Cassazione Civile, Ordinanza n. 14312/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di fallimento proposta da un agente della riscossione nei confronti di una società in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese e gravata da un debito rilevante, in parte collegato a una definizione agevolata delle cartelle. In sede prefallimentare la società eccepiva l'improcedibilità della domanda di fallimento richiamando la disciplina emergenziale introdotta dal d.l. n. 23/2020, sostenendo che la misura di sospensione dovesse applicarsi in modo più ampio anche ai ricorsi pendenti prima del 9 marzo 2020, oppure che comunque la norma dovesse essere interpretata in modo costituzionalmente orientato. In subordine, nel reclamo ex art. 18 l.fall., veniva chiesta la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 10 d.l. n. 23/2020 per asserita violazione dell'art. 3 Cost., perché la procedibilità o improcedibilità del ricorso dipenderebbe in modo irragionevole dalla data di deposito e non dalle cause dell'insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la lettura data dai giudici di merito secondo cui l'art. 10, comma 1, d.l. n. 23/2020 prevede l'improcedibilità soltanto per i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, con la sola eccezione prevista per le richieste del pubblico ministero corredate da misure cautelari. Ha ritenuto infondati sia il motivo sulla pretesa interpretazione costituzionalmente orientata della norma, sia la questione di legittimità costituzionale, osservando che la disposizione emergenziale è eccezionale e temporalmente limitata e che rientra nella discrezionalità del legislatore circoscriverne l'ambito alle istanze prefallimentari introdotte durante l'emergenza. È stata quindi confermata la condanna alle spese e disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 d.l. n. 23/2020
i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili
la norma è di carattere eccezionale e transitorio e si applica solo ai ricorsi per fallimento depositati nel periodo indicato, non anche ai procedimenti già pendenti prima dell'inizio di tale arco temporale; l'eccezione riguarda le richieste del pubblico ministero con misure cautelari
art. 3 Cost.
non è violato dai limiti temporali della disciplina emergenziale, perché la scelta di circoscrivere la misura alle istanze introdotte nel periodo pandemico rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole
art. 18 l.fall.
utilizzato come base del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento
art. 15, comma 8, l. fall.
richiamato come eccezione alla regola di improcedibilità per le domande del pubblico ministero corredate da richiesta di misure cautelari
art. 10 l.fall.
richiamato dalla norma emergenziale come parametro temporale e sistematico per la sterilizzazione del periodo pandemico ai fini delle procedure fallimentari
art. 69-bis l.fall.
richiamato dalla disciplina emergenziale quale ulteriore disposizione rispetto alla quale il periodo viene sterilizzato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato
art. 3 d.l. n. 119/2019
richiamato come base della richiesta di adesione alla definizione agevolata delle cartelle, rilevante nel quadro fattuale del debito
L. n. 40 del 5 giugno 2020
legge di conversione del d.l. n. 23/2020, nella quale è stato confermato il testo dell'art. 10
Massime di principio
- La disciplina emergenziale che prevede l'improcedibilità delle istanze di fallimento va interpretata secondo il suo dato testuale quando il legislatore abbia delimitato in modo espresso il periodo di applicazione; non è consentito estenderla ai procedimenti pendenti prima del termine iniziale.
- Le norme eccezionali e temporanee introdotte per fronteggiare la pandemia possono legittimamente operare solo sulle domande giudiziali depositate nel periodo individuato dal legislatore, senza che ciò violi di per sé il principio di eguaglianza.
- La valutazione di ragionevolezza di una disciplina emergenziale non impone che essa protegga indiscriminatamente tutte le imprese insolventi, anche se per cause anteriori alla pandemia, quando la finalità perseguita sia più limitata e specificamente riferita alle istanze introdotte durante l'emergenza.
- In sede di legittimità costituzionale, la scelta del legislatore di circoscrivere gli effetti sospensivi o impeditivi di una procedura concorsuale a un determinato arco temporale rientra nella discrezionalità legislativa, purché la selezione del periodo e delle eccezioni sia coerente con la finalità della misura.
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