Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21030/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti erano state condannate per il reato ex art. 4 L. 401/1989 per aver allestito un centro scommesse (insegna Betuniq) in un esercizio commerciale, gestendo la raccolta del denaro, il rilascio di ricevute e il pagamento delle vincite per conto della società maltese Uniq Group Limited priva di concessione italiana. In cassazione hanno impugnato la sentenza di appello con motivi volti a sostenere: a) la disapplicazione della normativa interna in base al diritto UE (richiamando la sentenza Biasci) perché l'attività sarebbe stata un servizio transfrontaliero o mera intermediazione; b) la cessazione del rapporto con Uniq e la successiva affiliazione ad altro allibratore che avrebbe successivamente ottenuto la licenza; c) l'assenza di elemento soggettivo e la buona fede; d) l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) per breve durata e modica entità degli introiti; e) la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha pertanto confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto provata l'esistenza di un'attività organizzata di raccolta e gestione delle scommesse (postazioni, materiale di gioco, riscossione dei proventi, software manomessi) che eccede la mera intermediazione tecnic a e integra il reato ex art. 4 L. 401/1989. Ha escluso la disapplicazione della normativa italiana in base al diritto UE perché l'esclusione di Uniq Group dalla gara per l'ottenimento della concessione è stata motivata da carenze oggettive (mancanza di garanzie economico-finanziarie) e non da discriminazione; ha ritenuto infondate le argomentazioni sulla buona fede, in quanto la manomissione dei software e la conduzione non clandestina ma organizzata escludevano l'ignoranza inevitabile; ha rigettato la richiesta di non punibilità per tenuità in ragione dell'organizzazione, della reiterazione e della finalità di lucro; infine ha escluso la prescrizione considerando non ancora maturati i termini utili al momento del giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4

    Integra il reato qualsiasi attività, comunque organizzata, che eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art. 88 T.U.L.P.S.), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse privo di titolo per operare in Italia.

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4-bis

    Richiamata dalla difesa; la Corte non ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nelle ipotesi residuali o attenuanti di carattere soggettivo poste dalla norma.

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), art. 88

    La licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 è requisito richiesto dopo la concessione AAMS; l'assenza di tale titolo è centrale per la qualificazione della condotta come illecita.

  • Codice Penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva del disvalore della condotta; la Corte ha ritenuto che l'organizzazione, la reiterazione e la finalità di lucro escludessero la tenuità.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 49 e 56

    Principi di libertà di stabilimento e prestazione di servizi invocati dalla difesa; la Corte osserva che tali libertà possono essere limitate da regimi concessori e requisiti di pubblica sicurezza se motivati, proporzionati, non discriminatori e trasparenti; pertanto la normativa nazionale può trovare giustificazione se l'esclusione è fondata su ragioni obiettive.

  • Codice Penale, artt. 157 e 161

    Riferiti al calcolo della prescrizione; la Corte ha ritenuto non maturati i termini alla data utile considerando anche i periodi di sospensione.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, sentenza Biasci

    La sentenza Biasci può imporre la disapplicazione della normativa interna se vi è discriminazione o esclusione illegittima dall'accesso al mercato; la Cassazione ha però precisato che la disapplicazione è possibile solo se l'operatore comunitario dimostra un'illegittima esclusione o discriminazione, situazione non dimostrata nel caso concreto.

  • Cassazione, sent. n. 26912/2009

    Precedente che distingue la mera fornitura di supporto tecnico tramite postazione internet (che non integra il reato) dalle attività organizzate di raccolta scommesse; la Corte ha applicato questo principio sottolineando che nel caso in esame l'attività era ben oltre una mera intermediazione tecnica.

Massime di principio

  • La gestione organizzata, con postazioni dedicate, materiale di gioco, riscossione di denaro e pagamento delle vincite per conto di un operatore privo di concessione italiana integra il reato ex art. 4 L. 401/1989; la mera disponibilità di terminali per l'inoltro dei dati non costituisce automaticamente attività illecita, ma la fattispecie va valutata nel suo complesso.
  • La disapplicazione della normativa interna per conflitto con il diritto UE richiede la prova che l'operatore comunitario sia stato illegittimamente escluso o discriminato nell'accesso alle autorizzazioni; se l'esclusione è fondata su ragioni oggettive (es. carenze economico-finanziarie) il regime nazionale resta applicabile.
  • L'ignoranza della legge penale o la buona fede non sono riconosciute se vi sono elementi probatori di consapevolezza (es. manomissione di software, misure di occultamento, richiesta formale di licenza presentata per ottenere una copertura), soprattutto se l'attività è professionale e organizzata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione globale del disvalore dell'azione; durata breve o importi modesti non sono da soli determinanti se l'attività risulta organizzata, rivolta a un pubblico indeterminato e con finalità di lucro.
  • Per valutare la prescrizione è necessario calcolare il termine a partire dalla data di accertamento del reato e considerare i periodi di sospensione; l'eccezione di prescrizione va valutata anche alla luce dell'ammissibilità delle impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.