Sentenza del 20/06/2018 n. 16209 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di pagamento contestando, da un lato, la carenza di motivazione e la mancata notificazione di un avviso di accertamento, di un processo verbale di constatazione o di altra informativa, nonché l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale. Dall'altro lato, ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente fondato la pretesa tributaria esclusivamente sugli elementi del procedimento penale e sulle indagini della Guardia di Finanza, senza un autonomo accertamento tributario della sua responsabilità e della sua qualità di soggetto passivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, anche mediante rinvio ad altri atti, poiché la documentazione richiamata era conosciuta dal contribuente in quanto presente nel fascicolo del procedimento penale e gli consentiva di contestare efficacemente la pretesa tributaria. Ha inoltre escluso l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati. Quanto agli elementi probatori, la Corte ha precisato che il processo tributario è autonomo rispetto a quello penale e che la sentenza penale non produce automaticamente effetti vincolanti, ma ha ritenuto adeguata la valutazione autonoma compiuta dalla CTR sulle risultanze investigative. È stata confermata la pretesa relativa alle accise evase mediante la destinazione del GPL, acquistato per usi agevolati, a usi soggetti ad accisa ordinaria. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 14, comma 1, e 15, comma 3
Costituiscono la base normativa richiamata dall'Amministrazione per il recupero dell'accisa, degli interessi e dell'indennità di mora in relazione al consumo fraudolento di GPL.
Legge n. 212 del 2000, artt. 5, 6 e 7
L'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche "per relationem".
L'atto tributario è validamente motivato quando richiama atti o documenti allegati, già notificati o comunque conosciuti dal contribuente, purché siano conoscibili gli elementi essenziali della pretesa e sia possibile esercitare il diritto di difesa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
La motivazione dell'atto è sufficiente quando pone il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne l'an e il quantum.
Codice di procedura civile, art. 360
È stato richiamato in relazione ai motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 116
Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse esaminato e valutato autonomamente gli elementi disponibili.
Codice civile, art. 2729
In materia di presunzioni semplici, la decisione è stata ritenuta adeguatamente fondata sugli elementi investigativi, considerati nel loro complesso e non in modo meramente astratto.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 2015
Il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando una norma specifica lo prevede. Per i tributi armonizzati, la sua violazione può determinare l'invalidità dell'atto se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe esercitato e che non si tratta di argomentazioni pretestuose.
Massime di principio
- Un avviso tributario può essere motivato per relationem, senza riprodurre integralmente tutti gli atti istruttori, se gli atti richiamati sono allegati, già notificati o comunque effettivamente conosciuti dal contribuente e consentono di comprendere la pretesa.
- La mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa, mentre per quelli armonizzati il contribuente deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.
- Il procedimento penale e quello tributario restano autonomi. Una sentenza penale, anche definitiva, non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve valutare autonomamente gli elementi probatori.
- Gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza e utilizzati nel procedimento penale possono essere utilizzati anche in sede tributaria, purché il giudice tributario li esamini direttamente e fornisca una motivazione adeguata.
- La prescrizione del reato penale non esclude di per sé la possibilità di procedere al recupero del tributo, quando l'Amministrazione disponga di elementi autonomamente valutabili per dimostrare l'evasione o il consumo fraudolento.
- Per contestare efficacemente un avviso non è sufficiente lamentare in modo generico l'assenza di contraddittorio o l'utilizzo di atti penali: occorre contestare specificamente i fatti, il ruolo del contribuente, il calcolo dell'imposta e la riconducibilità della pretesa alla disciplina applicata.
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