Cassazione Civile, Ordinanza n. 04183/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due provvedimenti disciplinari irrogati a una dipendente pubblica, poi annullati sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello. La Corte territoriale, oltre ad annullare i provvedimenti, ha condannato l'amministrazione alla restituzione delle somme trattenute e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché a una liquidazione delle spese di lite molto elevata. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c., in relazione alla liquidazione delle spese di lite, ritenuta sproporzionata rispetto ai parametri medi del d.m. n. 55/2014; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 13, comma 6, L. n. 247/2012, sostenendo che, in base al valore della causa e alle fasi del giudizio, le spese avrebbero dovuto essere contenute in un importo molto inferiore a quello liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, rilevando che, con riferimento allo scaglione di valore della causa in appello, la liquidazione delle spese in euro 40.000,00 risultava ben oltre i valori medi di riferimento e, proprio per questo, richiedeva una motivazione adeguata e specifica sul notevole scostamento dai parametri tabellari. Poiché tale motivazione era del tutto assente nella sentenza impugnata, la Corte ha cassato la decisione limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve essere motivata; l'assenza di motivazione sul significativo scostamento dalle tabelle di liquidazione delle spese integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È utilizzabile per censurare la nullità della sentenza derivante da motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione della norma che disciplina la liquidazione dei compensi professionali.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
La liquidazione deve essere coerente con il valore della controversia e con i parametri di riferimento, salvo adeguata motivazione dello scostamento.
d.m. n. 55/2014
Le tabelle dei parametri forensi fungono da riferimento per la liquidazione delle spese e giustificano il controllo sulla coerenza dell'importo liquidato.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato.
Massime di principio
- Quando il giudice liquida le spese di lite in misura sensibilmente superiore ai valori medi tabellari, deve indicare una motivazione specifica che giustifichi lo scostamento.
- La mancata spiegazione del superamento dei parametri di liquidazione integra un vizio della sentenza censurabile in cassazione.
- La determinazione dei compensi professionali deve restare ancorata allo scaglione di valore della controversia e alle fasi effettivamente esaminate; importi manifestamente eccedenti richiedono una ragione espressa.
- In presenza di motivazione assente sul punto delle spese, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per una nuova liquidazione conforme ai parametri applicabili.
Come è indicizzato
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