Sentenza n. 881/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 502 del 4 gennaio 2023, pubblicato all''albo pretorio on line della Presidenza il 10 gennaio 2023, mai notificato, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall''art.14 del D.L. 9 agosto 2022 n.115, è stato disposto il Commissariamento dell''ATI Idrico ricorrente nell''ipotesi di esito non favorevole del procedimento giudiziario proposto da società IRETI avanti al Tar di Catania, con contestuale nomina della controinteressata dott.ssa Barresi, capo di Gabinetto dell''Assessorato resistente, come Commissario, con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenziali all''affidamento del Servizio Idrico Integrato, ed all''avvio della piena operatività del gestore unico d''ambito affidatario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Presidente della Regione Siciliana che disponeva, in via condizionata all'esito sfavorevole di un giudizio promosso da una società, il commissariamento dell'Assemblea Territoriale Idrica e la nomina di un commissario per gli adempimenti relativi all'affidamento del Servizio Idrico Integrato
Esito
La controversia
L'Assemblea Territoriale Idrica impugnava il decreto di commissariamento, deducendo in sostanza l'illegittimità della misura perché l'ente aveva già adottato il Piano d'Ambito, individuato la gestione in house providing, affidato il Servizio Idrico Integrato al gestore unico e avviato l'affidamento delle gestioni ai comuni, senza gestioni separate. Il decreto, tuttavia, prevedeva espressamente che l'azione del commissario sarebbe iniziata soltanto in caso di esito non favorevole del giudizio promosso da una società contro l'affidamento. Nel corso del processo, quel giudizio è stato definito con sentenza divenuta definitiva, favorevole all'amministrazione, sicché la condizione sospensiva non avrebbe potuto verificarsi; inoltre, il decreto era stato revocato da un successivo decreto presidenziale. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere e, per le spese, l'applicazione della soccombenza virtuale, sostenendo anche l'interesse a una pronuncia sui limiti del potere di commissariamento delle assemblee idriche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che il decreto impugnato era divenuto definitivamente inefficace perché la condizione sospensiva cui era subordinata l'operatività del commissariamento non poteva realizzarsi, dopo la definizione irrevocabile del giudizio presupposto in senso favorevole all'amministrazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che il decreto era stato revocato. Non è stata accolta la richiesta di decisione secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'azione demolitoria ex art. 29 c.p.a. richiede un atto concretamente lesivo e, nella pendenza della condizione, il solo decreto condizionato non era immediatamente lesivo. Gli eventuali effetti lesivi avrebbero potuto derivare soltanto da successivi atti concreti di esercizio del commissariamento, che non erano mai stati adottati. Ne sarebbe derivato, in alternativa alla cessata materia del contendere, l'originario difetto di interesse a ricorrere. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 9 agosto 2022, n. 115
La disposizione costituiva la base normativa degli interventi regionali in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato e del commissariamento oggetto di causa.
art. 29 c.p.a.
Nell'azione di annullamento il giudice deve verificare preliminarmente l'esistenza di un interesse concreto e attuale e la concreta lesività dell'atto impugnato.
art. 79 c.p.a.
È stato richiamato, insieme all'art. 295 c.p.c., quale fondamento della sospensione necessaria del giudizio in presenza della pregiudizialità del giudizio relativo alla condizione sospensiva.
art. 295 c.p.c.
È stato richiamato quale base della sospensione necessaria del giudizio amministrativo in attesa della definizione del procedimento pregiudiziale.
art. 1358 c.c.
colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte
La clausola condizionale del decreto imponeva di valutare la posizione delle parti secondo buona fede durante la pendenza della condizione. L'aspettativa tutelata non rendeva però il decreto, da solo, immediatamente lesivo: la lesione avrebbe richiesto ulteriori atti concreti invasivi della sfera di competenza dell'assemblea.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo subordinato a una condizione sospensiva non è immediatamente lesivo se, fino all'avveramento della condizione, non produce effetti concreti né consente l'adozione di atti esecutivi incidenti sulla sfera giuridica del destinatario.
- Nella pendenza di una condizione sospensiva, il dovere di buona fede impone all'amministrazione di conservare integre le ragioni dell'altra parte; tuttavia, la violazione di tale dovere presuppone una condotta o un atto concreto lesivo, non la mera adozione di un provvedimento condizionato privo di effetti attuali.
- L'interesse a ricorrere contro un atto amministrativo deve essere concreto e attuale; quando l'atto non è immediatamente lesivo, l'impugnazione è originariamente priva di interesse e gli eventuali effetti lesivi devono essere contestati mediante impugnazione degli atti successivi concretamente invasivi.
- Quando, nelle more del giudizio, l'atto impugnato diviene definitivamente inefficace e viene inoltre revocato, sicché non residua alcun interesse all'accertamento della sua legittimità, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La soccombenza virtuale non può fondare la refusione delle spese se, anche alla data di adozione dell'atto, mancava un interesse concreto e attuale all'impugnazione per l'assenza di lesività immediata del provvedimento.
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