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Sentenza

Sentenza del 14/03/2023 n. 7424 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per ottemperanza a favore dei ricorrenti rispetto alle sentenze n. 390/36/00 (rimborso imposte complementari) e n. 289/63/10 (parziale accoglimento su cartella di pagamento di Euro 4.285,04). I ricorrenti sostenevano di avere diritto al rimborso di somme versate e che la CTR avrebbe male interpretato o modificato il contenuto dei giudicati, non avendo disposto gli atti necessari per l'esecuzione delle sentenze e omettendo l'esame di documenti ritenuti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili per genericità e oscurità (violazione dell'art. 366, n. 4 c.p.c.) e, nel merito, infondati: quanto alla sentenza n. 390/36/00 il rimborso richiesto riguardava pagamenti anteriori al triennio utile (domanda presentata il 4/6/1990 per imposta pagata il 16/5/1983) e quindi nulla è dovuto; quanto alla sentenza n. 289/63/10 l'amministrazione aveva già sgravato il ruolo per Euro 3.960,66 e offerto Euro 2.751,26 per spese di lite, avendo così ottemperato. La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle sentenze di ottemperanza (art. 70 D.Lgs. 546/1992) e il principio secondo cui il mancato esame di un documento è rilevante solo se decisivo. Il ricorrente è stato condannato al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70

    Limita il sindacato in cassazione sulle sentenze di ottemperanza alla violazione delle norme sul procedimento; la Corte precisa che tale limite comprende anche gli "error in procedendo" e il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare o integrare il dictum del giudicato, ma non consente di attribuire diritti nuovi rispetto al giudicato.

  • DPR n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1 quater e comma 1 bis

    Prevede il versamento, a carico del ricorrente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo); la Corte applica tale sanzione al ricorrente.

  • Codice di procedura civile (c.p.c.), art. 366

    Stabilisce i requisiti di specificità e chiarezza del ricorso per cassazione; la Corte dichiara inammissibili motivi vaghi/oscure per violazione di questo requisito.

  • Codice di procedura civile (c.p.c.), art. 360

    Norma le ipotesi di nullità e i motivi di cassazione; la Corte applica il principio che il mancato esame di un documento è rilevante solo se avrebbe certamente determinato decisione diversa.

  • Codice civile (c.c.)

    artt. 2697, 2700, 2712, 2714, 2715, 2733, 2735, 2033, 1241, 1243, 2719, 2909

    Richiamati dal ricorrente in relazione a prove e oneri probatori; la Corte non ravvisa, nei prospetti del ricorrente, deduzioni specifiche che modifichino il giudizio di ottemperanza.

  • Costituzione

    Invocate in combinato disposto con le norme processuali per sostenere il diritto al giusto processo; la Corte non ritiene che sia stata violata la disciplina sul procedimento di ottemperanza.

  • Legge n. 241 del 1990

    Richiamata fra le norme di riferimento amministrativo; non emerge dalla decisione una violazione procedurale connessa alla motivazione o alla trasparenza dell'azione amministrativa che giustifichi cassazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza deve restare entro i confini dell'oggetto del giudicato: il giudice può chiarire o integrare il dictum per l'esecuzione, ma non può attribuire alle parti diritti nuovi rispetto alla sentenza definitivamente pronunciata.
  • In cassazione avverso sentenze di ottemperanza (art. 70 D.Lgs. 546/1992) il sindacato è limitato a violazioni delle norme sul procedimento e a 'error in procedendo'; le censure devono essere chiare, specifiche e riferite al vizio procedurale che si contesta.
  • Le censure generiche, oscure o non mirate alla ragione decisoria sono inammissibili per violazione dell'art. 366 c.p.c.; il ricorrente deve indicare con precisione i punti decisivi e perché l'errore avrebbe inciso sulla decisione.
  • Il mancato esame di un documento in sede di merito è rilevante in Cassazione solo se il documento sarebbe stato decisivo, ossia se la sua considerazione avrebbe certamente determinato un esito diverso e ciò deve essere dimostrato con chiarezza nel ricorso.
  • Le pretese di rimborso sono soggette a limiti temporali (es. regole sul triennio utile per rimborsi): istanze tardive rispetto al periodo prescrizionale non danno diritto al rimborso anche se fondate sul diritto sostanziale.
  • Se l'amministrazione ha eseguito la sentenza rimuovendo il carico (sgravio del ruolo) e offrendo indennità per spese di lite, la CTR può ritenere l'ottemperanza assolta; il contribuente deve documentare l'inottemperanza residua.
  • Il soccombente in sede di cassazione può essere condannato al pagamento del cosiddetto "doppio contributo" (art.13 DPR 115/2002) se ricorre infondato.

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