Sentenza del 28/06/2022 n. 2119 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio accertamento analitico induttivo - Presupposti - Scelta della modalità di calcolo della percentuale dei ricavi - Criteri - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi basato sul metodo analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973, in particolare sulla scelta della modalità di calcolo della percentuale dei ricavi mediante ricarichi sulle vendite (media aritmetica o media ponderata)
La decisione
la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile e quando sussistano elementi idonei a consentire, in via presuntiva, l'accertamento di maggiori ricavi; è ammessa la determinazione dei ricavi supplementari calcolando la media aritmetica o la media ponderata dei ricarichi sulle vendite. In sostanza l'accertamento effettuato dall'Amministrazione tributaria è stato confermato nella sua legittimità, purché motivato e fondato su elementi obiettivi
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
autorizza l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità è inattendibile; la norma è stata interpretata come consentente di determinare i maggiori ricavi mediante l'applicazione di percentuali di ricarico calcolate con media aritmetica o ponderata, purché l'Amministrazione disponga di elementi oggettivi e motivi idonei a sostenere la presunzione
Massime di principio
- Il metodo analitico-induttivo è legittimo se la contabilità è complessivamente inattendibile e se l'Amministrazione indica elementi oggettivi che giustificano la presunzione di maggiori ricavi
- La scelta tra media aritmetica e media ponderata dei ricarichi sulle vendite è ammissibile: la media ponderata è preferibile quando i volumi o i valori delle vendite variano significativamente tra le voci considerate; la scelta deve essere motivata e coerente con i dati disponibili
- L'accertamento deve essere motivato e basarsi su riscontri concreti (es. confronti con periodi analoghi, listini, margini di settore, documentazione esterna); decisioni arbitrarie o prive di base oggettiva sono impugnabili
- Il contribuente può reagire dimostrando l'attendibilità della contabilità, fornendo documenti che rideterminino i ricavi o proponendo metodi alternativi più coerenti con i dati aziendali
- I giudici tributari valutano la ragionevolezza e la proporzionalità del metodo applicato dall'Amministrazione: un'accertamento ben motivato e fondato su dati rappresentativi tende a essere confermato
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