Cassazione Penale, Ordinanza n. 20808/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per truffa. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione nella valutazione della prova posta a base dell'affermazione di responsabilità, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessività della pena, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la loro prevalenza sulla recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale; inoltre veniva riproposta una censura sulla provvisionale, ritenuta inconferente perché non vi era stata condanna a tale titolo e mancava la costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a contestare la valutazione della persona offesa, a fronte di una motivazione di merito doppia e conforme sulla sussistenza della truffa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello; la Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, basata sul non modico valore economico della truffa, sulle modalità insidiose del raggiro e sulla non occasionalità della condotta desunta dai precedenti penali. Il terzo motivo è stato giudicato non deducibile in cassazione, perché mirava a una nuova valutazione della congruità della pena, già motivata in modo non illogico in ragione della gravità del fatto, dell'assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche e della mancanza di resipiscenza. La censura sulla provvisionale è stata ritenuta inconferente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Indica il delitto oggetto di contestazione; la Corte reputa che la sussistenza del reato sia stata argomentata con motivazione logica e corretta in diritto.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte rileva che la doglianza è aspecifica perché non si confronta con la motivazione di merito.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione della tenuità dell'offesa secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.; è sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti, non la disamina di tutti.
art. 133, primo comma, c.p.
Costituisce il parametro di valutazione della tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non sono riconosciute quando manchino elementi positivi e il fatto presenti particolare gravità, con assenza di resipiscenza.
art. 640 c.p.
La Corte valorizza il non modico valore economico e le modalità insidiose del raggiro per escludere la particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre, in modo aspecifico, una diversa lettura delle prove senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa, quando sia sorretta da motivazione congrua e condivisa in entrambi i gradi di merito, non può essere efficacemente sovvertita in cassazione con una mera contestazione del narrato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; il giudice deve indicare gli elementi rilevanti, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma coerente.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con un'offesa economicamente non modesta e con modalità esecutive particolarmente insidiose, specie se la condotta non appare occasionale.
- In cassazione non è deducibile una censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, se la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima quando il giudice motivi in base alla gravità del fatto, all'assenza di elementi favorevoli e alla mancanza di resipiscenza dell'imputato.
Come è indicizzato
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