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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15278/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione e per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. In fatto, la decisione di merito valorizzava il possesso di merce contraffatta da parte dell'imputato e la destinazione alla vendita desunta da elementi convergenti, tra cui il numero dei capi, la presenza del cartellino del prezzo e il fatto che i prodotti fossero ancora confezionati. Con il primo motivo si deduceva la mancata prova del possesso dei beni oggetto di ricettazione; con il secondo e il terzo si contestava, per il reato ex art. 474 c.p., la prova della destinazione alla vendita e l'inidoneità della condotta a integrare la fattispecie per la grossolanità della contraffazione; con il quarto si censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando anche una mancata adeguata considerazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché smentito dagli atti processuali e perché il possesso della merce era stato pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente nei giudizi di merito. Ha giudicato non consentiti in sede di legittimità il secondo e il terzo motivo, perché costituivano una mera reiterazione di doglianze già proposte in appello e specificamente disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha ritenuto infine infondato il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione era sufficiente e non illogica e che le attenuanti generiche risultavano già concesse nella massima estensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Per la configurabilità del reato non è necessaria una contraffazione professionale; è sufficiente che la merce sia astrattamente idonea a ledere il legittimo affidamento degli acquirenti sulla genuinità dei prodotti immessi sul mercato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non può essere utilmente dedotto, come vizio di violazione di legge, un assunto di fatto smentito dagli atti processuali o già pacificamente ammesso dall'imputato nei gradi di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi nella mera riproposizione pedissequa delle doglianze già svolte in appello, se la sentenza impugnata le ha specificamente affrontate: in tal caso i motivi sono aspecifici e solo apparenti.
  • Ai fini dell'art. 474 c.p. la consumazione del reato non richiede una contraffazione di livello professionale, ma è sufficiente che la falsificazione sia idonea a ingannare il pubblico sulla genuinità del prodotto.
  • La destinazione alla vendita della merce contraffatta può essere desunta da plurimi elementi indiziari convergenti, quali il numero dei capi, la presenza del prezzo esposto e l'imballaggio integro.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la motivazione di merito sia sufficiente e non manifestamente illogica e risulti che le attenuanti generiche siano già state riconosciute nel massimo possibile.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneUso di atto falsoImputazioni relative a prodotti con segni falsiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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