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Sentenza

Sentenza del 28/06/2022 n. 2119 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio accertamento analitico induttivo - Presupposti - Scelta della modalità di calcolo della percentuale dei ricavi - Criteri - Fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di un accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi basato sul metodo analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973, in particolare sulla scelta della modalità di calcolo della percentuale dei ricavi mediante ricarichi sulle vendite (media aritmetica o media ponderata)

La decisione

la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile e quando sussistano elementi idonei a consentire, in via presuntiva, l'accertamento di maggiori ricavi; è ammessa la determinazione dei ricavi supplementari calcolando la media aritmetica o la media ponderata dei ricarichi sulle vendite. In sostanza l'accertamento effettuato dall'Amministrazione tributaria è stato confermato nella sua legittimità, purché motivato e fondato su elementi obiettivi

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    autorizza l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità è inattendibile; la norma è stata interpretata come consentente di determinare i maggiori ricavi mediante l'applicazione di percentuali di ricarico calcolate con media aritmetica o ponderata, purché l'Amministrazione disponga di elementi oggettivi e motivi idonei a sostenere la presunzione

Massime di principio

  • Il metodo analitico-induttivo è legittimo se la contabilità è complessivamente inattendibile e se l'Amministrazione indica elementi oggettivi che giustificano la presunzione di maggiori ricavi
  • La scelta tra media aritmetica e media ponderata dei ricarichi sulle vendite è ammissibile: la media ponderata è preferibile quando i volumi o i valori delle vendite variano significativamente tra le voci considerate; la scelta deve essere motivata e coerente con i dati disponibili
  • L'accertamento deve essere motivato e basarsi su riscontri concreti (es. confronti con periodi analoghi, listini, margini di settore, documentazione esterna); decisioni arbitrarie o prive di base oggettiva sono impugnabili
  • Il contribuente può reagire dimostrando l'attendibilità della contabilità, fornendo documenti che rideterminino i ricavi o proponendo metodi alternativi più coerenti con i dati aziendali
  • I giudici tributari valutano la ragionevolezza e la proporzionalità del metodo applicato dall'Amministrazione: un'accertamento ben motivato e fondato su dati rappresentativi tende a essere confermato

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