Cassazione Penale, Sentenza n. 14885/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su tre motivi: (1) difetto di motivazione ed eccessiva genericità del mandato di arresto europeo, ritenuto incapace di individuare compiutamente la responsabilità del Fantozzi; (2) illegittima emissione del mandato solo per ottenere la comparizione dell'imputato nonostante questi avesse partecipato al procedimento francese (perciò non "latitante"); (3) violazione dell'art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, poiché parte delle condotte sarebbero state commesse in Italia e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avrebbe già svolto attività (interrogatorio) tali da costituire previa pendenza di un procedimento in Italia
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha respinto il primo motivo ritenendo che il mandato di arresto europeo contenga le informazioni formali minime richieste (descrizione della condotta, circostanze, grado di partecipazione) e che, alla luce delle modifiche legislative (d.lgs. n.10/2021), non è più richiesto un compendio indiziario dettagliato o la menzione di "gravi indizi" nel mandato. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per aspecificità, osservando che dal mandato non emergeva che fosse stato emesso per mancata comparizione. Ha respinto il terzo motivo affermando che l'attività svolta dal pubblico ministero italiano in esecuzione di un ordine europeo di indagine non equivale all'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato e, quindi, non integra il rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis, lett. b). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002
"circostanze della commissione del reato" e "grado di partecipazione del ricercato"
Il mandato d'arresto europeo deve contenere informazioni formali minime (circostanze del reato, grado di partecipazione) tali da permettere allo Stato richiesto di adottare rapidamente la decisione sulla consegna; non richiede dettagli probatori esaustivi
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 6 e art. 18-bis)
art. 6 (richiami alle informazioni minime del mandato); art. 18-bis, lett. b)
L'art. 6 recepisce l'obbligo di informazioni formali del mandato; l'art. 18-bis, lett. b) prevede il motivo facoltativo di rifiuto quando, al momento della ricezione della richiesta, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato
D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
La novella ha abrogato disposizioni che imponevano l'allegazione di una relazione probatoria nel mandato e ha eliminato il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto per l'esecuzione del mandato processuale, riducendo il contenuto probatorio richiesto nel mandato stesso
Decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009
Stabilisce il meccanismo europeo per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri nei procedimenti penali, da attuare anche per evitare procedimenti paralleli e il rischio di ne bis in idem
D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29
Recepisce nel diritto interno il meccanismo della decisione quadro 2009/948/GAI per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Autorità competente a condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 50
Richiamata in relazione al principio del ne bis in idem quale garanzia da tutelare anche nella gestione di conflitti di giurisdizione tra Stati membri
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Rilevata in relazione al criterio per l'applicazione delle ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il mandato di arresto europeo richiede una descrizione formale minima delle circostanze del reato e del grado di partecipazione del ricercato; non è più necessario un compendio di indizi o la dimostrazione dei "gravi indizi" dopo le modifiche legislative del 2021
- La mera partecipazione dell'imputato a un procedimento nello Stato emittente (anche tramite difensore) non impedisce di per sé l'emissione o l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, salvo che dal testo del mandato risulti che è stato emesso per la mancata comparizione
- L'attività svolta in Italia su richiesta dell'autorità straniera (es. interrogatorio eseguito in esecuzione di un ordine europeo di indagine) non equivale all'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sull'identico reato e quindi non basta a fondare il rifiuto facoltativo di consegna previsto dall'art. 18-bis, lett. b)
- Il motivo facoltativo di rifiuto per fatti commessi in tutto o in parte in Italia opera solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulta un concreto esercizio nazionale della giurisdizione; in caso di conflitto di giurisdizione va attivato il meccanismo previsto dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal d.lgs. 29/2016
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende), ma l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso può influire sulla misura di tali ammende
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