Cassazione Penale, Sentenza n. 7903/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo che, dopo aver esaminato istanze presentate dal detenuto, aveva accolto in via provvisoria la sola detenzione domiciliare e dichiarato non luogo a provvedere sull'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduce violazione delle garanzie difensive (art. 24 Cost.) e di norme processuali (art. 420-ter, comma 1, c.p.p.), lamentando che il provvedimento era stato adottato in occasione di un'udienza in camera di consiglio alla quale il difensore di fiducia, pur avendo documentato e tempestivamente chiesto il differimento per motivi di salute (positività al Covid-19) tramite PEC, era assente; il Tribunale avrebbe implicitamente rigettato la richiesta di rinvio e nominato un difensore d'ufficio procedendo comunque, senza aver predisposto il collegamento telematico con l'avvocato di fiducia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile alla udienza camerale di sorveglianza il principio giurisprudenziale secondo cui l'impedimento del difensore per gravi, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, impone il rinvio dell'udienza per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza non abbia valutato la documentata istanza di rinvio e abbia implicitamente respinto la stessa nominando un difensore d'ufficio; inoltre il fatto che l'udienza si sia svolta in videocollegamento non sanava la carenza, poiché non risultava che il Tribunale avesse predisposto il collegamento con il difensore di fiducia. L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio nelle forme di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma invocata come motivo di ricorso per cassazione contro la violazione di legge con riferimento all'omessa tutela del diritto di difesa nelle decisioni in camera di consiglio.
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto di difesa richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione dell'impedimento del difensore abbia compromesso tale diritto.
art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alle formalità procedurali delle decisioni in camera; la Corte ha valutato la regolarità procedurale dell'udienza e l'obbligo di rinvio in presenza di impedimento documentato del difensore.
art. 599, comma 1, cod. proc. pen. (giurisprudenza richiamata)
La giurisprudenza interpretativa dell'udienza camerale d'appello ex art. 599 c.p.p. è stata estesa dalla Corte al procedimento camerale di sorveglianza: l'impedimento del difensore per gravi ragioni di salute documentate impone il rinvio.
art. 111 Cost.
Richiamato come principio di garanzia del giusto processo (effettività del diritto di difesa e del contraddittorio), che giustifica l'obbligo di rinvio dell'udienza quando il difensore è impedito per motivi di salute debitamente documentati.
Massime di principio
- Se il difensore di fiducia è impedito per gravi, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e comunicate tempestivamente, il giudice deve rinviare l'udienza camerale per garantire il diritto di difesa.
- La nomina di un difensore d'ufficio non sostituisce automaticamente l'obbligo di rinvio quando è provato l'impedimento del difensore di fiducia per motivi di salute.
- Il ricorso al videocollegamento non è sufficiente a sanare l'assenza del difensore di fiducia se il giudice non ha effettivamente predisposto e garantito la partecipazione telematica di quel difensore.
- La documentazione e la tempestiva comunicazione dell'impedimento (es. invio via PEC) sono elementi essenziali che il giudice deve valutare prima di procedere; il mancato esame può comportare annullamento del provvedimento.
- In caso di accertata violazione del diritto di difesa in udienze camerali, il rimedio tipico è l'annullamento del provvedimento e il rinvio degli atti al giudice di merito per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →