Sentenza n. 1291/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento dell’estratto del decreto di assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025 dell’Istituto statale di Istruzione Superiore “-OMISSIS-. -OMISSIS--OMISSIS-” di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunna -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente; 1) del P.E.I. 2024/2025, dal contenuto generico in quanto privo di qualsivoglia indicazione circa il numero di ore di sostegno auspicabili per la migliore integrazione scolastica del minore; 2) della nota prot. n. -OMISSIS- del 29/07/2024 dell’U.S.R. per la Campania - Direzione Generale, con la quale si dispone l’organico di fatto, per l’a.s. 2024/2025, del personale docente di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado della Regione; PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare a -OMISSIS-, nata in -OMISSIS- il -OMISSIS- C.F. -OMISSIS-, il sostegno didattico per l’intero orario scolastico settimanale di 32 ore (rapporto 1:1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico, PEI 2024/2025 ritenuto generico e atto di determinazione dell'organico di fatto del personale docente di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'assegnazione alla figlia di sole 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 32 ore, nonché il PEI 2024/2025, ritenuto generico e privo dell'indicazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica, e la nota dell'USR relativa all'organico di fatto. Ha dedotto la gravità della disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché la diagnosi funzionale dell'ASL, che attestava difficoltà di comunicazione e comprensione, ritardo globale dello sviluppo e necessità di sostegno personalizzato con rapporto in deroga per gravità. È stata contestata l'insufficienza della motivazione dell'assegnazione di un numero di ore inferiore all'intero orario scolastico e l'omessa indicazione, nel verbale del GLO e nel PEI, del numero di ore idonee a fronteggiare la situazione di handicap. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora, ordinando all'amministrazione di conformare il PEI e il provvedimento di assegnazione, garantendo il numero di ore necessario alla piena integrazione, con copertura integrale dell'orario mediante rapporto in deroga per gravità e con 18 ore di assistenza comunale.
La decisione
Il TAR, dopo avere accolto la domanda cautelare con ordinanza, ha preso atto che l'amministrazione aveva dato esecuzione al dictum cautelare attribuendo alla minore il sostegno in conformità all'ordinanza e soddisfacendo l'interesse sostanziale della ricorrente. Per tale sopravvenuta soddisfazione ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'annullamento degli atti impugnati. Ha riconosciuto la soccombenza virtuale dell'amministrazione, ritenendo che il ricorso notificato il 28 febbraio 2025 avesse avuto efficacia causale sulla nuova determinazione amministrativa satisfattiva. Le amministrazioni scolastiche sono state quindi condannate in solido al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, per spese e compensi di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
portatrice di handicap in situazione di gravità
Il riconoscimento della situazione di gravità costituisce elemento rilevante nella valutazione della necessità di un sostegno scolastico adeguato e, nel caso concreto, ha concorso a fondare il fumus boni iuris della pretesa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata quando la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l'assegnazione del sostegno conforme all'ordinanza cautelare.
art. 60 c.p.a.
sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.
art. 93 c.p.c.
attribuzione all'Avv. Luigi D’Antonio, antistatario
Le spese liquidate sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una nuova determinazione che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi sull'annullamento degli atti originariamente impugnati.
- In presenza di disabilità riconosciuta come grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e di una diagnosi funzionale che prescriva sostegno personalizzato con rapporto in deroga, l'assegnazione di un numero di ore inferiore all'orario scolastico deve essere adeguatamente motivata e coordinata con le esigenze individuali risultanti dalla documentazione sanitaria e dal PEI.
- Il PEI e il provvedimento di assegnazione del sostegno devono indicare e giustificare le ore necessarie alla piena integrazione scolastica; l'omessa individuazione delle ore, a fronte di una situazione di handicap grave e di specifiche prescrizioni sanitarie, rende non adeguatamente motivata la determinazione amministrativa.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il ricorso abbia avuto efficacia causale sulla determinazione amministrativa successiva che ha soddisfatto l'interesse del ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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