Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 499/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 1627/2024 del Tribunale di Bologna – Sez. lav., pubblicata in data 5.12.2024.

Giustizia amministrativa202501747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inesecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione lavoro, n. 1627/2024, relativa al pagamento della Carta Docenti e delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori ottemperanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione lavoro, n. 1627/2024, passata in giudicato e notificata al domicilio reale dell’Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto alle docenti il diritto a percepire la Carta Docenti per le annualità indicate, condannando il Ministero al pagamento delle somme dovute, maggiorate di interessi o rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese processuali, distratte in favore del difensore. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione spontanea, i ricorrenti hanno dedotto la perdurante inerzia del Ministero. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata e non era stata eseguita dal Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alle statuizioni della sentenza ottemperanda, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni su istanza dei ricorrenti, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; la disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione volta a ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertato passaggio in giudicato della pronuncia azionata, la sua notificazione all’amministrazione debitrice e il decorso del termine previsto per l’adempimento spontaneo consentono di ordinare all’amministrazione l’esecuzione delle statuizioni giudiziali rimaste ineseguite.
  • L’ordine di ottemperanza può prevedere un termine specifico per l’adempimento dell’amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte vittoriosa.
  • L’esecuzione della sentenza deve tenere conto degli eventuali pagamenti medio tempore effettuati dall’amministrazione, che devono essere detratti dall’importo ancora dovuto.
  • La perdurante inerzia dell’amministrazione soccombente nel dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.