Cassazione Penale, Sentenza n. 9640/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Vercelli del 19/01/2022 che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni volontarie ritenendolo estinto per remissione della querela dedotta dalla mancata comparizione della persona offesa all'udienza di dibattimento. Il Procuratore contestava l'erronea applicazione della legge penale e della giurisprudenza di legittimità, sostenendo che la mancata comparizione non può valere automaticamente come remissione tacita della querela, soprattutto perché la persona offesa era comparsa solo all'udienza per il tentativo di conciliazione e non era stata avvisata delle conseguenze della mancata ricomparizione.
La decisione
Il giudice d'appello ha rilevato che il difensore dell'imputata ha prodotto il verbale dell'8 luglio 2022 attestante la remissione della querela da parte di Conversano Rosa e la contestuale accettazione da parte dell'imputata tramite procuratore speciale. Pur rilevando che il Giudice di Pace non ha applicato correttamente i principi affermati dalla Sezioni Unite (sent. n.31668/2016) circa l'impossibilità di desumere tacitamente la remissione dalla sola mancata comparizione senza avviso, il reato è comunque risultato estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, e il querelato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 152 c.p.
La remissione della querela estingue il reato; nel caso concreto la produzione del verbale di remissione ha determinato l'estinzione del reato ai sensi di questa norma.
Sez. U, Sentenza n. 31668 del 23/06/2016 (Pastore), Rv. 267239
Principio secondo cui non si può ritenere valida una remissione tacita della querela sulla base della sola mancata comparizione della persona offesa se quest'ultima non è stata preventivamente avvisata delle conseguenze della mancata comparizione; è richiesta una valutazione attenta e comunicazioni adeguate.
Massime di principio
- La remissione della querela, quando validamente manifestata, estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p.
- La semplice mancata comparizione della persona offesa non vale, di regola, come remissione tacita della querela se non risulta che la stessa sia stata avvisata delle conseguenze della mancata presenza (principio delle Sezioni Unite).
- La produzione di un verbale formale di remissione accettato dall'imputato o dal suo procuratore può estinguere il reato e giustificare l'annullamento della sentenza impugnata anche senza rinvio, indipendentemente da errori di applicazione dei principi da parte del giudice di primo grado.
- L'errore di diritto del giudice di pace può essere corretto dall'ufficio requirente in sede di impugnazione; tuttavia l'accertamento fattuale della remissione prevale sulla censura procedurale quando la remissione sia effettivamente documentata.
- In caso di remissione è possibile che il giudice disponga la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali salvo diverse pattuizioni tra le parti.
- Prassi consigliata: la persona offesa che intende rimettere la querela dovrebbe rendere la remissione in forma documentata (verbale) e, se possibile, assicurarsi che sia ricevuta e verbalizzata dal giudice o autorità competente per evitare incertezze interpretative.
Testo integrale
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