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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-420/20

Order of the General Court (Ninth Chamber) of 16 June 2021. — Sony Interactive Entertainment Europe Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark GT8 – Earlier EU figurative mark GT – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Article 8(5) of Regulation No 207/2009 (now Article 8(5) of Regulation 2017/1001) – Relevant public – Level of attention – Action manifestly well founded. — Case T-420/20

Giurisprudenza europea62020TO0420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione di Sony contro la domanda di marchio GT8 di Huawei. La censura decisiva riguarda il fatto che la commissione non aveva identificato il pubblico rilevante né il suo livello di attenzione, limitandosi a un esame astratto dei segni. Poiché la valutazione del rischio di confusione deve basarsi sulla percezione del pubblico interessato, l’errore è stato ritenuto sufficiente per l’annullamento, senza esaminare gli altri motivi.

Marchio UE GT8: annullamento della decisione della commissione di ricorso per mancata individuazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione nell’esame del rischio di confusione.

La questione giuridica

Se, nell’esame di un’opposizione fondata sugli articoli 8(1)(b) e 8(5) del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso possa limitarsi a constatare in astratto l’assenza di somiglianza tra i segni senza identificare il pubblico rilevante e il suo livello di attenzione; e, in conseguenza, se tale omissione infici la valutazione del rischio di confusione e della tutela rafforzata del marchio anteriore.

Principio di diritto

Nel giudizio di opposizione fondato sull’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso deve identificare concretamente il pubblico rilevante e il suo livello di attenzione, poiché la valutazione del rischio di confusione non può essere effettuata in astratto ma deve poggiare sulla percezione di tale pubblico; se la commissione omette tale accertamento e decide come se il dato fosse irrilevante, commette un errore di diritto che inficia l’intera valutazione. Di conseguenza, l’omissione comporta l’annullamento della decisione, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8(1)(b)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8(4)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8(5)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8(1)(b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8(4)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8(5)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 132
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134(1)

Marchio UE GT8: annullamento della decisione della commissione di ricorso per mancata individuazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione del marchio UE denominativo GT8. Il Tribunale, decidendo con ordinanza ex articolo 132 del regolamento di procedura, dichiara il ricorso manifestamente fondato e annulla la decisione amministrativa.

Fatti e procedimento amministrativo

Huawei Technologies aveva chiesto la registrazione del segno GT8 per prodotti e servizi nelle classi 9, 14 e 35. Sony Interactive Entertainment Europe si era opposta invocando un marchio UE figurativo anteriore GT e un marchio non registrato del Regno Unito GT, fondando l’opposizione sugli articoli 8(1)(b), 8(4) e 8(5) del regolamento n. 207/2009. L’opposizione era stata respinta dalla divisione di opposizione e poi dalla commissione di ricorso. Quest’ultima aveva ritenuto, in sostanza, che non vi fosse somiglianza visiva, fonetica o concettuale tra i segni GT e GT8; per tale ragione aveva escluso sia il rischio di confusione sia la protezione rafforzata del marchio rinomato, e aveva inoltre respinto il motivo fondato sull’articolo 8(4).

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di marchio risale al 26 ottobre 2015, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, le cui disposizioni richiamate corrispondono a quelle del regolamento 2017/1001. In particolare, assumono rilievo:

  • l’articolo 8(1)(b), relativo al rischio di confusione;
  • l’articolo 8(4), relativo ai segni non registrati e ad altri segni usati nel commercio;
  • l’articolo 8(5), relativo alla tutela dei marchi anteriori con reputazione.

Questioni dedotte con il ricorso

Sony articolava cinque motivi. I primi tre riguardavano gli articoli 8(1)(b) e 8(5) e censuravano, tra l’altro:

  • la mancata individuazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione;
  • la mancata considerazione della percezione del marchio anteriore da parte di una parte significativa del pubblico;
  • il mancato esame di elementi probatori sulla notorietà e sulla percezione del segno. Gli altri due motivi riguardavano l’articolo 8(4) e denunciavano, in sintesi, l’erronea applicazione dei requisiti propri del passing-off e il mancato esame di ulteriori fattori rilevanti secondo il diritto nazionale applicabile.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama i principi consolidati secondo cui il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, considerando la percezione del pubblico rilevante e l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Sottolinea inoltre che il pubblico di riferimento può essere composto da consumatori medi o da professionisti, e che il loro grado di attenzione può variare in modo decisivo a seconda dei prodotti o servizi in questione. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva indicato solo in termini generali che il pubblico rilevante era formato da utenti suscettibili di utilizzare sia i prodotti e servizi del marchio anteriore sia quelli del marchio richiesto. Tuttavia, aveva esplicitamente affermato che non era necessario stabilire se tale pubblico fosse composto da consumatori medi o professionisti, né determinarne il livello di attenzione. Secondo il Tribunale, ciò equivale a non identificare realmente il pubblico rilevante. Tale omissione è viziata da errore di diritto perché la valutazione del rischio di confusione non può essere effettuata in astratto, ma deve fondarsi sulla percezione del pubblico concretamente interessato. Il vizio investe l’intera analisi della commissione, che infatti aveva compiuto un confronto dei segni in termini astratti. Il Tribunale precisa anche di non poter rimediare direttamente a tale lacuna, poiché la questione non era stata esaminata nel merito dall’EUIPO e non può essere affrontata per la prima volta dal giudice dell’Unione in sede di controllo di legittimità.

Decisione e dispositivo

Accolto il primo motivo, il Tribunale annulla la decisione impugnata senza esaminare gli altri motivi di ricorso. Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, è condannato alle spese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso deve individuare il pubblico rilevante e il suo livello di attenzione; la mancata determinazione di tali elementi, quando la decisione si fondi su un esame astratto dei segni, integra un errore di diritto idoneo a comportare l’annullamento della decisione di opposizione.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionereputazione del marchioprocedimento dinanzi all'euipo

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