Cassazione Civile, Ordinanza n. 33097/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, assunto con contratti a tempo determinato dal 13.04.2006, aveva chiesto di essere ammesso alla procedura di stabilizzazione del personale precario bandita dall'ente con avviso pubblico del 30.11.2007, fondata sull'art. 1, comma 519, L. n. 296/2006. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima la clausola del bando che imponeva, ai fini della partecipazione, il possesso di un triennio di servizio, anche non continuativo, maturato alla data del 31.12.2007, ed aveva escluso il diritto del ricorrente perché il requisito sarebbe stato raggiunto solo il 13.04.2009. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 519, e 558 e ss. della L. n. 296/2006, sostenendo che nessuna data anteriore al 28.09.2009 potesse essere assunta come termine ultimo per la maturazione del requisito, e che per i contratti stipulati anteriormente al 29.09.2006 il triennio dovesse rilevare anche se compiuto successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato un precedente conforme, secondo cui la stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 519, L. n. 296/2006, nel pubblico impiego privatizzato, non richiede che il triennio di servizio sia completato entro il 2007; per il personale assunto con contratti stipulati prima del 29.09.2006, il requisito è maturabile fino al 29.09.2009, senza che il bando possa fissare una data limite più restrittiva. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la posizione del ricorrente e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
È la base del motivo di ricorso, formulato per violazione di legge e nullità della decisione.
art. 1, comma 519, L. n. 296/2006
La procedura di stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego privatizzato riguarda i lavoratori con triennio di servizio maturato in relazione a contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006; il requisito non deve essere necessariamente già compiuto entro il 2007.
artt. 558 e seguenti L. n. 296/2006
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina della stabilizzazione, ma la decisione si concentra sull'art. 1, comma 519.
art. 380-bis c.p.c.
Viene menzionato il procedimento camerale con proposta ritualmente comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'esito favorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione del personale precario ex art. 1, comma 519, L. n. 296/2006 non può essere limitata da una data finale di maturazione del triennio diversa da quella ricavabile dalla norma, quando tale limite non sia espressamente previsto.
- Per i lavoratori assunti con contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, il requisito del triennio di servizio ai fini della stabilizzazione si collega al dies a quo del 29 settembre 2006 e consente il compimento del requisito entro il 29 settembre 2009.
- Un bando di stabilizzazione non può introdurre una restrizione temporale incompatibile con la disciplina legislativa di riferimento, se tale restrizione esclude soggetti che la norma intendeva ricomprendere nella platea dei destinatari.
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