Sentenza del 10/06/2015 n. 2578 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOCIETÀ DI COMODO - Controversia fra soci - Blocco attività sociale - Rileva - Impossibilità funzionamento - Rileva - Conseguimento ricavi - Oggettiva impossibilità - Rileva - Società comodo - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. Il blocco dell'attività sociale causato dalle controversie tra i soci e la conseguente oggettiva impossibilità di conseguire i ricavi previsti costituiscono una situazione idonea a escludere l'assoggettamento della società alla disciplina delle società di comodo. Pertanto, non poteva essere tassato il maggior reddito determinato dall'ente impositore sulla base dei parametri presuntivi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato l'applicazione della disciplina sulle società di comodo, sostenendo che l'impossibilità di conseguire i ricavi presunti non dipendeva da una volontaria inattività o da finalità elusive, ma dalle reiterate controversie tra i soci. Tali controversie avevano determinato il blocco dell'attività sociale e l'oggettiva impossibilità di operare e produrre i ricavi richiesti dalla normativa.
Norme richiamate
Disciplina delle società di comodo e dei ricavi presunti
La disciplina non deve essere applicata in modo automatico quando la società dimostra che il mancato conseguimento dei ricavi presunti deriva da cause oggettive e indipendenti dalla sua volontà.
Massime di principio
- L'applicazione della disciplina sulle società di comodo può essere esclusa quando il contribuente prova l'esistenza di una situazione oggettiva che impedisce lo svolgimento dell'attività e il conseguimento dei ricavi presunti.
- Le controversie tra soci possono costituire una causa rilevante di disfunzione o blocco dell'attività sociale, purché siano concrete, documentate e causalmente collegate all'assenza di ricavi.
- Non è sufficiente invocare genericamente l'esistenza di contrasti tra soci: occorre dimostrare che tali contrasti abbiano reso effettivamente impossibile o gravemente impedito l'operatività della società.
- La presunzione di non operatività è superabile quando il mancato raggiungimento dei ricavi dipende da circostanze non imputabili alla società e non riconducibili a finalità elusive.
- In casi analoghi è opportuno conservare e produrre documentazione delle controversie, delle decisioni societarie, delle azioni giudiziarie e di ogni altra circostanza idonea a provare il blocco concreto dell'attività.
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