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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43102/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un equo indennizzo per la detenzione ingiusta subita dal marito Andrea Gotti Lega, tratto in custodia cautelare per il reato di truffa aggravata in relazione alla costruzione del porto turistico di Imperia (per cui il Gotti Lega è stato poi assolto con sentenza irrevocabile). Si è censurata l'ordinanza della Corte d'appello di Torino per aver ritenuto una condotta ostativa del Gotti Lega sulla base dell'ordinanza cautelare e non sulla c.d. "doppia conforme" assolutoria, non avendo adeguatamente valutato i comportamenti processuali chiarificatori dell'imputato e non avendo adeguatamente valutato la connessione tra la condotta dell'indagato e l'intervento dell'autorità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare, con una valutazione ex ante autonoma rispetto al processo penale, se la condotta dell'indagato abbia dato o contribuito a dare causa alla misura cautelare per dolo o colpa grave. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale, che aveva valutato la condotta di Gotti Lega (tra cui la creazione di apparenza di un ingiustificato trasferimento di risorse alla società "Acquaterme", l'ostruzione all'attività della commissione di vigilanza e collaudo, la consegna di documenti ritenuti inveritieri e una conversazione intercettata in cui si invitava a nascondere circostanze) come sinergica rispetto all'errore dell'autorità e idonea a generare la falsa apparenza di illiceità. Per tali ragioni è stato escluso il diritto all'indennizzo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese a favore del Ministero resistente a causa della genericità della memoria da questi depositata.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'equo indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che la "colpa grave" ostativa al diritto all'indennizzo non richiede che la condotta integri necessariamente reato, ma che, in una valutazione ex ante, essa abbia causato o contribuito a creare la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito penale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi in cassazione (esigenze di sintesi nei motivi di ricorso, ex comma 1), posto a fondamento formale della trattazione dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta con criterio ex ante e autonomo rispetto al giudizio penale se la condotta dell'indagato abbia effettivamente causato o contribuito a dare causa alla misura cautelare: non si tratta di accertare la sussistenza del reato, ma la capacità della condotta di creare una falsa apparenza di illiceità.
  • La "colpa grave" che esclude il diritto all'indennizzo può derivare anche da comportamenti non necessariamente integranti reato (omissioni, consegna di documentazione inveritiera, ostacolo a verifiche, ingannevolezza della condotta).
  • Occorre un confronto specifico tra la condotta dell'indagato e le ragioni poste a fondamento dell'intervento dell'autorità; la sinergia tra le due può giustificare il diniego dell'indennizzo.
  • Dichiarazioni dell'indagato, conversazioni captate e altri elementi extraprocedimentali o processuali possono essere valutati per escludere il diritto all'equo indennizzo se dimostrano la produzione di una falsa apparenza di illecito.
  • In sede di legittimità le valutazioni di merito sono sindacabili nei limiti della logicità, coerenza e congruità della motivazione; una motivazione che espone un giudizio ex ante fondato su elementi concreti è in genere confermata.
  • Sulle spese: una parte resistente può non ottenere la rifusione dei propri oneri in cassazione se la memoria o le deduzioni sono generiche e non apportano contributo specifico alla valutazione delle doglianze.

Testo integrale

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