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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20825/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l\'ordinanza che ha rigettato l\'istanza ex art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione subita da Rondinelli, derivante da arresto eseguito il 17/07/2006 (fermo del GIP) per reati in materia di stupefacenti (capi 86 e 87, riquadrati nell\'art. 73 d.P.R. 309/1990) e detenzione illegale di arma (capo 466). In primo grado è intervenuta assoluzione per il reato di arma (capo 466) e non doversi procedere per i capi 86 e 87 per intervenuta prescrizione; la Corte d\'appello ha confermato. Il ricorrente deduceva che la custodia cautelare si era fondata essenzialmente sul capo 466 (per il quale c\'è assoluzione) e non sulle ipotesi previste dall\'art. 73 (per le quali è intervenuta prescrizione), e che la misura cautelare non avrebbe dovuto essere disposta laddove già sussistessero le condizioni per la declaratoria di estinzione del reato o quando la previsione di pena rendesse applicabile la sospensione condizionale (richiamando il divieto di cui all\'art. 275, comma 2-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che non sussiste diritto all\'indennizzo per estinzione del reato per prescrizione, salvo i casi in cui la durata della custodia cautelare ecceda la pena astrattamente irrogabile o quella concretamente inflitta nei precedenti gradi di giudizio (indennizzo limitato alla parte eccedente), o quando risulti accertata l\'ingiustizia formale della privazione della libertà. Ha ritenuto che le contestazioni riconducibili all\'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 fossero autonome e idonee a giustificare la misura cautelare; ha inoltre valutato che la durata della misura (345 giorni) non eccedeva la pena astrattamente irrogabile. Ha respinto anche il profilo relativo alla prevedibilità della futura declaratoria di estinzione o della sospensione condizionale: la legittimità dell\'applicazione della misura si valuta con le conoscenze e presupposti all\'epoca del provvedimento cautelare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente (Euro 1.000).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    istanza di riparazione per ingiusta detenzione

    Norma che disciplina la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte valuta i presupposti soggettivi e oggettivi per riconoscere l\'indennizzo

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Le ipotesi ricondotte all\'art. 73, comma 5, possono riqualificare le contestazioni di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti; tali riformulazioni possono da sole giustificare la misura cautelare anche se altri capi ricevono esito diverso (assoluzione o prescrizione)

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede limiti alla misura della pena e condizioni per la sospensione condizionale; la possibilità che in futuro venga concessa la sospensione condizionale non esclude la legittimità della misura cautelare adottata quando le condizioni per l\'estinzione o per la sospensione non sussistevano al momento del provvedimento

  • Sez. U., Pellegrino

    Giurisprudenza che afferma l\'assenza del diritto all\'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, quale principio ispiratore del giudice della riparazione

  • Sez. 3, Damia

    n. 2451 del 9/10/2014 (Rv. 262396)

    Conferma che non è configurabile il diritto all\'indennizzo per prescrizione in presenza di pluralità di reati estinti per prescrizione che avevano giustificato la custodia domiciliare, salvo le eccezioni già indicate

  • Sez. 4, Maugeri

    n. 34661 del 10/6/2010 (Rv. 248076)

    Sostiene la stessa linea di non riconoscimento automatico dell\'indennizzo per prescrizione quando più contestazioni hanno giustificato la misura cautelare

  • Sez. 4

    n. 22359 del 21/04/2011 (Rv. 250314)

    Stabilisce che l\'emissione della misura cautelare è legittima se al momento del provvedimento non erano già presenti le condizioni per dichiarare l\'estinzione del reato o della pena; eventuali successivi eventi estintivi non rendono di per sé illegittima la cautela adottata

  • Sez. 4

    n. 1862 del 7/1/2016 (Rv. 265582)

    Affronta il profilo della sospensione condizionale: l\'esito successivo del giudizio di cognizione che concede benefici non invalida automaticamente la legittimità della misura cautelare adottata in precedenza

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non determina di per sé il diritto all\'indennizzo per ingiusta detenzione; il diritto sussiste solo se la detenzione eccede la pena astrattamente irrogabile o quella concretamente inflitta, oppure se è accertata l\'ingiustizia formale della privazione della libertà.
  • Se la custodia cautelare è stata adottata sulla base di più titoli di reato e almeno uno di essi risulta idoneo a giustificare la misura, non si configura automaticamente il diritto alla riparazione per gli altri capi estinti o assolti.
  • La valutazione di legittimità della misura cautelare si compie rispetto agli elementi conoscibili al momento della sua adozione; eventi successivi (es. prescrizione, concessione di benefici) non annullano retroattivamente la legittimità del provvedimento, salvo il caso in cui fosse già oggettivamente evidente l\'impossibilità di applicare la misura.
  • Per prospettare una richiesta di indennizzo efficace in casi di estinzione per prescrizione, è necessario dimostrare o che la durata della custodia ha ecceduto la pena astratta/concreta oppure che sussiste un\'ingiustizia formale della detenzione.
  • In fase di valutazione cautelare e in sede di riparazione occorre verificare attentamente la riqualificazione delle accuse (ad es. ai sensi dell\'art. 73 d.P.R. 309/1990) perché tali riqualificazioni possono da sole sostenere la legittimità della misura cautelare.

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