Sentenza del 14/03/2023 n. 7424 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per ottemperanza a favore dei ricorrenti rispetto alle sentenze n. 390/36/00 (rimborso imposte complementari) e n. 289/63/10 (parziale accoglimento su cartella di pagamento di Euro 4.285,04). I ricorrenti sostenevano di avere diritto al rimborso di somme versate e che la CTR avrebbe male interpretato o modificato il contenuto dei giudicati, non avendo disposto gli atti necessari per l'esecuzione delle sentenze e omettendo l'esame di documenti ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili per genericità e oscurità (violazione dell'art. 366, n. 4 c.p.c.) e, nel merito, infondati: quanto alla sentenza n. 390/36/00 il rimborso richiesto riguardava pagamenti anteriori al triennio utile (domanda presentata il 4/6/1990 per imposta pagata il 16/5/1983) e quindi nulla è dovuto; quanto alla sentenza n. 289/63/10 l'amministrazione aveva già sgravato il ruolo per Euro 3.960,66 e offerto Euro 2.751,26 per spese di lite, avendo così ottemperato. La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle sentenze di ottemperanza (art. 70 D.Lgs. 546/1992) e il principio secondo cui il mancato esame di un documento è rilevante solo se decisivo. Il ricorrente è stato condannato al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70
Limita il sindacato in cassazione sulle sentenze di ottemperanza alla violazione delle norme sul procedimento; la Corte precisa che tale limite comprende anche gli "error in procedendo" e il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare o integrare il dictum del giudicato, ma non consente di attribuire diritti nuovi rispetto al giudicato.
DPR n. 115 del 2002, art. 13
comma 1 quater e comma 1 bis
Prevede il versamento, a carico del ricorrente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo); la Corte applica tale sanzione al ricorrente.
Codice di procedura civile (c.p.c.), art. 366
Stabilisce i requisiti di specificità e chiarezza del ricorso per cassazione; la Corte dichiara inammissibili motivi vaghi/oscure per violazione di questo requisito.
Codice di procedura civile (c.p.c.), art. 360
Norma le ipotesi di nullità e i motivi di cassazione; la Corte applica il principio che il mancato esame di un documento è rilevante solo se avrebbe certamente determinato decisione diversa.
Codice civile (c.c.)
artt. 2697, 2700, 2712, 2714, 2715, 2733, 2735, 2033, 1241, 1243, 2719, 2909
Richiamati dal ricorrente in relazione a prove e oneri probatori; la Corte non ravvisa, nei prospetti del ricorrente, deduzioni specifiche che modifichino il giudizio di ottemperanza.
Costituzione
Invocate in combinato disposto con le norme processuali per sostenere il diritto al giusto processo; la Corte non ritiene che sia stata violata la disciplina sul procedimento di ottemperanza.
Legge n. 241 del 1990
Richiamata fra le norme di riferimento amministrativo; non emerge dalla decisione una violazione procedurale connessa alla motivazione o alla trasparenza dell'azione amministrativa che giustifichi cassazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza deve restare entro i confini dell'oggetto del giudicato: il giudice può chiarire o integrare il dictum per l'esecuzione, ma non può attribuire alle parti diritti nuovi rispetto alla sentenza definitivamente pronunciata.
- In cassazione avverso sentenze di ottemperanza (art. 70 D.Lgs. 546/1992) il sindacato è limitato a violazioni delle norme sul procedimento e a 'error in procedendo'; le censure devono essere chiare, specifiche e riferite al vizio procedurale che si contesta.
- Le censure generiche, oscure o non mirate alla ragione decisoria sono inammissibili per violazione dell'art. 366 c.p.c.; il ricorrente deve indicare con precisione i punti decisivi e perché l'errore avrebbe inciso sulla decisione.
- Il mancato esame di un documento in sede di merito è rilevante in Cassazione solo se il documento sarebbe stato decisivo, ossia se la sua considerazione avrebbe certamente determinato un esito diverso e ciò deve essere dimostrato con chiarezza nel ricorso.
- Le pretese di rimborso sono soggette a limiti temporali (es. regole sul triennio utile per rimborsi): istanze tardive rispetto al periodo prescrizionale non danno diritto al rimborso anche se fondate sul diritto sostanziale.
- Se l'amministrazione ha eseguito la sentenza rimuovendo il carico (sgravio del ruolo) e offrendo indennità per spese di lite, la CTR può ritenere l'ottemperanza assolta; il contribuente deve documentare l'inottemperanza residua.
- Il soccombente in sede di cassazione può essere condannato al pagamento del cosiddetto "doppio contributo" (art.13 DPR 115/2002) se ricorre infondato.
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