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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 622/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando errore materiale o di fatto nella sentenza della Terza Sezione penale della Cassazione del 07/10/2021. Contestava in particolare il riconoscimento, da parte della Corte, dell'esistenza di una piazza di spaccio in Via Anco Marzio 48 e del fatto che tale piazza fosse gestita da Puccinelli, elemento centrale per la sua condanna quale promotore/organizzatore. Ha sostenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia citati non riferivano esplicitamente né la piazza né il ruolo di Puccinelli, facendo anzi riferimento ad altra compagine (con indicazione del Petrone come gestore), e ha lamentato travisamento e aporie nella valutazione del materiale probatorio (incongruenze tra tipologie di stupefacente indicate dai vari collaboratori).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura proposta dal ricorrente non riguardasse un errore meramente percettivo o materiale nella formulazione dell'atto, bensì un apprezzamento valutativo sul travisamento della prova e sulla ricostruzione dei fatti, tipi di vizio esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui non è ammesso, con il rimedio straordinario, il riesame delle valutazioni probatorie e del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma equitativamente determinata in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario previsto è applicabile esclusivamente per errori materiali o di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità). Non è idoneo a correggere errori di valutazione, travisamento della prova o questioni di merito.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Norma sostanziale contestata in relazione al delitto di cui è accusato il ricorrente (illecito in materia di stupefacenti). Citata come riferimento alla fattispecie di reato sottostante alla condanna.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma relativa all'associazione di tipo mafioso, rilevata per segnalare che alcuni collaboratori si riferivano a vicende collegate a distinta associazione per la quale il ricorrente è stato già condannato; utilizzata per distinguere ambiti probatori diversi.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in ordine ai criteri per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che, non ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dovesse essere comunque applicata una somma equitativa (determinata in Euro 3.000,00).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata (es. Sez. U. n. 37505/2011; Sez. U. n. 16103/2002; Sez. 2 n. 29450/2018; Sez. 3 n. 26635/2013)

    Costanti pronunce che definiscono i limiti del ricorso ex art. 625-bis: esso non è idoneo a correggere errori di giudizio o di valutazione delle prove, né a riesaminare il merito; può intervenire solo per errori percettivi nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità o per omessa considerazione di prova esistente quando si tratti di mera omissione, non di travisamento.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è efficace solo per errori materiali o percettivi tipici (svista grafica, equivoco nella lettura degli atti interni alla Corte di cassazione) e non per contestazioni relative alla valutazione della prova o alla ricostruzione dei fatti.
  • Le doglianze circa il travisamento della prova, la credibilità dei testimoni o l'erronea interpretazione di elementi probatori devono essere proposte con gli ordinari mezzi di impugnazione (appello, ricorso per cassazione nel termine e con i motivi consentiti) e non attraverso il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis.
  • Per rendere ammissibile un ricorso ex art. 625-bis occorre dimostrare che l'errore è di natura percettiva e che una svista o un equivoco nella lettura degli atti della Corte di cassazione ha esercitato un'influenza decisiva sul processo formativo della volontà; mere divergenze di valutazione non sono pertinenti.
  • Quando la decisione della Corte si fonda su valutazioni sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, contestare la valutazione della rilevanza o della coerenza delle dichiarazioni è tipicamente questione di merito non sindacabile con il rimedio straordinario.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte costituzionale e la giurisprudenza indicano criteri di equità nella determinazione di tale somma quando non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso.

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