Cassazione Penale, Sentenza n. 24523/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Spezzi impugnava il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale aveva fondato il rigetto soprattutto sulla gravità dei reati commessi (associazione per delinquere, rapina, più furti) e su un carico pendente per ricettazione consumato durante la sorveglianza speciale, senza dare adeguato peso agli elementi positivi emersi (buona condotta carceraria, osservazioni positive dall'equipe e risultati dell'osservazione della personalità). Il ricorrente sosteneva che il Tribunale aveva trascurato la giurisprudenza consolidata che impone di valutare anche la condotta successiva e gli elementi di rieducazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale come meramente apparente e affermativa: il giudice di merito ha dato rilievo esclusivo alla gravità dei reati e al carico pendente senza valutare compiutamente gli elementi positivi e l'esito dell'osservazione della personalità, in contrasto con i principi consolidati sull'affidamento in prova. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame, libero negli esiti ma conforme ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, legge n. 354 del 26/07/1975 (Ordinamento Penitenziario)
"anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"
L'affidamento in prova è applicabile se la misura contribuisce alla rieducazione e previene il pericolo di nuovi reati; non può essere escluso automaticamente per la gravità del reato o per precedenti, va valutata la prognosi di reinserimento sulla base dell'osservazione della personalità e degli elementi positivi e negativi
art. 96, d.P.R. 30/06/2000, n.230
Rimanda agli accertamenti istruttori che il tribunale di sorveglianza può e deve svolgere; il Tribunale deve valutare le risultanze istruttorie nell'esame prognostico
Corte Costituzionale, sent. 5/12/1997, n. 377
L'affidamento in prova realizza una esecuzione esterna della pena per soggetti per i quali, dall'osservazione della personalità e dagli elementi acquisiti, risulti una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, orientamenti citati: es. n.1410/2019, n.31420/2015, n.44992/2018 ecc.)
Costante principio che la gravità del reato e i precedenti non possono da soli frapporsi alla concessione dell'affidamento; la valutazione prognostica deve considerare anche la condotta successiva al fatto, l'assenza di nuove denunce, l'adesione a valori sociali, l'attaccamento familiare e le risultanze dell'equipe
Massime di principio
- La gravità del reato e i precedenti costituiscono il punto di partenza dell'analisi ma non possono da soli giustificare il rifiuto dell'affidamento in prova; il giudice deve valutare anche la condotta successiva e gli elementi di rieducazione
- Il tribunale di sorveglianza è tenuto a svolgere e valorizzare le indagini/attività istruttorie (art.96 DPR 230/2000) e a motivare in modo concreto come i dati negativi e positivi pesino sulla prognosi di recidiva
- La mera affermazione generica della pericolosità o il richiamo esclusivo alla gravità dei reati costituiscono motivazione insufficiente: serve un esame comparato e argomentato degli elementi negativi e positivi
- Se emergono elementi positivi (buona condotta carceraria, osservazioni favorevoli dall'equipe, avvio di processo critico da parte del detenuto), il giudice può comunque richiedere un periodo supplementare di osservazione o esperimenti premiali, ma deve spiegare la ragione di tale scelta
- Una pendenza processuale o un reato commesso durante misure di prevenzione incide sulla valutazione ma non determina automaticamente il rigetto; il suo effetto deve essere adeguatamente motivato
- In caso di carente motivazione il provvedimento è annullabile e il giudice di merito deve riesaminare la posizione applicando compiutamente i principi di gradualità e di valutazione dell'evoluzione personale
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