

La Corte ricorda che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Nel caso di specie, alla data del 23 novembre 2021 l’Irlanda non aveva adottato le misure necessarie per trasporre integralmente la direttiva 2018/1808 né le aveva comunicate alla Commissione.

La Corte sottolinea che l’esistenza di una normativa nazionale parzialmente affine non può sostituire una specifica misura di trasposizione quando la direttiva richiede espressamente un atto di recepimento con riferimento alla direttiva stessa o accompagnato da tale riferimento. Per tale ragione, l’Online Safety Act e il preesistente quadro normativo irlandese non potevano essere considerati sufficienti a soddisfare l’obbligo di trasposizione integrale e comunicazione.

Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE

La Corte afferma che la mancata adozione e comunicazione delle misure di trasposizione di una direttiva adottata con procedura legislativa rientra nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. L’obiettivo di tale disposizione è accelerare e semplificare la reazione sanzionatoria nei casi di mancata notifica delle misure di trasposizione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in materia di sanzioni pecuniarie, occorre considerare la gravità dell’infrazione, la sua durata e la capacità di pagamento dello Stato membro. Rileva inoltre che la commissione aveva chiesto sia una somma forfettaria sia una penalità di mora.

Valutazione della somma forfettaria

La Corte ritiene che una somma forfettaria sia necessaria per prevenire la reiterazione di simili violazioni, tenuto conto del carattere manifestamente grave della mancata trasposizione e comunicazione di una direttiva.

Nel valutare la gravità, la Corte osserva che la direttiva 2018/1808 è uno strumento importante di aggiornamento del quadro normativo audiovisivo, volto a rispondere alla convergenza tra televisione e internet, alla crescita delle piattaforme di condivisione video e alle esigenze di tutela dei minori, del pubblico contro l’odio e la violenza, e della concorrenza nel mercato interno. La gravità è aggravata dal fatto che, anche dopo l’adozione dell’Online Safety Act, l’Irlanda non aveva ancora trasposto tutti gli elementi essenziali della direttiva, inclusi quelli relativi alla protezione dei minori e alle misure per le video-sharing platforms.

Quanto alla durata, la Corte considera il periodo decorrente dal 20 settembre 2020 fino alla chiusura del procedimento scritto, rilevando che l’infrazione è durata oltre due anni e sette mesi. Non accoglie la richiesta irlandese di sottrarre il periodo di standstill previsto dalla direttiva 2015/1535, osservando che tale obbligo procedurale non giustifica il ritardo e che, se necessario, lo Stato membro deve attivarsi per ottenere un’eventuale proroga del termine.

Sulla capacità di pagamento, la Corte non segue integralmente il metodo della Commissione fondato anche sul peso istituzionale dello Stato membro in Parlamento europeo, richiamando la propria giurisprudenza che ne ha escluso la necessità. Fissa pertanto una somma forfettaria di 2.500.000 euro, inferiore a quella proposta dalla Commissione.

Valutazione della penalità di mora

La Corte ritiene anche opportuna una penalità di mora, poiché l’inadempimento persisteva alla chiusura della fase scritta e non si poteva escludere che fosse ancora in corso alla data della sentenza. La penalità è quindi subordinata alla persistenza dell’infrazione alla data della pronuncia.

Nel determinare l’importo, la Corte tiene conto della gravità e della durata dell’infrazione, nonché della capacità di pagamento, ma non aderisce al metodo della Commissione basato sull’aggiornamento con coefficienti che la Corte aveva già ritenuto non adeguatamente giustificati. Stabilisce quindi una penalità di mora di 10.000 euro al giorno, inferiore a quella richiesta dalla Commissione.

Dispositivo

La Corte:

  • dichiara che l’Irlanda ha violato l’articolo 2 della direttiva 2018/1808 non avendo adottato e comunicato entro il termine le misure di trasposizione;
  • dichiara che l’inadempimento persisteva alla chiusura della procedura scritta;
  • condanna l’Irlanda al pagamento di una somma forfettaria di 2.500.000 euro;
  • condanna l’Irlanda, se l’infrazione persiste alla data della sentenza, al pagamento di una penalità di mora di 10.000 euro al giorno fino alla cessazione dell’inadempimento;
  • pone le spese a carico dell’Irlanda.

Principi ricavabili

La pronuncia ribadisce che:

  • la mancata trasposizione integrale e la mancata comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva costituiscono un inadempimento grave;
  • una normativa nazionale solo parzialmente conforme non può valere come trasposizione specifica quando la direttiva richiede un recepimento espresso;
  • nel quadro dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte può irrogare sia una somma forfettaria sia una penalità di mora;
  • la quantificazione delle sanzioni è rimessa alla discrezionalità della Corte, che non è vincolata integralmente ai criteri economici proposti dalla Commissione.

Come è indicizzato

Materieservizi di media audiovisivitrasposizione delle direttiveinfrazione per mancata comunicazione delle misure nazionalisanzioni pecuniarie dell’Unionetutela dei minori e contrasto ai contenuti d’odio online

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.